Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00437/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01293/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2025, proposto da
CE LI, RL RI RM, AS GA, rappresentati e difesi dall’avvocato RI Elena Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 12 marzo 2024 n. 189
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. EA DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con la sentenza 12 marzo 2024 n. 189 pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. 890/2023 ivi proposto dai docenti CE LI, RI NA RC, RL RI RM e AS GA contro il Ministero dell’istruzione e del merito ha così statuito: “ definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, accertato il diritto dei ricorrenti al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolatici indicati in ricorso; condanna il Ministero convenuto a costituire in favore dei ricorrenti ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari euro 2500 a giuliodori,euro1500 a RC ed euro 3500,00 a RM RL RI e 1000 euro GA (ossia 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato); condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 4.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa.”
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
- è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge il 31 ottobre 2024 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, estratto dal “Registro PP.AA.”).
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso notificato in data 18 luglio 2025 e in pari data depositato i docenti CE LI, RL RI RM e AS GA hanno introdotto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di “ordinare l’ottemperanza della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità di esecuzione, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione disponendo l’accredito del bonus Carta docente come di seguito specificato: n. 5 bonus da € 500,00 cadauno a ALICE GIULIODORI, per un totale di € 2.500,00, n. 7 bonus da € 500,00 cadauno a LO RI PALERMO, per un totale di € 3.500,00, n. 2 bonus da € 500,00 cadauno a PASQUALE SGARRO, per un totale di € 1.000,00, oltre ad interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore dei ricorrenti. Con vittoria di spese e competenze di lite, ivi compresa la somma di € 150,00 a titolo di contributo unificato versato.”
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 23 settembre 2024;
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” dei ricorrenti, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, secondo i seguenti importi: a favore di CE LI, euro 2.500,00# (duemilacinquecento/00); a favore di RL RI RM, euro 3.500,00# (tremilacinquecento/00); a favore di AS GA, euro 1.000,00# (mille/00).
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. Occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
A) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente”, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, delle seguenti somme:
A1) a favore di CE LI, euro 2.500,00# (duemilacinquecento/00);
A2) a favore di RL RI RM, euro 3.500,00# (tremilacinquecento/00);
A3) a favore di AS GA, euro 1.000,00# (mille/00);
B) nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero medesimo, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
C) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare a favore di CE LI, RL RI RM e AS GA, in solido tra loro, le spese del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di Euro 1.500,00# (millecinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti), nonché alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
EA DI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA DI | Ida RA |
IL SEGRETARIO