Articolo 34 della Legge 29 luglio 2010, n. 120
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13 agosto 2010
Art. 34. (Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di attraversamenti pedonali) 1. All' articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresi' dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4».

Note all'art. 34
-Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , come modificato dalla presente legge:
1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresi' dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio.
Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.
Entrata in vigore il 13 agosto 2010