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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente e Relatore PIERRO MARIA, Giudice COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 610/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale II di Torino
elettivamente domiciliata presso Email_2
terzi chiamati in causa
CI_1 snc - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000033 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000033 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000033 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2019
- sul ricorso n. 611/2025 depositato il 13/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale II di Torino
elettivamente domiciliata presso Email_2
terzi chiamati in causa
CI_1 snc - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000035 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000035 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000035 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente_1Per (ricorso n. 610/2025 R.G.R.) Chiede a cod. On.le Corte di Giustizia Tributaria di 1^Grado
- in via principale affinché, esaminati gli atti e i documenti voglia disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T7G011000033/2025 per l'anno di imposta 2019, notificato in data 23/1/2025 , e riferito all'attribuzione, per trasparenza ex art. 5 del D.P.R. 917/86, del maggior reddito quantificato alla società Soc.1 snc, per errata applicazione dell'art . 39 comma 1 lett. d) del D.P.R. 600/73 e dell'art. 54 comma 2 del D.P.R. n. 633/72, che dettano le condizioni che legittimano il ricorso all'accertamento analitico-induttivo, e per evidenti vizi di motivazione dell'avviso di accertamento emesso, alla luce dell'innovato principio introdotto dall'art. 6 della Legge n. 130/2022, in attuazione della Riforma Fiscale (D.Lgs n. 219/2023), che introduce la cosiddetta “motivazione rafforzata”, principio palesemente violato dall'Ufficio.
- in via subordinata affinché cod.On.le Corte voglia disporre la rimodulazione della pretesa originaria derivante dall'avviso di accertamento di cui sopra, sulla base della ricostruzione dei maggiori ricavi effettuata analiticamente da questa difesa, nella misura di Euro 30.304,22, da cui consegue, per trasparenza, in base alla quota di partecipazione, un maggior reddito alla socia ricorrente, ed una maggiore Irpef, addizionale regionale e comunale, nonché un maggior contributo Inps, con vittoria di spese ed onorari.
Ricorrente_2Per (ricorso n. 611/2025 R.G.R.) Chiede a cod. On.le Corte di Giustizia Tributaria di 1^Grado
- in via principale affinché, esaminati gli atti e i documenti voglia disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T7G011000033/2025 per l'anno di imposta 2019, notificato in data 23/1/2025 , e riferito all'attribuzione, per trasparenza ex art. 5 del D.P.R. 917/86, del maggior reddito quantificato alla società Soc.1 snc, per errata applicazione dell'art . 39 comma 1 lett.d) del D.P.R. 600/73 e dell'art. 54 comma 2 del D.P.R. n. 633/72, che dettano le condizioni che legittimano il ricorso all'accertamento analitico-induttivo, e per evidenti vizi di motivazione dell'avviso di accertamento emesso, alla luce dell'innovato principio introdotto dall'art. 6 della Legge n. 130/2022, in attuazione della Riforma Fiscale ( D.Lgs n. 219/2023), che introduce la cosiddetta “motivazione rafforzata”, principio palesemente violato dall'Ufficio.
- in via subordinata affinché cod.On.le Corte voglia disporre la rimodulazione della pretesa originaria derivante dall'avviso di accertamento di cui sopra, sulla base della ricostruzione dei maggiori ricavi effettuata analiticamente da questa difesa, nella misura di Euro 30.304,22, da cui consegue, per trasparenza, in base alla quota di partecipazione, un maggior reddito alla socia ricorrente, ed una maggiore Irpef, addizionale regionale e comunale, nonché un maggior contributo Inps, con vittoria di spese ed onorari.
Per l'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale II Torino Nel ricorso n. 610/2025 R.G.R. e nel ricorso n. 611/2025 R.G.R. chiede a Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, di Voler rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, in considerazione della legittimità procedimentale dell'atto e del recupero, con espressa conferma delle imposte accertate e delle sanzioni irrogate;
con vittoria delle spese di lite.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale II Torino il 17 marzo 2025 e depositato il 12 aprile seguente presso questo Giudice, dove fu rubricato al n. 610/2025 R.G.R., Ricorrente_1 impugnò l'avviso di accertamento n. T7G011000033/2025, notificatole il 23 gennaio 2025, con il quale venne rideterminato il suo reddito in conseguenza del maggior reddito dovuto alla sua partecipazione al 40% a CI_1 S.n.c. L'atto quantificava tale reddito in € 73.191,00, a fronte di quello dichiarato di € 26.209,00, accertava una maggior IRPEF dovuta per € 19.244,00, una maggiore addizionale regionale per € 1.327,00, una maggiore addizionale comunale dovuta per € 364,00, maggiori contributi previdenziali per € 11.573,00 ed irrogava la sanzione di € 26.575,20 (derivante dall'applicazione del cumulo materiale in quanto minore di quella – pari ad €36.471,60 – discendente dall'applicazione del cumulo giuridico).
