Art. 3. (Difesa del suolo e delle acque) 1. In attuazione dell' articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , l'autorita' di bacino del Po predispone lo schema previsionale e programmatico individuando gli stralci che riguardano i bacini idrografici dell'Adda-Mera-Lago di Como, dello Spol, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio, assicurando il conseguimento delle finalita' previste dall'articolo 3 della medesima legge e in particolare dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo, attribuendo adeguate risorse per interventi di manutenzione preventiva nel territorio montano, la salvaguardia a fini idropotabili delle acque del lago di Como, la regolazione automatizzata delle acque del lago di Como fino alla diga di Olginate e l'esecuzione di opere di protezione, con riguardo specifico alla citta' di Como. 2. Per le finalita' di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 18 maggio 1989, n. 183 , fino all'approvazione degli stralci ai sensi della presente legge, non e' consentita l'apertura di nuove cave se non in base ai piani regionali o provinciali vigenti. 3. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato, in anticipata attuazione dell' articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , a destinare cinque unita' di personale tecnico specializzato ad una sezione del Servizio idrografico per la Valtellina, con sede a Sondrio. 4. In attuazione dell' articolo 31, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183 , la regione Lombardia si avvale del proprio servizio geologico per gli adempimenti previsti dagli schimi di cui al presente articolo. 5. Una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilita' destinate ai bacini di cui al presente articolo in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e' destinata alla manutenzione preventiva del territorio montano, ivi comprese le misure e gli incentivi della gestione geomorfologica del territorio. 6. Qualora lo schema di bacino del Po sia stato gia' adottato alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorita' di bacino del Po e' tenuta a definire le integrazioni e le eventuali modifiche entro 120 giorni dalla predetta data, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2. 7. L'autorita' di bacino trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri gli stralci di cui al comma 1 al fine dell'esame e dell'adozione contestuali con la proposta di piano di cui all'articolo 5. 8. Qualora l'autorita' di bacino non provveda nei termini previsti e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, previo invito a provvedere, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri proposte in attuazione del presente articolo.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 31 della citata legge n. 183/1989 si veda la precedente nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 183/1989 e' il seguente:
"Art. 3 (Le attivita' di pianificazione, di programmazione e di attuazione). - 1. Le attivita' di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalita' indicate all'art. 1 curano in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonche' delle zone umide;
c) la modernazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attivita' estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versamenti e delle aree instabili, nonche' la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze dell'alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli affluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed in razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;
i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonche' la polizia delle acque;
l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonche' della gestione degli impianti;
m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicita' e di efficienza delle prestazioni;
p) il riordino del vincolo idrogeologico;
q) l'attivita' di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.
2. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneita' di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalita' di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi".
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 31 della citata legge n. 183/1989 si veda la precedente nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 183/1989 e' il seguente:
"Art. 3 (Le attivita' di pianificazione, di programmazione e di attuazione). - 1. Le attivita' di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalita' indicate all'art. 1 curano in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonche' delle zone umide;
c) la modernazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attivita' estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versamenti e delle aree instabili, nonche' la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze dell'alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli affluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed in razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;
i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonche' la polizia delle acque;
l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonche' della gestione degli impianti;
m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicita' e di efficienza delle prestazioni;
p) il riordino del vincolo idrogeologico;
q) l'attivita' di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.
2. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneita' di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalita' di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi".