Articolo 322 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 321Articolo 314
Versione
6 maggio 1952
Art. 322.
(Iscrizione nei registri dell'autorita' consolare)


Per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorita' consolare a termini dell'articolo 148 del codice, si osservano le norme per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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