La ricorrente premetteva in fatto che l'avviso faceva seguito ad una verifica generale compiuta dall'Agenzia intimata presso la sede dovuta all'osservazione che la CI, mai controllata in precedenza, avrebbe presentato una bassa redditività incompatibile con il tenore di vita dei due soci;
ciò portava l'Ufficio a ricostruire induttivamente, ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R.
n. 600/1973 ed ai sensi dell'art. 54 commi 2 e 3 del d.P.R. 633/1972 il reddito della società.
Aggiungeva che i risultati così raggiunti dall'Agenzia in esito alla verifica e formalizzati in un PVC consegnato alla parte non solo non erano coerenti con la concreta situazione dell'impresa ma erano stati conseguiti a causa di evidenti errori di valutazione, incoerenza ed erroneità che non erano state emendate nell'avviso di accertamento, ancorché esso avesse recepito alcune delle osservazioni sviluppate dalla ricorrente in sede di osservazioni presentate sul PVC.
A sostegno dell'impugnazione poneva articolati motivi così sintetizzabili:
1. In diritto – l'atto, per un verso, sarebbe il prodotto di una non corretta applicazione delle previsioni recate dagli artt. 39 comma 1 lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R.
633/1972 avendo omesso l'Ufficio di effettuare le indagini proprie dell'accertamento analitico-induttivo ed avendo invece valorizzato elementi estranei al perimetro di tali verifiche e per altro verso difetterebbe di una effettiva motivazione rafforzata, imposta dall'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs n. 546/1992, applicabile all'accertamento ratione temporis, in relazione alle deduzioni formulate dalla contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale ma non recepite dall'Amministrazione.
2. Nel merito la ricorrente sottolineava di aver già rappresentato all'ufficio in sede di contraddittorio sviluppatosi nella procedura per l'accertamento con adesione che con riferimento all'accertamento sulla CI le cui conclusioni erano state poste a fondamento di quello impugnato risultava condivisibile solo la previsione del 15% di scarto sulla carne suina ma che erano manifestamente errate sia la medesima percentuale del 15% calcolata in riferimento al prosciutto crudo, sia quella del del 30% sulle carni bovine – attestandosi la stessa almeno al 55% - sia infine nonché quella del 15% sulla carne avicola. Supportava il suo dire anche con i pareri del dottor agronomo Nominativo_1 in ordine alle corrette percentuali e lamentava che l'Agenzia, atteso che le indicate osservazioni sull'erroneità delle percentuali sarebbero state formalizzate in sede di contraddittorio endoprocediumentale l'Ufficio avrebbe dovuto munire il proprio atto di una motivazione rafforzata che nel caso difettava. Sempre nel merito dell'accertamento de sulla CI rappresentava altresì che il 31% del prodotto
(per la maggior parte carni bovine) era venduto, senza margini di profitto, dalla ricorrente al
Ristorante_1ristorante , condotto da una diversa CI posseduta per l'intero dai medesimi soci della macelleria
Evidenziava ancora che, comunque, una compiuta dimostrazione della fondatezza della pretesa spettata all'Agenzia a norma del comma 5 bis dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e che tale prova nel caso mancava del tutto. Concludeva auspicando che, previa trattazione della causa in pubblica udienza, questa Corte
l'accogliesse delle conclusioni riportate in epigrafe.
Il 16 maggio 2025 si costituì l'Ufficio premettendo una ricognizione della vicenda presupposta che valorizzava il suo differenziarsi dalla ricostruzione offerta in ricorso.
Deduceva inoltre sui motivi di impugnazione contestandone in radice la fondatezza.
Con distinto ricorso notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale II Torino il 19 marzo 2025 e depositato il 12 aprile seguente presso questo Giudice, dove fu rubricato al n. 611/2025 R.G.R.,
Ric.2 impugnò l'avviso di accertamento n. T7G011000035/2025, notificatogli il 31 gennaio 2025, con il quale venne rideterminato il suo reddito in conseguenza del maggior reddito dovuto alla sua partecipazione al 60% a CI_1 S.n.c.. L 'atto quantificava tale reddito in
€ 88.775,00, a fronte di quello dichiarato di € 18.303,00, accertava una maggior IRPEF dovuta per
€ 27.016,33, una maggiore addizionale regionale per € 2.008,00, una maggiore addizionale comunale dovuta per € 504,00, maggiori contributi previdenziali per € 14.960,00 ed irrogava la sanzione di
€ 26.575,20 (derivante dall'applicazione del cumulo materiale in quanto minore di quella – pari ad
€ 36.471,60 – discendente dall'applicazione del cumulo giuridico).
