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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 07/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 784/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8441/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 21/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1714 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3624/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 spa aveva ricorso avverso accertamenti esecutivi in rettifica dell'imposta IMU.
Il 28/03/2022 Roma Capitale notificava alla società ricorrente l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 1714, imposta Unica Comunale (IUC) IMU Anno 2017. Con il suddetto avviso richiedeva
€ 3.058,13 a titolo di maggiore imposta IMU per l'anno 2017, oltre Euro 917,44 a titolo di sanzioni, Euro
36,36 a titolo di interessi, Euro 8,75 a titolo di spese di notifica, per un totale di richiesto pari ad Euro
4.020,68.
L'accertamento si riferisce ai seguenti immobili :
Indirizzo_1, P. S1 identificato al catasto fabbricati di Roma al Foglio 404, numero 65, Sub. 504, cat. C/01 rendita catastale (rivalutata) Euro 16.997,21, Valore in Euro 934.846,61; imposta IMU calcolata dall'Ufficio, pari ad Euro 9.909,37;
Indirizzo_1, P.S1 identificato al catasto fabbricati di Roma al Foglio 404, numero 65, Sub. 505, cat. C/01 rendita catastale (rivalutata) Euro 10.410,79, Valore in Euro 572.593,56; imposta IMU calcolata dall'Ufficio, pari ad Euro 6.069,49;
La società contribuente, avverso il suddetto avviso di accertamento, presentava tempestivo ricorso/ reclamo ex 17-bis D.Lgs. 546/92 e ricorso.
La Corte di giustizia di primo grado respingeva il ricorso.
Appella la sentenza la società Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
1) Illegittimità della decisione dei primi giudici. Erronea applicazione della norma di cui all'art. 10 del
Dlgs. 546/92. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Nel ricorso introduttivo non è mai stata contestata la legittimità del classamento, della categoria e della rendita effettuata dalla Agenzia del Territorio. È stata contestata la mancata notificazione del provvedimento di rettifica della rendita.
2) Illegittimità della decisone dei primi giudici. Errata applicazione della norma di cui all'art. 74 della legge 342/2000 . Violazione del precetto sull'onere della prova.
La società ricorrente rileva che si è in presenza di giudicato esterno:la Ricorrente_1 S.r.l., in relazione alle annualità d'imposta 2016 e 2017 è statadestinataria di quattro distinti avvisi di accertamento esecutivi in rettifica, relativi all'Imposta Unica Comunale (IUC), ed aventi ad oggetto l'illegittima applicazione della rendita catastale relativamente ai medesimi immobili siti in Roma, alla Indirizzo_1:
- Accertamento esecutivo in rettifica n. 4683 - IMU Anno 2016 ;
- Accertamento esecutivo in rettifica n. 1163- TASI Anno 2016 ; - Accertamento esecutivo in rettifica n. 1714 - IMU Anno 2017 ;
- Accertamento esecutivo in rettifica n. 1069 - TASI Anno 2017 .
La società contribuente ha tempestivamente impugnato i suddetti avvisi di accertamento eccependo, in via principale, l'illegittimo calcolo dell'imposta poiché non è stato notificato l'atto di rettifica della rendita catastale (violazione dell'art. 74, comma 1, l. n. 342/2000).
Relativamente a tre degli accertamenti impugnati sono intervenute seguenti pronunce favorevoli alla
Società ricorrente.
1. Giudicati definitivi (TASI Anni 2016 e 2017)
I ricorsi relativi alla TASI 2016 e TASI 2017 sono stati definitivamente accolti, configurando un giudicato esterno ex art. 2909 c.c.:
- Ricorso accertamento TASI anno 2016 (n. 1163): accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Roma, Sezione IV, con Sentenza n. 12862/2022, depositata il 17/11/2022. Sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione.
- Ricorso accertamento TASI Anno 2017 (n. 1069): accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Roma, Sezione V, con Sentenza n. 8904/2023 e confermato in appello dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado del Lazio - Roma, Sezione XIII, con Sentenza n. 7313/2024 . Decisione divenuta definitiva per mancata opposizione.
In entrambi i giudizi gli atti impositivi sono stati annullati per illegittima applicazione dell'art. 74 comma 1 della Legge n. 342/2000, avendo l'Ufficio utilizzato una nuova rendita catastale non preventivamente notificata.
2. Sentenza favorevole in primo e secondo grado (IMU Anno 2016)
- Ricorso accertamento IMU anno 2016 (n. 4683): accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Roma, Sezione XIII, con Sentenza n. 8695/2023, depositata il 26/06/2023 . Tale sentenza è stata confermata in appello dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio - Roma,
Sezione XVI, con la Sentenza n. 3844/2025, depositata il 16/06/2025 , che ha rigettato l'appello dell'Ufficio.
Sentenza che, benché non ancora passata in giudicato, costituisce un precedente giurisprudenziale concorde tra le medesime parti.
