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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9637 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24158/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 24158/23 promosso con ricorso depositato in data 23/11/2023 da:
(in ”), nata il [...] negli Stati Uniti d'America, c.f. Parte_1 Pt_2 calcolato , residente negli Stati Uniti d'America, C.F._1 Parte_3
, nato il [...] negli Stati Uniti d'America, c.f. calcolato ,
[...] C.F._2 residente negli Stati Uniti d'America e , nata il [...] negli Stati Uniti Parte_4
d'America, c.f. calcolato , residente negli Stati Uniti d'America, rappresentati C.F._3
e difesi dall'avv.to Marco Mellone del Foro di Bologna (C.F. ), domiciliati C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Marco Mellone in Viale Aldini n. 3, 40136, Bologna, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nata il [...] in [...] Persona_1
(AV) (doc. 3 in atti) e , nato il [...] in [...] (AV) (doc. 4 in atti), i quali Parte_5
1 hanno vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare negli Stati Uniti d'America dove hanno contratto matrimonio nel 1910 (doc. 5 in atti) e dove solamente il marito ha acquisito la cittadinanza statunitense nel
1925 (doc. 6 in atti), mentre la moglie non risulta aver mai acquisito la cittadinanza statunitense (doc. 7 in atti);
Il regolarmente costituito chiede il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in Controparte_1 diritto, senza argomentare nel merito.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
Sturno (AV), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che i ricorrenti sono discendenti diretti di
, nata il [...] in [...] e , nato il Persona_1 Parte_5
24.10.1883 in Sturno (AV), i quali hanno vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare negli
Stati Uniti d'America dove hanno contratto matrimonio nel 1910 e dove solamente il marito ha acquisito la cittadinanza statunitense nel 1925, mentre la moglie non risulta aver mai acquisito la cittadinanza statunitense;
dalla suddetta unione è nato negli Stati Uniti d'America JO GG il
01.06.1932, il quale ha contratto matrimonio con nel 1958, generando una figlia ed CP_3 odierna ricorrente , nata il [...]; infine, quest'ultima ha contratto Parte_1 matrimonio con nel 1989, generando con quest'ultimo due figli ed odierni Persona_2 ricorrenti , nato il [...] e , nata il [...]. Parte_3 Parte_4
2 La Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 24.10.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 24158/23 promosso con ricorso depositato in data 23/11/2023 da:
(in ”), nata il [...] negli Stati Uniti d'America, c.f. Parte_1 Pt_2 calcolato , residente negli Stati Uniti d'America, C.F._1 Parte_3
, nato il [...] negli Stati Uniti d'America, c.f. calcolato ,
[...] C.F._2 residente negli Stati Uniti d'America e , nata il [...] negli Stati Uniti Parte_4
d'America, c.f. calcolato , residente negli Stati Uniti d'America, rappresentati C.F._3
e difesi dall'avv.to Marco Mellone del Foro di Bologna (C.F. ), domiciliati C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Marco Mellone in Viale Aldini n. 3, 40136, Bologna, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nata il [...] in [...] Persona_1
(AV) (doc. 3 in atti) e , nato il [...] in [...] (AV) (doc. 4 in atti), i quali Parte_5
1 hanno vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare negli Stati Uniti d'America dove hanno contratto matrimonio nel 1910 (doc. 5 in atti) e dove solamente il marito ha acquisito la cittadinanza statunitense nel
1925 (doc. 6 in atti), mentre la moglie non risulta aver mai acquisito la cittadinanza statunitense (doc. 7 in atti);
Il regolarmente costituito chiede il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in Controparte_1 diritto, senza argomentare nel merito.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
Sturno (AV), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che i ricorrenti sono discendenti diretti di
, nata il [...] in [...] e , nato il Persona_1 Parte_5
24.10.1883 in Sturno (AV), i quali hanno vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare negli
Stati Uniti d'America dove hanno contratto matrimonio nel 1910 e dove solamente il marito ha acquisito la cittadinanza statunitense nel 1925, mentre la moglie non risulta aver mai acquisito la cittadinanza statunitense;
dalla suddetta unione è nato negli Stati Uniti d'America JO GG il
01.06.1932, il quale ha contratto matrimonio con nel 1958, generando una figlia ed CP_3 odierna ricorrente , nata il [...]; infine, quest'ultima ha contratto Parte_1 matrimonio con nel 1989, generando con quest'ultimo due figli ed odierni Persona_2 ricorrenti , nato il [...] e , nata il [...]. Parte_3 Parte_4
2 La Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 24.10.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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