Il ricorso recava considerazioni in fatto ed in diritto coincidenti all'atto introduttivo dell'impugnativa presentata dalla socia Ricorrente_1, impugnativa della quale prima s'è detto, avendo tuttavia cura di rapportare le deduzioni alla differente posizione del socio Ricorrente_2.
Anche in tale giudizio l'Agenzia si costituì il 16 maggio 2025 contestando la fondatezza del gravame. I due procedimenti furono tutti inseriti nel ruolo della pubblica udienza collegiale del 24 ottobre 2025: in quella occasione la Corte li riunì e, con provvedimento n. 917/2025, ordinò ai ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti della CI_1 S.n.c. fissando termini perentori per l'adempimento e per il deposito in causa della prova dell'avvenuta tempestiva sua esecuzione, con rinvio della trattazione all'udienza del 30 gennaio 2026. I ricorrenti provvidero tempestivamente all'integrazione e la CI di costituì nelle cause riunite in data 23 dicembre 2025 procedendo il 5 gennaio 2026 al deposito di un documento (parere reso dal
Nominativo_1dottor agronomo relativo alla resa della carne bovina volto ad affiancare il parere reso dal medesimo stesso professionista e prodotto in causa dai ricorrenti relativo alla resa dei prosciutti di suino).
Quindi all'udienza del 30 gennaio 2026 la Corte – sentito il relatore che invitò parti ad esprimersi anche sulla questione relativa alla carenza di giurisdizione della Corte in ordine alla pretese previdenziali portate dagli atti impugnati nonché i difensori quali indicati in verbale – trattenne la cause riunite a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Preliminarmente la Corte rileva che le impugnazioni dei soci sono volte a contestare anche la fondatezza delle conclusioni degli avvisi gravati in riferimento ai contributi previdenziali.
In relazione a tale domanda tuttavia questa Corte difetta di giurisdizione appartenendo in subiecta materia all'AGO nell'articolazione del Tribunale ordinario-Sezione lavoro competente per territorio avanti al quale la domanda qui proposta dovrà essere riassunta nel termine di legge.
2- Vanno quindi esaminate le coincidenti censure recate dai due ricorsi relative alle sole pretese di natura tributaria.
2.1- Con riferimento al primo profilo di doglianza la Corte osserva che ancora con la recente ordinanza della Sezione V civile 25 settembre 2025, n. 26180 il Giudice di legittimità ha ricordato che
«L'accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale l'Ufficio finanziario procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, comma 1 lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (Cass. n.
20060/2014; Cass. 20875/2007)». Nel caso tale presunzioni sono compendiate nel PVC che sia l'accertamento impugnato.
Parte ricorrente assume che il presupposto in fatto che per tale PVC giustificherebbe la determinazione del reddito sarebbe unicamente la incompatibilità della remuneratività della CI (che chiuse l'esercizio in passivo) con il tenore di vita dei soci, fattore affatto estraneo alla vicenda imprenditoriale oggetto di accertamento. L'Ufficio contesta tale estraneità ed aggiunge che non solo tale elemento venne valorizzato dai verificatori ma altresì che il costo per lavoro dipendente (monitorato nell'arco temporale dal 2015 al
2021) era superiore al reddito d'impresa e che sul conto corrente bancario della CI era risultata una maggiore disponibilità di oltre € 50.000 euro rispetto a quanto esposto nel registro dei corrispettivi.
La prima di queste ulteriori precisazioni non è contestata dalla ricorrente ed in ordine alla seconda afferma che di aver ricevuto «un prestito transitato sul conto corrente che giustifica la discrepanza tra
l'entità dei corrispettivi e le somme in entrata sullo stesso», così ammettendo la correttezza del dato oggettivo concernente la discrepanza contestata senza, per altro offrire, prova del prestito che afferma essere stato erogato.
In altri termini gli elementi indiziari considerati dall'Ufficio sono almeno tre dei quali due indici di anomalie rilevanti affatto interne all'attività di impresa;
e tali elementi sono sicuramente gravi per rilevanza, entità, ricorrenza (quantomeno nel caso del secondo) e concordanza. Ad essi la contribuente oppone solo assunti non dimostrati, sebbene le competesse di fornire piena prova contraria. Pertanto si deve concludere che l'accertamento analitico-induttivo era esperibile nel caso e che non ricorre alcuna violazione degli artt. 39 comma 1 lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54, commi 2
e 3, del d.P.R. 633/1972.
2.2- Quanto alla lamentata mancanza di una motivazione rafforzata, l'Ufficio osserva che quell'obbligo è riferito ai contenuti del contraddittorio endoprocedimentale che si colloca dopo la comunicazione dello schema d'atto e prima della notifica dell'avviso di accertamento: quel contraddittorio la ricorrente non ha ritenuto di attivare né in relazione all'avviso n. T7G021001511/2024, notificato l'8 ottobre 2024, né a quello n. T7G021001511/2024, notificato l'8 ottobre 2024, né a quello n. T7G021004332/2024 , notificato il 2 gennaio 2025. Mentre tale obbligo non sarebbe riferibile al contraddittorio radicato in sede di accertamento con adesione successivo alla notifica dell'atto finale della procedura.
L'assunto è corretto.
Le deduzioni introdotte in sede di tentativo di accertamento con adesione non sono riconducibili agli elementi del contraddittorio endoprocedimentale e non sono idonee ad imporre all'amministrazione una motivazione rafforzata su di esse in sede di avviso di accertamento perché sono ad esse del tutto estranee (oltre che, addirittura, temporalmente successive).
Né il quadro normativo può ritenersi suscettibile di diversa lettura quanto come nel caso dopo la negativa conclusione del procedimento di adesione l'accertamento relativo alla CI sia stato annullato e sostituito con altro per una ragione connessa non già ai presupposti accertativi ed alla individuazione del maggior reddito ma unicamente alla erronea considerazione di un elemento di calcolo: l'atto di autotutela versato in atti dall'Agenzia infatti così precisa: «COMUNICAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA TOTALE RELATIVA A: AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7G021001511/2024 Cod. Fiscale: P.IVA_1» * * * MOTIVAZIONI * * * Il presente [recte: precedente -NdR] atto, notificato a mezzo PEC in data 07/10/2024 viene annullato per la necessità di correggere un errore in esso presente laddove la perdita esposta dalla Soc.1 snc per l'anno d'imposta 2019 era stata scomputata erroneamente dai maggiori - ricavi accertati, La citata perdita, infatti, era stata già scomputata in sede di dichiarazione dalla società nel quadro RH presentato. Verrà emesso nuovo atto con i dati corretti». Da qui l'infondatezza anche del primo profilo di doglianza introdotto dal secondo motivo.
2.3- Fondato risulta invece il secondo profilo di quella censura. I primi due periodi del comma 5 bis dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, dispongono che «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni».
Ora, per un verso, gli avvisi di accertamento notificati ai soci risultano affatto privi di una motivazione che consenta di comprendere su quali presupposti si fondino le pretese: essi divengono parzialmente comprensibili solo ove si abbia avuto preventivamente cura di esaminare i contenuti della motivazione dell'accertamento notificato alla CI (versato in atti dall'Ufficio).
Per altro verso, in giudizio l'Agenzia si è limitata a dar conto delle risultanze di tale presupposto accertamento che tuttavia non reca alcun elemento a giustificazione delle percentuali di sfrido da esso ritenute corrette ed applicate ai fini della rideterminazione dei risultati migliori economici della società
e, di conseguenza, dei maggiori redditi imputati per trasparenza ai soci. L'Ufficio, invece, a fronte della contestazione – fondata dai ricorrenti sui pareri dell'agronomo Nominativo_1 – concernente la correttezza di quelle percentuali non avrebbe potuto esimersi dal provarne l'attendibilità. Tanto più che la stessa Agenzia, nelle controdeduzioni depositate in entrambi, i giudizi diede conto del fatto che «Nello schema d'atto e nell'avviso di accertamento [notificato alla CI -NdR], l'Ufficio ha tenuto conto anche delle osservazioni della Contribuente al processo verbale di constatazione e operato,
“sulla base di studi reperiti in materia, che conferma(va)no, almeno in parte quanto richiesto dalla (CI)” la rideterminazione della misura dello sfrido della carne di vitello, spiegando le ragioni per le quali non poteva fare ugualmente anche per le altre tipologie di carne», circostanza questa che avrebbe imposto di produrre in causa tali studi, la cui esistenza è unicamente predicata nelle difese ma né emerge dall'accertamento relativo alla CI né da alcun altro documento presente in causa.
Da qui l'accoglimento dei ricorsi riuniti.