Roma Capitale si è costituita in giudizio ed ha controdedotto.
All'udienza del 26 novembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello fondato. In tema di rendita catastale degli immobili si applica il principio secondo il quale l'efficacia della stessa, a decorrere dal 1° gennaio 2000, è subordinata alla notifica dell'atto di attribuzione o di rettifica al contribuente a norma dell'art. 74, comma 1 Legge 342/2000, che recita testualmente: "A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai Comuni interessati. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con le sentenze n. 22681/2017 e 22789/2017, ribadendo per ultimo il medesimo principio con l'ordinanza n. 3039/2019 nella quale ha affermato che: "[...] l'attribuzione della rendita catastale, conosciuta attraverso la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI, non ha fatto corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte secondo cui l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999 ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI, non obbligando l'art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 549/1992 il contribuente ad impugnare l'atto presupposto, che, in quanto non notificato neppure può divenire definitivo".
Alla luce di questo, la mancata notifica dell'atto di attribuzione o rettifica della rendita non permetterebbe l'utilizzo della stessa da parte dell'Ente ai fini dell'accertamento IMU e l'assenza di motivazione nell'atto della revisione della rendita invaliderebbe lo stesso in quanto non consentirebbe al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa, con evidenti conseguenze sotto l'aspetto dell'applicabilità della rendita agli atti di accertamento tributario.
Il Collegio rileva inoltre che a fronte delle contestazioni sollevate dalla ricorrente, l'Ufficio è gravato dell'onere di supportare il proprio operato con concreti e puntuali elementi di fatto idonei a dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
La Corte osserva inoltre che il disposto normativo non impone alcun onere in capo ai proprietari di immobili con riguardo alla periodica ispezione dei registri catastali, in ordine al corretto classamento degli stessi;
nél'obbligo di chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate in caso di controversie con i Comuni sulla mancata notifica ai fini IMU.
Inoltre il giudicato esterno sia per giudizi definitivi (Tasi) che per giudizi ancora non passati in giudicato che si sono espressi nel senso favorevole alla ricorrente, relativamente alla circostanza della mancata notifica di accertamento, devono essere tenuti in conto.
Pertanto l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata. Le spese vanno compensate in quanto la notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono a carico dell'Agenzia del territorio che ha anche l'onere di notificare tali atti non a carico di Roma Capitale che pertanto non va onerata di ulteriori spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente. spese compensate
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 784/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8441/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 21/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1714 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3624/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 spa aveva ricorso avverso accertamenti esecutivi in rettifica dell'imposta IMU.
Il 28/03/2022 Roma Capitale notificava alla società ricorrente l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 1714, imposta Unica Comunale (IUC) IMU Anno 2017. Con il suddetto avviso richiedeva
€ 3.058,13 a titolo di maggiore imposta IMU per l'anno 2017, oltre Euro 917,44 a titolo di sanzioni, Euro
36,36 a titolo di interessi, Euro 8,75 a titolo di spese di notifica, per un totale di richiesto pari ad Euro
4.020,68.
L'accertamento si riferisce ai seguenti immobili :
Indirizzo_1, P. S1 identificato al catasto fabbricati di Roma al Foglio 404, numero 65, Sub. 504, cat. C/01 rendita catastale (rivalutata) Euro 16.997,21, Valore in Euro 934.846,61; imposta IMU calcolata dall'Ufficio, pari ad Euro 9.909,37;
Indirizzo_1, P.S1 identificato al catasto fabbricati di Roma al Foglio 404, numero 65, Sub. 505, cat. C/01 rendita catastale (rivalutata) Euro 10.410,79, Valore in Euro 572.593,56; imposta IMU calcolata dall'Ufficio, pari ad Euro 6.069,49;
La società contribuente, avverso il suddetto avviso di accertamento, presentava tempestivo ricorso/ reclamo ex 17-bis D.Lgs. 546/92 e ricorso.
La Corte di giustizia di primo grado respingeva il ricorso.
Appella la sentenza la società Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
1) Illegittimità della decisione dei primi giudici. Erronea applicazione della norma di cui all'art. 10 del
Dlgs. 546/92. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Nel ricorso introduttivo non è mai stata contestata la legittimità del classamento, della categoria e della rendita effettuata dalla Agenzia del Territorio. È stata contestata la mancata notificazione del provvedimento di rettifica della rendita.
2) Illegittimità della decisone dei primi giudici. Errata applicazione della norma di cui all'art. 74 della legge 342/2000 . Violazione del precetto sull'onere della prova.
La società ricorrente rileva che si è in presenza di giudicato esterno:la Ricorrente_1 S.r.l., in relazione alle annualità d'imposta 2016 e 2017 è statadestinataria di quattro distinti avvisi di accertamento esecutivi in rettifica, relativi all'Imposta Unica Comunale (IUC), ed aventi ad oggetto l'illegittima applicazione della rendita catastale relativamente ai medesimi immobili siti in Roma, alla Indirizzo_1:
- Accertamento esecutivo in rettifica n. 4683 - IMU Anno 2016 ;
- Accertamento esecutivo in rettifica n. 1163- TASI Anno 2016 ; - Accertamento esecutivo in rettifica n. 1714 - IMU Anno 2017 ;
- Accertamento esecutivo in rettifica n. 1069 - TASI Anno 2017 .
La società contribuente ha tempestivamente impugnato i suddetti avvisi di accertamento eccependo, in via principale, l'illegittimo calcolo dell'imposta poiché non è stato notificato l'atto di rettifica della rendita catastale (violazione dell'art. 74, comma 1, l. n. 342/2000).
Relativamente a tre degli accertamenti impugnati sono intervenute seguenti pronunce favorevoli alla
Società ricorrente.
1. Giudicati definitivi (TASI Anni 2016 e 2017)
I ricorsi relativi alla TASI 2016 e TASI 2017 sono stati definitivamente accolti, configurando un giudicato esterno ex art. 2909 c.c.:
- Ricorso accertamento TASI anno 2016 (n. 1163): accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Roma, Sezione IV, con Sentenza n. 12862/2022, depositata il 17/11/2022. Sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione.
- Ricorso accertamento TASI Anno 2017 (n. 1069): accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Roma, Sezione V, con Sentenza n. 8904/2023 e confermato in appello dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado del Lazio - Roma, Sezione XIII, con Sentenza n. 7313/2024 . Decisione divenuta definitiva per mancata opposizione.
In entrambi i giudizi gli atti impositivi sono stati annullati per illegittima applicazione dell'art. 74 comma 1 della Legge n. 342/2000, avendo l'Ufficio utilizzato una nuova rendita catastale non preventivamente notificata.
2. Sentenza favorevole in primo e secondo grado (IMU Anno 2016)
- Ricorso accertamento IMU anno 2016 (n. 4683): accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Roma, Sezione XIII, con Sentenza n. 8695/2023, depositata il 26/06/2023 . Tale sentenza è stata confermata in appello dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio - Roma,
Sezione XVI, con la Sentenza n. 3844/2025, depositata il 16/06/2025 , che ha rigettato l'appello dell'Ufficio.
Sentenza che, benché non ancora passata in giudicato, costituisce un precedente giurisprudenziale concorde tra le medesime parti.
Roma Capitale si è costituita in giudizio ed ha controdedotto.
All'udienza del 26 novembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello fondato. In tema di rendita catastale degli immobili si applica il principio secondo il quale l'efficacia della stessa, a decorrere dal 1° gennaio 2000, è subordinata alla notifica dell'atto di attribuzione o di rettifica al contribuente a norma dell'art. 74, comma 1 Legge 342/2000, che recita testualmente: "A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai Comuni interessati. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con le sentenze n. 22681/2017 e 22789/2017, ribadendo per ultimo il medesimo principio con l'ordinanza n. 3039/2019 nella quale ha affermato che: "[...] l'attribuzione della rendita catastale, conosciuta attraverso la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI, non ha fatto corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte secondo cui l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999 ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI, non obbligando l'art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 549/1992 il contribuente ad impugnare l'atto presupposto, che, in quanto non notificato neppure può divenire definitivo".
Alla luce di questo, la mancata notifica dell'atto di attribuzione o rettifica della rendita non permetterebbe l'utilizzo della stessa da parte dell'Ente ai fini dell'accertamento IMU e l'assenza di motivazione nell'atto della revisione della rendita invaliderebbe lo stesso in quanto non consentirebbe al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa, con evidenti conseguenze sotto l'aspetto dell'applicabilità della rendita agli atti di accertamento tributario.
Il Collegio rileva inoltre che a fronte delle contestazioni sollevate dalla ricorrente, l'Ufficio è gravato dell'onere di supportare il proprio operato con concreti e puntuali elementi di fatto idonei a dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
La Corte osserva inoltre che il disposto normativo non impone alcun onere in capo ai proprietari di immobili con riguardo alla periodica ispezione dei registri catastali, in ordine al corretto classamento degli stessi;
nél'obbligo di chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate in caso di controversie con i Comuni sulla mancata notifica ai fini IMU.
Inoltre il giudicato esterno sia per giudizi definitivi (Tasi) che per giudizi ancora non passati in giudicato che si sono espressi nel senso favorevole alla ricorrente, relativamente alla circostanza della mancata notifica di accertamento, devono essere tenuti in conto.
Pertanto l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata. Le spese vanno compensate in quanto la notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono a carico dell'Agenzia del territorio che ha anche l'onere di notificare tali atti non a carico di Roma Capitale che pertanto non va onerata di ulteriori spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente. spese compensate