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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/07/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 133/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 133/2025 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 02.07.2025, e vertente
TRA
, nata in [...], COLOMBIA, il 09/04/1988, Parte_1 elettivamente domiciliata in Corso Cavour n. 41, GAETA (LT), presso lo studio dell'Avv. MAGLIUZZI CLAUDIA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] Controparte_1
DOMINICANA il 30/04/1986;
PARTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
1
CONCLUSIONI
Parte resistente conclude riportandosi al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.01.2025, Parte_1
chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 09/11/2017 con Controparte_1
, deducendo che i coniugi si erano separati, come da sentenza non
[...] definitiva emessa dal Tribunale di Cassino n. 1429/2021 del 04.11.2021 e successiva sentenza definitiva n. 429/2023, che erano nati nata a [...] Persona_1 ll'11.05.2010 ed i gemelli e , nati a Persona_2 Persona_3
Formia il 05.04.2017; che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i signori e Parte_1 Controparte_1
; 2) disporsi l'affidamento dei figli in via super esclusiva alla signora
[...] Pt_1 attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla stessa per tutte le questioni, anche di maggiore interesse, riguardanti la prole;
3) porsi a carico del Signor
quale contributo per il mantenimento dei figli la Controparte_1 somma mensile pari ad € 600,00 (seicento/00), oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie e disporre che l'Assegno Unico per i figli sia interamente devoluto in favore della ricorrente.
All'udienza di comparizione delle parti del 02.07.2025, compariva solo la ricorrente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e, visto l'art. 473 bis 22 c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
2 -questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi come da sentenza non definitiva del 04.11.2021 n. 1429/2021;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Quanto all'affidamento dei figli minori, si osserva quanto segue.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a
3 quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012).
Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto il disinteresse del padre nei confronti dei minori e la sua irreperibilità, anche in considerazione della decisione del predetto di trasferirsi all'estero per motivi lavorativi;
ha riferito che il padre non vede i figli dal
2019, versa parzialmente il contributo di mantenimento tramite i genitori e non contribuisce alle spese straordinarie.
Alla luce di quanto esposto, non essendo emerse circostanze sopravvenute, reputa il Tribunale di confermare le condizioni di separazione in merito all'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento prevalente presso di essa, apparendo tale soluzione preferibile nell'interesse dei minori.
4 Quanto alle questioni economiche, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, la ricorrente risulta disoccupata, con onere di pagamento del canone di locazione per la casa in cui vive con i figli;
con riferimento all'attività lavorativa svolta dal marito, in sede di separazione la ricorrente ha esposto che il
[...] ha sempre lavorato con le mansioni di operaio e con una retribuzione mensile CP_1 di circa euro 1.500,00.
Ciò posto, considerata la situazione economica delle parti descritta dalla ricorrente e non essendo stati forniti elementi concreti circa il reddito percepito dal resistente, in difetto di circostanze sopravvenute, appare congruo confermare l'importo già previsto in sede di separazione, ponendo a carico del Sig. Controparte_1
un assegno di mantenimento a favore dei figli nella misura
[...] mensile complessiva di euro 600,00 (euro 200,00 ciascuno), oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi alla ricorrente nonché il 50% delle spese straordinarie.
Quanto all'assegno unico, si reputa congruo che esso venga recepito per intero dalla madre.
Con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita paterno, esso potrà essere esercitato liberamente dal padre, previo accordo con la madre, tenendo conto delle esigenze dei minori.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così Controparte_1 provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Itri (LT) in data
09/11/2017, fra e Parte_1 [...]
, come in epigrafe generalizzati, Controparte_1 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Itri (LT) dell'anno
2017, al n. 11, parte I, serie , deleg. ;
2) conferma la sentenza del Tribunale di Cassino del 3.4.2023 n. 429/2023 con riferimento all'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento presso di essa e all'obbligo di mantenimento a carico del padre per i figli minori nella misura di euro 600,00 oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie;
3) dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dalla ricorrente;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre;
5) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ITRI (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 02/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 133/2025 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 02.07.2025, e vertente
TRA
, nata in [...], COLOMBIA, il 09/04/1988, Parte_1 elettivamente domiciliata in Corso Cavour n. 41, GAETA (LT), presso lo studio dell'Avv. MAGLIUZZI CLAUDIA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] Controparte_1
DOMINICANA il 30/04/1986;
PARTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
1
CONCLUSIONI
Parte resistente conclude riportandosi al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.01.2025, Parte_1
chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 09/11/2017 con Controparte_1
, deducendo che i coniugi si erano separati, come da sentenza non
[...] definitiva emessa dal Tribunale di Cassino n. 1429/2021 del 04.11.2021 e successiva sentenza definitiva n. 429/2023, che erano nati nata a [...] Persona_1 ll'11.05.2010 ed i gemelli e , nati a Persona_2 Persona_3
Formia il 05.04.2017; che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i signori e Parte_1 Controparte_1
; 2) disporsi l'affidamento dei figli in via super esclusiva alla signora
[...] Pt_1 attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla stessa per tutte le questioni, anche di maggiore interesse, riguardanti la prole;
3) porsi a carico del Signor
quale contributo per il mantenimento dei figli la Controparte_1 somma mensile pari ad € 600,00 (seicento/00), oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie e disporre che l'Assegno Unico per i figli sia interamente devoluto in favore della ricorrente.
All'udienza di comparizione delle parti del 02.07.2025, compariva solo la ricorrente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e, visto l'art. 473 bis 22 c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
2 -questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi come da sentenza non definitiva del 04.11.2021 n. 1429/2021;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Quanto all'affidamento dei figli minori, si osserva quanto segue.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a
3 quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012).
Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto il disinteresse del padre nei confronti dei minori e la sua irreperibilità, anche in considerazione della decisione del predetto di trasferirsi all'estero per motivi lavorativi;
ha riferito che il padre non vede i figli dal
2019, versa parzialmente il contributo di mantenimento tramite i genitori e non contribuisce alle spese straordinarie.
Alla luce di quanto esposto, non essendo emerse circostanze sopravvenute, reputa il Tribunale di confermare le condizioni di separazione in merito all'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento prevalente presso di essa, apparendo tale soluzione preferibile nell'interesse dei minori.
4 Quanto alle questioni economiche, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, la ricorrente risulta disoccupata, con onere di pagamento del canone di locazione per la casa in cui vive con i figli;
con riferimento all'attività lavorativa svolta dal marito, in sede di separazione la ricorrente ha esposto che il
[...] ha sempre lavorato con le mansioni di operaio e con una retribuzione mensile CP_1 di circa euro 1.500,00.
Ciò posto, considerata la situazione economica delle parti descritta dalla ricorrente e non essendo stati forniti elementi concreti circa il reddito percepito dal resistente, in difetto di circostanze sopravvenute, appare congruo confermare l'importo già previsto in sede di separazione, ponendo a carico del Sig. Controparte_1
un assegno di mantenimento a favore dei figli nella misura
[...] mensile complessiva di euro 600,00 (euro 200,00 ciascuno), oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi alla ricorrente nonché il 50% delle spese straordinarie.
Quanto all'assegno unico, si reputa congruo che esso venga recepito per intero dalla madre.
Con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita paterno, esso potrà essere esercitato liberamente dal padre, previo accordo con la madre, tenendo conto delle esigenze dei minori.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così Controparte_1 provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Itri (LT) in data
09/11/2017, fra e Parte_1 [...]
, come in epigrafe generalizzati, Controparte_1 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Itri (LT) dell'anno
2017, al n. 11, parte I, serie , deleg. ;
2) conferma la sentenza del Tribunale di Cassino del 3.4.2023 n. 429/2023 con riferimento all'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento presso di essa e all'obbligo di mantenimento a carico del padre per i figli minori nella misura di euro 600,00 oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie;
3) dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dalla ricorrente;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre;
5) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ITRI (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 02/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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