3- Attesa la declaratoria di carenza di giurisdizione in relazione a parte delle domande proposte, la quale integra un profilo di soccombenza per i ricorrenti, e l'accoglimento per il resto delle domande dei ricorrenti impone l'integrale compensazione delle spese di giudizio ricorrendo un'ipotesi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in riferimento alle pretese di natura previdenziale portate negli atti notificati ai ricorrenti ed indica l'AGO, nell'articolazione del Tribunale ordinario-Sezione lavoro competente per territorio, l'autorità giudiziaria avanti alla quale le domande proposte dovranno essere riassunte nel termine di legge. Accoglie per il resto i ricorsi riuniti. Spese compensate. Così deciso il 30 gennaio 2026. Il Presidente relatore
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente e Relatore PIERRO MARIA, Giudice COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 610/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale II di Torino
elettivamente domiciliata presso Email_2
terzi chiamati in causa
CI_1 snc - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000033 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000033 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000033 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2019
- sul ricorso n. 611/2025 depositato il 13/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale II di Torino
elettivamente domiciliata presso Email_2
terzi chiamati in causa
CI_1 snc - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000035 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000035 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000035 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente_1Per (ricorso n. 610/2025 R.G.R.) Chiede a cod. On.le Corte di Giustizia Tributaria di 1^Grado
- in via principale affinché, esaminati gli atti e i documenti voglia disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T7G011000033/2025 per l'anno di imposta 2019, notificato in data 23/1/2025 , e riferito all'attribuzione, per trasparenza ex art. 5 del D.P.R. 917/86, del maggior reddito quantificato alla società Soc.1 snc, per errata applicazione dell'art . 39 comma 1 lett. d) del D.P.R. 600/73 e dell'art. 54 comma 2 del D.P.R. n. 633/72, che dettano le condizioni che legittimano il ricorso all'accertamento analitico-induttivo, e per evidenti vizi di motivazione dell'avviso di accertamento emesso, alla luce dell'innovato principio introdotto dall'art. 6 della Legge n. 130/2022, in attuazione della Riforma Fiscale (D.Lgs n. 219/2023), che introduce la cosiddetta “motivazione rafforzata”, principio palesemente violato dall'Ufficio.
- in via subordinata affinché cod.On.le Corte voglia disporre la rimodulazione della pretesa originaria derivante dall'avviso di accertamento di cui sopra, sulla base della ricostruzione dei maggiori ricavi effettuata analiticamente da questa difesa, nella misura di Euro 30.304,22, da cui consegue, per trasparenza, in base alla quota di partecipazione, un maggior reddito alla socia ricorrente, ed una maggiore Irpef, addizionale regionale e comunale, nonché un maggior contributo Inps, con vittoria di spese ed onorari.
Ricorrente_2Per (ricorso n. 611/2025 R.G.R.) Chiede a cod. On.le Corte di Giustizia Tributaria di 1^Grado
- in via principale affinché, esaminati gli atti e i documenti voglia disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T7G011000033/2025 per l'anno di imposta 2019, notificato in data 23/1/2025 , e riferito all'attribuzione, per trasparenza ex art. 5 del D.P.R. 917/86, del maggior reddito quantificato alla società Soc.1 snc, per errata applicazione dell'art . 39 comma 1 lett.d) del D.P.R. 600/73 e dell'art. 54 comma 2 del D.P.R. n. 633/72, che dettano le condizioni che legittimano il ricorso all'accertamento analitico-induttivo, e per evidenti vizi di motivazione dell'avviso di accertamento emesso, alla luce dell'innovato principio introdotto dall'art. 6 della Legge n. 130/2022, in attuazione della Riforma Fiscale ( D.Lgs n. 219/2023), che introduce la cosiddetta “motivazione rafforzata”, principio palesemente violato dall'Ufficio.
- in via subordinata affinché cod.On.le Corte voglia disporre la rimodulazione della pretesa originaria derivante dall'avviso di accertamento di cui sopra, sulla base della ricostruzione dei maggiori ricavi effettuata analiticamente da questa difesa, nella misura di Euro 30.304,22, da cui consegue, per trasparenza, in base alla quota di partecipazione, un maggior reddito alla socia ricorrente, ed una maggiore Irpef, addizionale regionale e comunale, nonché un maggior contributo Inps, con vittoria di spese ed onorari.
Per l'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale II Torino Nel ricorso n. 610/2025 R.G.R. e nel ricorso n. 611/2025 R.G.R. chiede a Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, di Voler rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, in considerazione della legittimità procedimentale dell'atto e del recupero, con espressa conferma delle imposte accertate e delle sanzioni irrogate;
con vittoria delle spese di lite.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale II Torino il 17 marzo 2025 e depositato il 12 aprile seguente presso questo Giudice, dove fu rubricato al n. 610/2025 R.G.R., Ricorrente_1 impugnò l'avviso di accertamento n. T7G011000033/2025, notificatole il 23 gennaio 2025, con il quale venne rideterminato il suo reddito in conseguenza del maggior reddito dovuto alla sua partecipazione al 40% a CI_1 S.n.c. L'atto quantificava tale reddito in € 73.191,00, a fronte di quello dichiarato di € 26.209,00, accertava una maggior IRPEF dovuta per € 19.244,00, una maggiore addizionale regionale per € 1.327,00, una maggiore addizionale comunale dovuta per € 364,00, maggiori contributi previdenziali per € 11.573,00 ed irrogava la sanzione di € 26.575,20 (derivante dall'applicazione del cumulo materiale in quanto minore di quella – pari ad €36.471,60 – discendente dall'applicazione del cumulo giuridico).
La ricorrente premetteva in fatto che l'avviso faceva seguito ad una verifica generale compiuta dall'Agenzia intimata presso la sede dovuta all'osservazione che la CI, mai controllata in precedenza, avrebbe presentato una bassa redditività incompatibile con il tenore di vita dei due soci;
ciò portava l'Ufficio a ricostruire induttivamente, ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R.
n. 600/1973 ed ai sensi dell'art. 54 commi 2 e 3 del d.P.R. 633/1972 il reddito della società.
Aggiungeva che i risultati così raggiunti dall'Agenzia in esito alla verifica e formalizzati in un PVC consegnato alla parte non solo non erano coerenti con la concreta situazione dell'impresa ma erano stati conseguiti a causa di evidenti errori di valutazione, incoerenza ed erroneità che non erano state emendate nell'avviso di accertamento, ancorché esso avesse recepito alcune delle osservazioni sviluppate dalla ricorrente in sede di osservazioni presentate sul PVC.
A sostegno dell'impugnazione poneva articolati motivi così sintetizzabili:
1. In diritto – l'atto, per un verso, sarebbe il prodotto di una non corretta applicazione delle previsioni recate dagli artt. 39 comma 1 lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R.
633/1972 avendo omesso l'Ufficio di effettuare le indagini proprie dell'accertamento analitico-induttivo ed avendo invece valorizzato elementi estranei al perimetro di tali verifiche e per altro verso difetterebbe di una effettiva motivazione rafforzata, imposta dall'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs n. 546/1992, applicabile all'accertamento ratione temporis, in relazione alle deduzioni formulate dalla contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale ma non recepite dall'Amministrazione.
2. Nel merito la ricorrente sottolineava di aver già rappresentato all'ufficio in sede di contraddittorio sviluppatosi nella procedura per l'accertamento con adesione che con riferimento all'accertamento sulla CI le cui conclusioni erano state poste a fondamento di quello impugnato risultava condivisibile solo la previsione del 15% di scarto sulla carne suina ma che erano manifestamente errate sia la medesima percentuale del 15% calcolata in riferimento al prosciutto crudo, sia quella del del 30% sulle carni bovine – attestandosi la stessa almeno al 55% - sia infine nonché quella del 15% sulla carne avicola. Supportava il suo dire anche con i pareri del dottor agronomo Nominativo_1 in ordine alle corrette percentuali e lamentava che l'Agenzia, atteso che le indicate osservazioni sull'erroneità delle percentuali sarebbero state formalizzate in sede di contraddittorio endoprocediumentale l'Ufficio avrebbe dovuto munire il proprio atto di una motivazione rafforzata che nel caso difettava. Sempre nel merito dell'accertamento de sulla CI rappresentava altresì che il 31% del prodotto
(per la maggior parte carni bovine) era venduto, senza margini di profitto, dalla ricorrente al
Ristorante_1ristorante , condotto da una diversa CI posseduta per l'intero dai medesimi soci della macelleria
Evidenziava ancora che, comunque, una compiuta dimostrazione della fondatezza della pretesa spettata all'Agenzia a norma del comma 5 bis dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e che tale prova nel caso mancava del tutto. Concludeva auspicando che, previa trattazione della causa in pubblica udienza, questa Corte
l'accogliesse delle conclusioni riportate in epigrafe.
Il 16 maggio 2025 si costituì l'Ufficio premettendo una ricognizione della vicenda presupposta che valorizzava il suo differenziarsi dalla ricostruzione offerta in ricorso.
Deduceva inoltre sui motivi di impugnazione contestandone in radice la fondatezza.
Con distinto ricorso notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale II Torino il 19 marzo 2025 e depositato il 12 aprile seguente presso questo Giudice, dove fu rubricato al n. 611/2025 R.G.R.,
Ric.2 impugnò l'avviso di accertamento n. T7G011000035/2025, notificatogli il 31 gennaio 2025, con il quale venne rideterminato il suo reddito in conseguenza del maggior reddito dovuto alla sua partecipazione al 60% a CI_1 S.n.c.. L 'atto quantificava tale reddito in
€ 88.775,00, a fronte di quello dichiarato di € 18.303,00, accertava una maggior IRPEF dovuta per
€ 27.016,33, una maggiore addizionale regionale per € 2.008,00, una maggiore addizionale comunale dovuta per € 504,00, maggiori contributi previdenziali per € 14.960,00 ed irrogava la sanzione di
€ 26.575,20 (derivante dall'applicazione del cumulo materiale in quanto minore di quella – pari ad
€ 36.471,60 – discendente dall'applicazione del cumulo giuridico).
Il ricorso recava considerazioni in fatto ed in diritto coincidenti all'atto introduttivo dell'impugnativa presentata dalla socia Ricorrente_1, impugnativa della quale prima s'è detto, avendo tuttavia cura di rapportare le deduzioni alla differente posizione del socio Ricorrente_2.
Anche in tale giudizio l'Agenzia si costituì il 16 maggio 2025 contestando la fondatezza del gravame. I due procedimenti furono tutti inseriti nel ruolo della pubblica udienza collegiale del 24 ottobre 2025: in quella occasione la Corte li riunì e, con provvedimento n. 917/2025, ordinò ai ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti della CI_1 S.n.c. fissando termini perentori per l'adempimento e per il deposito in causa della prova dell'avvenuta tempestiva sua esecuzione, con rinvio della trattazione all'udienza del 30 gennaio 2026. I ricorrenti provvidero tempestivamente all'integrazione e la CI di costituì nelle cause riunite in data 23 dicembre 2025 procedendo il 5 gennaio 2026 al deposito di un documento (parere reso dal
Nominativo_1dottor agronomo relativo alla resa della carne bovina volto ad affiancare il parere reso dal medesimo stesso professionista e prodotto in causa dai ricorrenti relativo alla resa dei prosciutti di suino).
Quindi all'udienza del 30 gennaio 2026 la Corte – sentito il relatore che invitò parti ad esprimersi anche sulla questione relativa alla carenza di giurisdizione della Corte in ordine alla pretese previdenziali portate dagli atti impugnati nonché i difensori quali indicati in verbale – trattenne la cause riunite a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Preliminarmente la Corte rileva che le impugnazioni dei soci sono volte a contestare anche la fondatezza delle conclusioni degli avvisi gravati in riferimento ai contributi previdenziali.
In relazione a tale domanda tuttavia questa Corte difetta di giurisdizione appartenendo in subiecta materia all'AGO nell'articolazione del Tribunale ordinario-Sezione lavoro competente per territorio avanti al quale la domanda qui proposta dovrà essere riassunta nel termine di legge.
2- Vanno quindi esaminate le coincidenti censure recate dai due ricorsi relative alle sole pretese di natura tributaria.
2.1- Con riferimento al primo profilo di doglianza la Corte osserva che ancora con la recente ordinanza della Sezione V civile 25 settembre 2025, n. 26180 il Giudice di legittimità ha ricordato che
«L'accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale l'Ufficio finanziario procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, comma 1 lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (Cass. n.
20060/2014; Cass. 20875/2007)». Nel caso tale presunzioni sono compendiate nel PVC che sia l'accertamento impugnato.
Parte ricorrente assume che il presupposto in fatto che per tale PVC giustificherebbe la determinazione del reddito sarebbe unicamente la incompatibilità della remuneratività della CI (che chiuse l'esercizio in passivo) con il tenore di vita dei soci, fattore affatto estraneo alla vicenda imprenditoriale oggetto di accertamento. L'Ufficio contesta tale estraneità ed aggiunge che non solo tale elemento venne valorizzato dai verificatori ma altresì che il costo per lavoro dipendente (monitorato nell'arco temporale dal 2015 al
2021) era superiore al reddito d'impresa e che sul conto corrente bancario della CI era risultata una maggiore disponibilità di oltre € 50.000 euro rispetto a quanto esposto nel registro dei corrispettivi.
La prima di queste ulteriori precisazioni non è contestata dalla ricorrente ed in ordine alla seconda afferma che di aver ricevuto «un prestito transitato sul conto corrente che giustifica la discrepanza tra
l'entità dei corrispettivi e le somme in entrata sullo stesso», così ammettendo la correttezza del dato oggettivo concernente la discrepanza contestata senza, per altro offrire, prova del prestito che afferma essere stato erogato.
In altri termini gli elementi indiziari considerati dall'Ufficio sono almeno tre dei quali due indici di anomalie rilevanti affatto interne all'attività di impresa;
e tali elementi sono sicuramente gravi per rilevanza, entità, ricorrenza (quantomeno nel caso del secondo) e concordanza. Ad essi la contribuente oppone solo assunti non dimostrati, sebbene le competesse di fornire piena prova contraria. Pertanto si deve concludere che l'accertamento analitico-induttivo era esperibile nel caso e che non ricorre alcuna violazione degli artt. 39 comma 1 lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54, commi 2
e 3, del d.P.R. 633/1972.
2.2- Quanto alla lamentata mancanza di una motivazione rafforzata, l'Ufficio osserva che quell'obbligo è riferito ai contenuti del contraddittorio endoprocedimentale che si colloca dopo la comunicazione dello schema d'atto e prima della notifica dell'avviso di accertamento: quel contraddittorio la ricorrente non ha ritenuto di attivare né in relazione all'avviso n. T7G021001511/2024, notificato l'8 ottobre 2024, né a quello n. T7G021001511/2024, notificato l'8 ottobre 2024, né a quello n. T7G021004332/2024 , notificato il 2 gennaio 2025. Mentre tale obbligo non sarebbe riferibile al contraddittorio radicato in sede di accertamento con adesione successivo alla notifica dell'atto finale della procedura.
L'assunto è corretto.
Le deduzioni introdotte in sede di tentativo di accertamento con adesione non sono riconducibili agli elementi del contraddittorio endoprocedimentale e non sono idonee ad imporre all'amministrazione una motivazione rafforzata su di esse in sede di avviso di accertamento perché sono ad esse del tutto estranee (oltre che, addirittura, temporalmente successive).
Né il quadro normativo può ritenersi suscettibile di diversa lettura quanto come nel caso dopo la negativa conclusione del procedimento di adesione l'accertamento relativo alla CI sia stato annullato e sostituito con altro per una ragione connessa non già ai presupposti accertativi ed alla individuazione del maggior reddito ma unicamente alla erronea considerazione di un elemento di calcolo: l'atto di autotutela versato in atti dall'Agenzia infatti così precisa: «COMUNICAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA TOTALE RELATIVA A: AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7G021001511/2024 Cod. Fiscale: P.IVA_1» * * * MOTIVAZIONI * * * Il presente [recte: precedente -NdR] atto, notificato a mezzo PEC in data 07/10/2024 viene annullato per la necessità di correggere un errore in esso presente laddove la perdita esposta dalla Soc.1 snc per l'anno d'imposta 2019 era stata scomputata erroneamente dai maggiori - ricavi accertati, La citata perdita, infatti, era stata già scomputata in sede di dichiarazione dalla società nel quadro RH presentato. Verrà emesso nuovo atto con i dati corretti». Da qui l'infondatezza anche del primo profilo di doglianza introdotto dal secondo motivo.
2.3- Fondato risulta invece il secondo profilo di quella censura. I primi due periodi del comma 5 bis dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, dispongono che «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni».
Ora, per un verso, gli avvisi di accertamento notificati ai soci risultano affatto privi di una motivazione che consenta di comprendere su quali presupposti si fondino le pretese: essi divengono parzialmente comprensibili solo ove si abbia avuto preventivamente cura di esaminare i contenuti della motivazione dell'accertamento notificato alla CI (versato in atti dall'Ufficio).
Per altro verso, in giudizio l'Agenzia si è limitata a dar conto delle risultanze di tale presupposto accertamento che tuttavia non reca alcun elemento a giustificazione delle percentuali di sfrido da esso ritenute corrette ed applicate ai fini della rideterminazione dei risultati migliori economici della società
e, di conseguenza, dei maggiori redditi imputati per trasparenza ai soci. L'Ufficio, invece, a fronte della contestazione – fondata dai ricorrenti sui pareri dell'agronomo Nominativo_1 – concernente la correttezza di quelle percentuali non avrebbe potuto esimersi dal provarne l'attendibilità. Tanto più che la stessa Agenzia, nelle controdeduzioni depositate in entrambi, i giudizi diede conto del fatto che «Nello schema d'atto e nell'avviso di accertamento [notificato alla CI -NdR], l'Ufficio ha tenuto conto anche delle osservazioni della Contribuente al processo verbale di constatazione e operato,
“sulla base di studi reperiti in materia, che conferma(va)no, almeno in parte quanto richiesto dalla (CI)” la rideterminazione della misura dello sfrido della carne di vitello, spiegando le ragioni per le quali non poteva fare ugualmente anche per le altre tipologie di carne», circostanza questa che avrebbe imposto di produrre in causa tali studi, la cui esistenza è unicamente predicata nelle difese ma né emerge dall'accertamento relativo alla CI né da alcun altro documento presente in causa.
Da qui l'accoglimento dei ricorsi riuniti.
3- Attesa la declaratoria di carenza di giurisdizione in relazione a parte delle domande proposte, la quale integra un profilo di soccombenza per i ricorrenti, e l'accoglimento per il resto delle domande dei ricorrenti impone l'integrale compensazione delle spese di giudizio ricorrendo un'ipotesi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in riferimento alle pretese di natura previdenziale portate negli atti notificati ai ricorrenti ed indica l'AGO, nell'articolazione del Tribunale ordinario-Sezione lavoro competente per territorio, l'autorità giudiziaria avanti alla quale le domande proposte dovranno essere riassunte nel termine di legge. Accoglie per il resto i ricorsi riuniti. Spese compensate. Così deciso il 30 gennaio 2026. Il Presidente relatore