Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 20/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2025, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Scafetta e Niccolò Travia, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Michela Scafetta in Roma, viale dei Primati Sportivi n. 19 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Commissione Medica Interforze di seconda istanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
- del Verbale Modello BL/S J12400380 datato 04/02/2025, notificato dal Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” in data 27 marzo 2025, mediante il quale la Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, riunitasi per eseguire l’accertamento dell’idoneità al servizio d’Istituto del -OMISSIS--OMISSIS-, lo giudicava “ permanentemente non idoneo al servizio di Istituto nell’Arma dei Carabinieri e da collocare in congedo assoluto ”, nonché del presupposto Verbale Modello BL/S nr. PD124002650 del 18 giugno 2024, con il quale la 1^ Sezione C.M.O del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova giudicava il -OMISSIS-: “ non idoneo permanentemente ed in modo assoluto al S.M.I. ed al servizio d’istituto della forza armata del CC da collocare in congedo assoluto ”;
- e di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso e/o comunque consequenziale (ancorché non conosciuto) ai verbali impugnati, tra cui la comunicazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri mediante la quale si rendeva edotto il -OMISSIS-, in data 28 febbraio 2025, che “ giudicata permanentemente non idonea al servizio militare incondizionato dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma con il verbale BL/S n. J12400380 del 4 febbraio 2025, a decorrere dal 4 febbraio 2025 deve considerarsi dispensata dal servizio (…)”; atto SIPAD 1267 del 2025 nel quale nei confronti del -OMISSIS--OMISSIS- veniva disposto il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per la durata di 687 giorni, dal 20 marzo 2023 al 3 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Commissione Medica Interforze di seconda istanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa IA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione notificato il 26.2.2025 e depositato il 18.3.2025, il ricorrente, Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, impugna con istanza di misura cautelare il verbale della Commissione Medica Interforze di seconda Istanza di Roma che in data 4.2.2025 lo ha dichiarato “ Permanentemente NON idoneo al servizio di Istituto nell’Arma dei carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto”, precisando che “La non idoneità permanente assoluta è determinata da infermità che, sulla base degli atti, risultano NO dipendenti da causa di servizio”, nonché il presupposto verbale della Commissione Medica Ospedaliera di prima istanza di Padova che il 18.6.2024 aveva espresso il medesimo giudizio.
1.1 Formula altresì istanza istruttoria, volta ad ottenere la sottoposizione a verificazione al fine di “ verificare l’effettiva idoneità del ricorrente al servizio d’istituto nella Forza Armata dei Carabinieri”.
2. Affida le proprie doglianze al seguente articolato motivo di diritto:
“ Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto. Erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto ed insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. Genericità dei criteri valutativi. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990. Violazione dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione”, deducendo, in sintesi, che dalla documentazione sanitaria agli atti (tra cui la perizia medico-legale) si evincerebbe la inattendibilità di quanto rilevato dalle Commissioni riunitesi per valutare l’idoneità del ricorrente, che avrebbero evidenziato un problema psichico importante tale da ridurre in modo definitivo le capacità e le caratteristiche per il ruolo di ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, mentre si sarebbe trattato di disturbi episodici, con rilevante intervallo temporale tra di loro, privi di incidenza sulla sfera professionale. Il giudizio confermativo della Commissione di seconda istanza non introdurrebbe “ nuovi dati anamnestici, clinici o obiettivi”, per cui la decisione sarebbe “ripetitiva e non motivata da un approfondimento diagnostico”.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, depositando memoria difensiva con cui ha argomentato, con il supporto dell’ampia produzione documentale, in merito all’infondatezza delle censure avversarie, instando per il rigetto del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
4. All’udienza camerale del 13.1.2026, previo rilievo circa la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con riferimento alla richiesta di approfondimenti istruttori ed in particolare di nominare un verificatore, si deve preliminarmente rilevare che, come costantemente ricordato dalla giurisprudenza, la verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio sono mezzi istruttori sottratti alla disponibilità delle parti e rimessi al prudente apprezzamento del giudice, rientrando nel suo potere discrezionale la decisione di disporre o meno la nomina dell’ausiliario (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. III, n. 8098/2025; sez. II, n. 6834/2025 e n. 5966/2025)
Nel caso di specie il Collegio non ritiene necessario tale ulteriore approfondimento, considerato che, per come nel prosieguo verrà evidenziato, l’attività istruttoria posta in essere dall’Amministrazione appare nella fattispecie idonea a fornire gli elementi necessari al fine del decidere.
6. Il ricorso è infondato.
7. Il giudizio di non idoneità permanente espresso dalle competenti Commissioni è frutto dell’analisi globale dell’intera storia sanitaria del ricorrente, che, come evidenziato dalla difesa erariale, da circa vent’anni presenta disturbi psichici: il ricorrente stesso ha confermato di essere affetto da fragilità psichiche sin dal 2005 (quando sarebbe stato colpito da una non meglio specificata “ -OMISSIS- ”), nel 2014 vi sarebbe stata la prima diagnosi di “ -OMISSIS-” , cui faceva seguito nel 2023 una diagnosi di “ -OMISSIS-”, che comportava il rimpatrio dal teatro operativo Kosovo e il ricovero in una struttura psichiatrica militare.
