Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 427
CASS
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte d'appello ha rilevato che la cessazione della materia del contendere ricorreva unicamente rispetto all'impugnazione della prima delibera revocata.

  • Accolto
    Validità della seconda delibera

    La Corte d'appello ha dichiarato la validità della seconda delibera e il diritto dei condomini alla collocazione dell'ascensore ex art. 1102 c.c.

  • Accolto
    Mancata convocazione condomina AR RE EL

    La Corte d'appello ha escluso un vizio della delibera per mancata convocazione della condomina AR RE EL, potendosi presumere che ella fosse venuta a conoscenza della convocazione tramite il marito. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza su questo punto per AR RE EL, ritenendo che il ragionamento presuntivo non fosse adeguatamente articolato e che il coniuge regolarmente convocato non risultasse aver partecipato alla deliberazione.

  • Rigettato
    Pregiudizio alla proprietà individuale

    La Corte d'appello ha ritenuto che gli interessi dei condomini fossero stati adeguatamente contemperati, dato che l'installazione dell'ascensore era necessaria per ragioni di salute degli appellanti e implicava una modifica della larghezza della scala pienamente conforme ai limiti di legge.

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Commentario1

  • 1Assemblea condominiale: è valido l’avviso di convocazione comunicato ad un solo comproprietario?Accesso limitato
    Aldo Carrato · https://www.altalex.com/ · 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 427
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 427
Data del deposito : 8 gennaio 2026

Testo completo