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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2026/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2026/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BROMBAL SABRINA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mortara, Vicolo Gregotti n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cassolnovo (PV), in data 15/09/2011, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassolnovo alla Parte I, atto n. 7, anno 2011, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- accertare e dichiarare che le parti hanno scelto come regime d'affido quello condiviso con collocazione paritetica su turnazione settimanale dei figli minori e Per_1 Per_2
con la madre presso la già abitazione coniugale sita in Mortara, via Gambolò
[...]
pag. 1 di 4 ei Peri 1/A e con il padre presso l'abitazione di proprietà del nonno paterno sita Pt_2 in Mortara strada della Coda Bassa 261:
- l'abitazione coniugale, cointestata ai due coniugi, verrà assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla moglie anche se la stessa vi coabiterà con i figli minori solo nella settimana di propria turnazione;
il marito provvederà a ritirare tutti i propri beni/effetti personali entro e non oltre la data dell'udienza;
- le parti suddivideranno al 50% il costo della rata di mutuo acceso per l'acquisto della già abitazione coniugale;
nel frattempo l'immobile è stato posto in vendita, il residuo del ricavato dell'alienazione, una volta estinto il mutuo, sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi;
- i minori trascorreranno lo stesso tempo con turnazione settimanale con ciascun genitore dal venerdì pomeriggio al venerdì pomeriggio successivo;
- Per quanto concerne le ferie estive: ciascun genitore potrà trascorrere con i figli almeno due settimane anche non consecutive comunicando per tempo (entro il 31 maggio) le settimane di ferie e il luogo di villeggiatura prescelto. Le vacanze di Natale e di Pasqua saranno trascorse da ciascun genitore con e sempre secondo il principio Per_1 Per_2 dell'alternanza: Natale e Santo Stefano, sino al 31 dicembre con un genitore, e l'ultimo dell'anno e l'epifania con l'altro, così pure per la Pasqua e Pasquetta. Le parti anche in questo caso possono assumere accordi diversi circa la frequentazione dei figli;
-disporre che il padre versi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso la somma di euro 125,00 mensili per ciascun figlio entro il 12 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo indice ISTAT del costo della vita (se positivo) oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, ludiche secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia che le parti hanno visionato e accettato;
in parziale modifica del suddetto Protocollo le spese dei buoni pasto saranno suddivise al 50%, così come le spese per l'abbigliamento qualora superiori a € 50;
- prevedere che l'assegno unico venga percepito esclusivamente dalla madre;
- il conto corrente comune cointestato tra i coniugi, su cui viene addebitato il mutuo verrà mantenuto in essere, e la signora provvederà a volturare a proprio nome tutte le CP_1 utenze in essere relative all'abitazione già coniugale;
pag. 2 di 4 - darsi atto che l'autovettura Dacia Duster targata FZ115AN, intestata al marito, resterà nella disponibilità della moglie, che se ne assumerà tutti i relativi oneri e provvederà al più presto al passaggio di proprietà a suo favore;
allo stesso modo l'autovettura Fiat
Panda EC586AS, intestata alla moglie, resterà nella disponibilità del marito che se ne assumerà gli oneri relativi, in particolare la moglie presta sin da ora il proprio consenso alla demolizione di tale autovettura.
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza di separazione, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cassolnovo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pag. 3 di 4 Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare reciprocamente all'impugnazione della presente sentenza di separazione.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Cassolnovo (PV), in data CP_1
15/09/2011, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cassolnovo alla Parte I, atto n. 7, anno 2011;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 06/10/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2026/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2026/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BROMBAL SABRINA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mortara, Vicolo Gregotti n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cassolnovo (PV), in data 15/09/2011, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassolnovo alla Parte I, atto n. 7, anno 2011, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- accertare e dichiarare che le parti hanno scelto come regime d'affido quello condiviso con collocazione paritetica su turnazione settimanale dei figli minori e Per_1 Per_2
con la madre presso la già abitazione coniugale sita in Mortara, via Gambolò
[...]
pag. 1 di 4 ei Peri 1/A e con il padre presso l'abitazione di proprietà del nonno paterno sita Pt_2 in Mortara strada della Coda Bassa 261:
- l'abitazione coniugale, cointestata ai due coniugi, verrà assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla moglie anche se la stessa vi coabiterà con i figli minori solo nella settimana di propria turnazione;
il marito provvederà a ritirare tutti i propri beni/effetti personali entro e non oltre la data dell'udienza;
- le parti suddivideranno al 50% il costo della rata di mutuo acceso per l'acquisto della già abitazione coniugale;
nel frattempo l'immobile è stato posto in vendita, il residuo del ricavato dell'alienazione, una volta estinto il mutuo, sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi;
- i minori trascorreranno lo stesso tempo con turnazione settimanale con ciascun genitore dal venerdì pomeriggio al venerdì pomeriggio successivo;
- Per quanto concerne le ferie estive: ciascun genitore potrà trascorrere con i figli almeno due settimane anche non consecutive comunicando per tempo (entro il 31 maggio) le settimane di ferie e il luogo di villeggiatura prescelto. Le vacanze di Natale e di Pasqua saranno trascorse da ciascun genitore con e sempre secondo il principio Per_1 Per_2 dell'alternanza: Natale e Santo Stefano, sino al 31 dicembre con un genitore, e l'ultimo dell'anno e l'epifania con l'altro, così pure per la Pasqua e Pasquetta. Le parti anche in questo caso possono assumere accordi diversi circa la frequentazione dei figli;
-disporre che il padre versi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso la somma di euro 125,00 mensili per ciascun figlio entro il 12 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo indice ISTAT del costo della vita (se positivo) oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, ludiche secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia che le parti hanno visionato e accettato;
in parziale modifica del suddetto Protocollo le spese dei buoni pasto saranno suddivise al 50%, così come le spese per l'abbigliamento qualora superiori a € 50;
- prevedere che l'assegno unico venga percepito esclusivamente dalla madre;
- il conto corrente comune cointestato tra i coniugi, su cui viene addebitato il mutuo verrà mantenuto in essere, e la signora provvederà a volturare a proprio nome tutte le CP_1 utenze in essere relative all'abitazione già coniugale;
pag. 2 di 4 - darsi atto che l'autovettura Dacia Duster targata FZ115AN, intestata al marito, resterà nella disponibilità della moglie, che se ne assumerà tutti i relativi oneri e provvederà al più presto al passaggio di proprietà a suo favore;
allo stesso modo l'autovettura Fiat
Panda EC586AS, intestata alla moglie, resterà nella disponibilità del marito che se ne assumerà gli oneri relativi, in particolare la moglie presta sin da ora il proprio consenso alla demolizione di tale autovettura.
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza di separazione, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cassolnovo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pag. 3 di 4 Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare reciprocamente all'impugnazione della presente sentenza di separazione.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Cassolnovo (PV), in data CP_1
15/09/2011, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cassolnovo alla Parte I, atto n. 7, anno 2011;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 06/10/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4