Nel 2024 il ricorrente è stato nuovamente ricoverato per un mese in una Clinica psichiatrica (su indicazione del proprio medico curante, come affermato in sede di visita psichiatrica conclusiva dd 3.2.2025), con assunzione di terapia farmacologica tra il primo e il secondo ricovero.
8. Tali documentate problematiche – che hanno comportato l’assenza dal servizio del militare per oltre 400 giorni – hanno determinato il ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 TULPS disposto il 15.8.2024, essendo emersa dalla documentazione trasmessa dal Dipartimento Militare Medicina Legale di Padova “ la presenza di condizioni di incompatibilità con la detenzione di armi e la licenza del porto d’armi/nulla osta detenzione”, considerando pertanto che il ricorrente “ non sia più in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dagli artt. 11 e 43 TULPS, ritenendola persona che potrebbe abusare in futuro della detenzione di armi”.
9. L’asserzione del ricorrente secondo cui la Commissione Medica Interforze di seconda istanza di Roma si sarebbe limitata a confermare il giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione Medica di Padova, senza effettuare alcun nuovo accertamento sanitario e senza prendere in considerazione la documentazione dal medesimo prodotta, risulta totalmente destituita di fondatezza.
La predetta Commissione di seconda istanza ha infatti disposto, come risulta dalla documentazione agli atti, la somministrazione al ricorrente del test di Rorschach, che si è svolto il 10.1.2025 presso l’UOS Psichiatria e Consultorio Psicologico del Policlinico Militare di Roma.
All’espletamento di tale test ha fatto poi seguito il 3.2.2025 la visita psichiatrica conclusiva, in esito alla quale ed in considerazione di una valutazione complessiva, comprensiva altresì delle risultanze negative del predetto test, il -OMISSIS- Me. Capo della predetta UOS Psichiatria ha concluso per la sussistenza di “ -OMISSIS- ”.
In tale referto si attesta altresì che il ricorrente “ accede accompagnato dal dott. Oddo, noto allo scrivente ”, che è il professionista che ha redatto la perizia medico-legale prodotta agli atti del giudizio, nella quale non risulta però contenuto il riferimento all’intervenuto espletamento del test, quale accertamento sanitario disposto dalla Commissione di seconda istanza, prima di pervenire alla formulazione del giudizio di “ non idoneità permanente assoluta al servizio di Istituto nell’Arma dei carabinieri” .
10. Risulta pertanto che le conclusioni diagnostiche della Commissione Medico Ospedaliera di prima istanza sono state confermate in seconda istanza all’esito di ulteriori accertamenti specialistici medico-legali condotti secondo una puntuale ed adeguata istruttoria, basata sul test reattivo mentale di II livello e su una nuova visita specialistica presso il Policlinico militare “Celio” di Roma, che pertanto risulta immune dai vizi che ne consentirebbero il sindacato in sede di legittimità.
Va sul punto evidenziato che a mente degli artt. 193 e 194 d.lgs 66/2010, i giudizi medico-legali relativi all’idoneità al servizio sono affidati alle Commissioni Mediche Ospedaliere di prima istanza e, in caso di ricorso, alla Commissione Medica Interforze di seconda istanza, come avvenuto nel caso di specie.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “ le valutazioni compiute dai citati Organi medico-legali integrano un giudizio tecnico di merito, di talché è precluso al giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, a ciò deputate per espressa previsione normativa, in sede di accertamenti sanitari su militari, salvo che nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, abnormità, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla decisione finale, nonché nelle ipotesi di evidente difetto di istruttoria o di motivazione (cfr., ex pluribus, Cons. Stato, sez. II, n. 7659/2024, n. 10804/2023, n. 6907/2023, n. 10372/2022, n. 6184/2022 e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata). Dette valutazioni hanno, inoltre, natura infungibile – non potendo essere sostituite e/o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 10804/2023, cit., nonché Cons. Stato, sez. IV, n. 1581/2020) – e vincolante rispetto al provvedere dell’Amministrazione, in capo alla quale non residua alcun margine di discrezionalità in concreto (cfr. anche, sul punto, Cons. Stato, sez. II, n. 3111/2023 e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata)” (Cons St sez. Ii, 27.11.2025, n. 9357).
La deduzione del ricorrente secondo cui la documentazione specialistica di parte avrebbe attestato un miglioramento nel quadro clinico dell’interessato, non può assumere rilievo nella presente sede, dal momento che – in disparte ogni considerazione in ordine alla infungibilità degli accertamenti medico-legali compiuti dagli Organi collegiali e multidisciplinari a ciò preposti, come sancita dalla condivisa giurisprudenza del Consiglio di Stato innanzi richiamata – nel caso di specie non appare in discussione la salute mentale in sé del militare, bensì la sua idoneità a svolgere un servizio incondizionato nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri, il che, come rilevato dal Ministero, comportando la sottoposizione a peculiari fattori di stress, assunzione di grandi responsabilità e notevole impegno psico-fisico, richiede “ perfetta integrità e solidità psicofisica del militare” (in tal senso, Cons St 9357/2025 cit.).
11. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto.
12. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
IA LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LL | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.