Articolo 51 della Legge 29 aprile 1949, n. 264
Articolo 50Articolo 52
Versione
6 giugno 1949
Art. 51.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalita' per il funzionamento dei corsi per disoccupati.
Entrata in vigore il 6 giugno 1949