Articolo 124 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 121 bisArticolo 125
Versione
6 maggio 1952
>
Versione
29 aprile 1981
Art. 124.
(( (Assegni a carico dei marittimi autorizzati). )) ((Qualora venga soppressa una corporazione di piloti sulla quale gravino assegni a favore di piloti cancellati, delle loro vedove e figli, o dei genitori, i marittimi autorizzati a norma dell'art. 96 del codice, sono tenuti, sotto la vigilanza del comandante del porto, alla corresponsione di tali assegni, sulla base dei compensi di pilotaggio riscossi.))
Entrata in vigore il 29 aprile 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente