Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 28/04/2026, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02725/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01890/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2024, proposto da
ON Di LO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Tescione, Gianluca Corriere e Mariarosaria Vessella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi su sentenza n. 3010/2023 pubblicata il 17.05.23, del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, nel procedimento n. 02140/2020 REG.RIC, notificata il 23.05.2023 e non impugnata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa AN Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
Rilevato che con sentenza n. 3010 del 17.05.2023, il TAR Campania, Napoli, IV Sezione ha condannato il Ministero resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente in conseguenza del ritardo nell’assunzione a tempo indeterminato, all’esito della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente, indetto con DDG n. 105 del 23 febbraio 2016, classe di concorso AA00 - Scuola dell’infanzia.
In particolare, in relazione al credito riconosciuto, il Tribunale ha statuito quanto segue “ il danno patrimoniale può essere, quindi, quantificato nel 50% della somma che la ricorrente avrebbe percepito a far data dal giorno dell’assunzione in servizio per l’anno scolastico 2017/2018, oltre che nell'integrale importo dovuto per tale periodo a titolo di T.F.R. e di contributi previdenziali ed assicurativi (T.A.R. Lazio, Roma, I-quater, 25 novembre 2013, n. 10031; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 12 giugno 2015, n. 1423).
Sulla somma così quantificata devono essere poi computati, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, sul credito rivalutato anno per anno, secondo i criteri costantemente applicati dalla giurisprudenza, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo (Corte di Cassazione, Sez. III, 6 ottobre 2016, n. 19987).
Per l’effetto, per quello che riguarda le modalità di liquidazione dell'obbligazione risarcitoria, la Sezione ritiene di poter far ricorso al meccanismo previsto dall'art. 34, comma 4 c.p.a.: le amministrazioni intimate dovranno, pertanto, proporre alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno e sussistendone i presupposti contabili sopra chiariti - entro 90 (giorni) giorni dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione se anteriore, il pagamento di una somma di denaro quantificata secondo i criteri indicati in sentenza ”.
Non avendo ricevuto né la proposta di liquidazione, né il pagamento della somma riconosciuta, la ricorrente ha agito in questa sede, ex art. 112 c.p.a.
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha allegato il titolo giudiziale, recante la condanna al pagamento della somma, i cui criteri di determinazione sono ivi precisati, ed ha evidenziato l’inutile decorso del termine di novanta giorni, assegnati per l’ottemperanza.
Parte resistente, pure costituita, non ha, invece, ottemperato all’onere della prova negativa, su di essa incombente.
Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale in epigrafe, mediante il pagamento, in favore della ricorrente, della somma accertata e oggetto di condanna, entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In particolare, alla luce di quanto espressamente indicato in sentenza – passata in giudicato – la somma da pagare dovrà essere quantificata, considerando che: a) il risarcimento ha ad oggetto un debito di valore, non di valuta, poiché il dimezzamento esprime il coefficiente probabilistico della chance (la ricorrente non ha diritto all'intera retribuzione, ma alla metà della retribuzione che avrebbe percepito, quale misura monetaria della possibilità perduta); b) la base di calcolo del dimezzamento è costituita dalla retribuzione tabellare annua lorda, prevista dal CCNL Scuola per la qualifica oggetto della mancata assunzione, esclusi gli emolumenti accessori a carattere eventuale, non essendo prestata alcuna attività lavorativa; c) la somma dovuta per TFR e contributi deve essere quantificata, avendo come base di calcolo la retribuzione invece “integrale”, non dimezzata, poiché il dato letterale della motivazione contiene l’aggettivo “ integrale” riferito all’importo per tali voci aggiuntive (a differenza di quanto indicato con riguardo alla retribuzione calcolata invece solo al 50%); d) la quantificazione va fatta dalla data in cui la ricorrente avrebbe dovuto essere assunta per l’anno scolastico 2017/2018 fino al 31 agosto 2018; e) trattandosi di debito di valore, la somma va pertanto rivalutata anno per anno e sul capitale progressivamente rivalutato secondo gli indici ISTAT, vanno calcolati gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso ai pagamenti, compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Le spese inerenti all’eventuale funzione commissariale saranno a carico dell’Amministrazione intimata e verranno liquidate a seguito della presentazione, entro il termine di cui all’art. 71, D.P.R. n. 115/2002, di apposita istanza con relativa documentazione.
Deve accogliersi anche la domanda di applicazione della penalità di mora, ex art. 114 lettera e) c.p.a. (per l’applicabilità anche alle obbligazioni pecuniarie di tale istituto di carattere sanzionatorio, cfr. TAR Campania, Sez., II, 29 maggio 2019, n. 2893; Consiglio di Stato, A.P., 25 giugno 2014 n. 15), la cui quantificazione deve essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse. Pertanto, con riguardo al caso specifico, la penalità di mora andrà corrisposta nella misura indicata dell’interesse legale calcolato sulla somma capitale, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege , stante la funzione sanzionatoria della stessa, con decorrenza dal giorno della comunicazione, o notificazione laddove anteriore, dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del Commissario ad acta , investito dei poteri e delle facoltà, finalizzati all’esecuzione di cui si discute.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza azionata, di cui in epigrafe, nei sensi e nei termini in motivazione indicati.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, il quale provvederà, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia del Ministero, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a corrispondere a parte ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, nei termini e con le modalità, di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
AN Lo IO, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AN Lo IO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO