Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
3/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 79341/pensioni militari del registro di Segreteria.
TRA
il Sig. XX (C.F. omissis), nato a omissis (omissis), il omissis, ed ivi residente in omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, per delega in calce al ricorso, dall’avv. Monica Lomonaco (C.F.
[...]), pec:
monicalomonaco@ordineavvocatiroma.org; fax 06.3725374, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Roma, in via Lucrezio Caro, n. 62;
- ricorrente -
CONTRO
- il Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione (C.F.
80236190585), in persona del Direttore, Gen. B.
IU LL, ed elettivamente domiciliato presso la sede del medesimo Comando generale, sito in Roma, viale Romania, n. 45, pec:
crm26158@pec.carabinieri.it;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Comitato di Verifica per le cause di servizio in persona del Ministro pro tempore, (CF 80415740580),
rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di II fascia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla dott.ssa Marianna Pacelli e dalla dott.ssa Anna Maria Alimandi, funzionarie del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tutte in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, giusta la procura speciale, estesa su foglio separato ma materialmente congiunto alla memoria di costituzione, della dott.ssa Valentina Gemignani, Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliato in Roma, via xx
Settembre, n. 97, e presso il seguente domicilio digitale, pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it.;
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
(C.F. 80078750587), in persona del Presidente protempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall’Avv. Filippo Mangiapane
(C.F. [...], p.e.c.
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in Via Cesare In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Beccaria, n.29, e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del d.lgs. 26 agosto 2016, n.
174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo p.e.c.avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it;
- resistenti;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza del 15 novembre 2023, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Mauro Ermini (per delega orale) per la parte ricorrente e l’Avv. Flavia Incletolli per l’INPS e la d.ssa Marianna Pacelli per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre nessuno è
comparso per il Ministero della difesa, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 10.3.2022, parte ricorrente agisce al fine di ottenere - previo annullamento (recte: disapplicazione) del parere negativo del Comitato di Verifica posizione n. 41344E parere nr 622302020 del 13.07.2021 - il riconoscimento della interdipendenza dell’infermità per il disturbo dell’adattamento e/o disadattamento In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 con la causa di servizio riconosciuta ed ascrivibile alla 2^ categoria, tabella A ai fini della pensione privilegiata ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 D.P.R. 461 del 2001.
1.1 In punto di fatto, rappresenta che:
a. di avere prestato servizio come carabiniere, ora in congedo, dal 1986 al 16.07.2021 quando con verbale RM 121005904 è stato dichiarato non idoneo permanentemente al SMI nell’Arma dei Carabinieri;
b. In data 02.11.1989 durante l’espletamento di un servizio moto montato di scorta e viabilità e rimaneva vittima di un incidente a seguito d del quale gli veniva riscontrato un politrauma (fratturabiossea gamba sinistra esposta e scomposta, interruzione traumatica dell’arteria poplitea, emiperitoneo da rottura della milza);
c. con verbale n. 42 del 09.03.1990 la Commissione Medica Ospedaliera giudicava le lesioni riportate dal ricorrente nel sinistro come dipendenti da causa di servizio;
d. in data 23.03.1992, con processo verbale, nr 3393 veniva giudicato non idoneo permanentemente al SMI ma idoneo in forma parziale;
e. con verbale n. 98/ML2 del 15.02.1996 del Comando In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Regione Militare Centrale Ufficio Sanitario Sezione Medicina Legale otteneva il riconoscimento della 5^
cat. Tab. A per cumulo delle infermità 1^ - 2^ - 3^:
‘pregressa frattura pluriframmentaria esposta con perdita di sostanza della gamba sinistra con esiti funzionali’; ‘insufficienza di vascolarizzazione del distretto popliteo e tibiale sinistro posttraumatico’; ‘esiti di splenectomia’;
f. nel 1999 veniva sottoposto ad intervento di addominoplastica per il laparocele conseguente all’intervento di splenectomia;
g. in data 28.09.2000 con verbale ML/AB n. 6198/99 della C.M.O. di Roma otteneva il riconoscimento della 5^ categoria tab. A per cumulo delle infermità 1^-2^-
3^-4^: ‘pregressa plastica per laparocele postsplenectomia senza reliquati in atto’; ‘esiti di splenectomia’ ‘pregressa frattura pluriframmentaria esposta con perdita di sostanza della gamba sinistra con esiti funzionali’; ‘insufficienza di vascolarizzazione del distretto popliteo e tibiale sinistro post-traumatico’;
h. il Centro Militare di Medicina Legale 2^ C.M.O.,
con verbale ML/B n. D2010644 del 02.10.2003 riconosceva la 4^ categoria tab. A per menomazione complessiva dell’integrità psicofisica conseguente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 alle infermità 1^-2^-3^-4^ a vita;
i. con sentenza del Tribunale di Cassino 137/2016 è stato riconosciuto vittima del dovere con una invalidità totale del 40%;
j. in data 08.10.2018 con verbale mod. BL/G nr.
T51708735 la Commissione Medica Ospedaliera vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata ha equiparato il ricorrente a queste ultime;
k. nel dicembre 2019 il ricorrente ha cominciato ad accusare uno stato di ansia che ha comportato un periodo di malattia, certificato, cui ha fatto seguito un lungo accertamento psico – diagnostico;
l. nella relazione del 14.01.2020 a firma dell’Ufficiale Psicologo, si evidenzia che, successivamente al trasferimento del dicembre 2019, presso il Nucleo Comando della Compagnia di Cassino, vissuta dallo stesso come una perdita della propria identità professionale, sarebbe necessario un approfondimento psicodiagnostico al fine di approfondire i vissuti negativi del ricorrente;
m. il ricorrente è stato dunque invitato a seguire un percorso diagnostico presso il Policlinico Militare di Roma, UOS Psichiatria e Consultorio Psicologico;
n. nella relazione del 17.02.2020, a firma della In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 psicologa, dott.ssa Gentile, si evidenzia che “…..
L’intero protocollo è pervaso da aspetti depressivi ed ansiosi importanti, verosimilmente legati alla mancata elaborazione del trauma risalente all’incidente sul lavoro del 1989, rimosso ma prepotentemente riemerso di recente; tale condizione è emersa non solo dai colloqui cui il ricorrente si è sottoposto, ma dai test esperiti in sede psico –
diagnostica, tanto che la dottoressa Gentile parla di
‘choc al nero’ che caratterizzerebbe proprio una recrudescenza del sommerso prepotentemente riemerso, con il trasferimento del 2019;
o. in data 9 marzo 2020 ha presentato domanda di riconoscimento dell’interdipendenza da causa di servizio per ‘stato ansioso depressivo’ ascrivibile alla 2^ categoria Tabella A;
p. hanno fatto seguito le consulenze psichiatriche del 02.03.2020 e del 08.06.2020 dalle quali sostanzialmente è emerso un ‘disturbo dell’adattamento longitudinale cronico con ansia ed umore depresso, di severa entità’ a firma del dott.
Tancredi;
q. all’indagine svolta dal Policlinico Militare del LI ha fatto seguito un percorso di colloqui In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 diagnostici presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri del 21.10.2020, del 24.03.2021 e 14.07.2021 che hanno evidenziato “Disturbo dell’adattamento e/o note di disadattamento con ansia”;
r. a seguito di tale evidenza medica la Commissione medica Ospedaliera con verbale BL/B n. RM120003922 del 23.10.2020 ha riconosciuto al sig. XX lo stato ansioso depressivo e l’interdipendenza da causa di servizio con ascrivibilità nella 2^ categoria tab.
A ai fini della pensione privilegiata;
s. sull’istanza di interdipendenza, in data 13.07.2021 il Comitato di Verifica, con parere nr.
622302020 posizione nr 41344E, ha negato il riconoscimento stesso sul presupposto che ‘il disturbo dell’adattamento ad andamento longitudinale con ansia ed umore depresso non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in via derivata con l’affezione’;
t. il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha emesso il decreto nr. 1558/21 posizione nr 41344E del 14.07.2021 con il quale ha confermato il diniego dell’interdipendenza da causa di servizio per disturbo dell’adattamento.
1.2 in punto di diritto, il ricorrente censura il In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 parere del comitato di verifica poiché lo ritiene caratterizzato dalla mancata adeguata considerazione degli eventi traumatici del passato.
Il Comitato si sarebbe limitato ad una mera valutazione temporale, senza tener in alcun conto il pregresso e la mancata elaborazione, fino ad oggi, del trauma subito, riemerso in seguito ad eventi traumatici che si sono susseguiti in un lasso temporale assai breve, il trasferimento e i lutti familiari, che sono stati dunque l’occasione, ma non la causa che ha fatto emergere lo stato di disagio psicologico, che affonda, al contrario le sue radici nell’evento traumatico di cui il ricorrente è rimasto vittima.
1.3 In conclusione, il ricorrente chiede:
I. in via principale e nel merito, annullare il parere del Comitato di Verifica nr. 622302020 posizione nr 41344E del 14.07.2022 e ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale pregiudizievole per il ricorrente;
II. sempre in via principale e nel merito, per l’effetto riconoscere l’interdipendenza dell’infermità per il disturbo dell’adattamento e/o disadattamento con la causa di servizio riconosciuta ed ascrivile alla 2^ categoria, tabella A ai fini In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 della pensione privilegiata ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del DPR 461 del 2001, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
In caso di Consulenza Tecnica di Ufficio si riserva di nominare un consulente di parte.
2. Con comparsa di costituzione il Ministero della Difesa – Comando generale dell’Arma dei Carabinieri:
a. ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte a favore del giudice amministrativo, opinando che la controversia riguardi il riconoscimento dell’interdipendenza da causa di servizio ai fini del solo equo indennizzo;
b. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza della preventiva istanza amministrativa diretta al riconoscimento della pensione privilegiata;
c. ha evidenziato che anche in questa sede il ricorrente non ha fornito elementi di valutazione nuovi ed ulteriori rispetto a quelli esaminati dal Comitato di Verifica, che aveva a disposizione il fascicolo amministrativo del dipendente;
d. ha evidenziato la differenza di compiti attribuiti dalla normativa alla CMO ed al comitato di verifica, con particolare riguardo alla In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 correlazione dell’infermità allo svolgimento dell’attività di servizio, riservata a quest’ultimo;
in conclusione, chiede:
I. la declaratoria di inammissibilità in via pregiudiziale per difetto di giurisdizione della Corte adita e per la mancanza di una condizione della dell’azione;
II. in ogni caso, il rigetto per infondatezza nel merito unitamente alle richieste istruttorie.
3. Con comparsa di costituzione il Ministero dell’economia e delle finanze:
a. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza della previa domanda amministrativa della pensione privilegiata ex art. 153, lett. b), c.g.c.
e art. 167, comma 2, D.P.R. n. 1092 del 1973;
b. ha eccepito la carenza di legittimazione passiva del Ministero;
c. ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto.
In conclusione, chiede:
a. in via preliminare, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
b. ancora in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del Ministero;
c. nel merito, il rigetto del ricorso;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 d. il rigetto di ogni richiesta istruttoria.
4. Con comparsa di costituzione l’INPS ha sostenuto l’infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:
a. carenza di legittimazione passiva dell’Inps sulla domanda inerente all’accertamento della causa di servizio - infondatezza per assenza dei presupposti per accedere al riconoscimento invocato.
b. prescrizione quinquennale dei ratei e divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
c. si oppone all’istanza di CTU, e in subordine e per mero tuziorismo nomina fin d’ora quali consulenti come specificato in memoria d. eccepisce che a norma dell’art. 21 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile.
“Al processo pensionistico non si applica l’articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile”, sicché nell’accertamento dell’invalidità pensionabile non potrà tenersi conto dell’aggravamento né delle infermità incidenti sul complesso invalidante verificate nel corso del giudizio e del procedimento amministrativo.
3.3 in conclusione, chiede:
I. in via principale, rigettare la domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto;
II. in subordine e salvo gravame, dichiarare la In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 prescrizione quinquennale dei ratei e non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell’art. 16 1.n.
412 del 30.12.1991 e successivamente esteso dall’art.
22, comma 36, della L. 724/1994, con il favore delle spese.
5. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
2. Parte ricorrente agisce al fine di ottenere -
previo annullamento (recte: disapplicazione) del parere negativo del Comitato di Verifica posizione n.
41344E parere nr 622302020 del 13.07.2021 - il riconoscimento della interdipendenza dell’infermità per il disturbo dell’adattamento e/o disadattamento con la causa di servizio riconosciuta ed ascrivibile alla 2^ categoria, tabella A ai fini della pensione privilegiata ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 D.P.R. 461 del 2001.
3. In via pregiudiziale deve rigettarsi l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal Ministero In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 della difesa.
Infatti, nel ricorso parte ricorrente ha chiaramente espresso la propria volontà correlare la questione dell’interdipendenza cui è causa ai fini della pensione privilegiata, ancorché non menzionata nell’istanza proposta in sede amministrativa il 9 marzo 2020. Tanto è sufficiente per radicare la giurisdizione della Corte dei conti in quanto il petitum sostanziale è costituito dal trattamento pensionistico (nella specie privilegiato) del dipendente pubblico.
4. Ancora in via pregiudiziale deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di previa istanza di pensione privilegiata ordinaria.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte dei conti, SS.RR. giur., 17.8.2023, n. 12/2023/QM/PRES, in sede nomofilattica, che ha affermato il seguente principio di diritto: «è ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito –
e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».
Pertanto, nella fattispecie, il ricorso, essendo stato proposto dal ricorrente entro il biennio dalla cessazione dal servizio verso il diniego di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, deve ritenersi ammissibile in relazione alla futura richiesta di pensione privilegiata.
5. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, chiamato in giudizio quale espressione del Comitato di verifica per le cause di servizio, in quanto, come eccepito dal Ministero stesso, tale organo è chiamato ad emettere un parere avente natura ed efficacia endoprocedimentale e che, come tale, non è suscettibile di determinare ex se la lesione dei diritti pensionistici (cfr. per tutte, Cdc, sez. III app., 21.1.2022, n. 31).
6. Ancora in via preliminare, deve rigettarsi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’INPS. Ciò in quanto l’odierno contenzioso riguarda l’accertamento della dipendenza In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 di servizio direttamente finalizzata alla pensione privilegiata, essendo parte ricorrente ormai cessato dal servizio. Pertanto, in quanto titolare in prospettiva del rapporto pensionistico relativo alla pensione privilegiata reclamata da parte ricorrente, l’INPS appare certamente legittimato passivo nel giudizio odierno.
7. Nel merito il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
In primo luogo, infatti, difetta il requisito, necessario, del riconoscimento della interdipendenza da causa di servizio dell’infermità per cui è causa.
7.1 Il riconoscimento di detta interdipendenza, già richiesto in vista dell’equo indennizzo, è stato negato con decreto del Ministero della difesa – Arma dei Carabinieri nel 2021 , sulla base della non riconosciuta interdipendenza da causa di servizio dell'infermità per cui è causa.
Tale decreto non consta sia mai stato impugnato da parte ricorrente, innanzi al TAR per l’equo indennizzo, in ordine alla non riconosciuta interdipendenza da causa di servizio.
Stante l’unicità, ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001, dell’accertamento di detta interdipendenza, sia ai fini dell’equo indennizzo che della pensione In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 privilegiata ordinaria, deriva che, allo stato, parte ricorrente non può vantare il riconoscimento di detto requisito.
7.2 Né la parte ha sviluppato motivate censure al riguardo in questa sede.
Infatti, la parte non solo non ha articolato specifiche censure nel ricorso, ma soprattutto non ha corredato il ricorso di perizia medico-legale, successiva al decreto ministeriale di diniego, che esternasse censure medico-legali su detto provvedimento (che si è conformato al parere del competente organo medico legale), così venendo meno agli oneri di allegazione, da un lato, e, dall’altro, probatorio su di essa incombente ex art. 2697 c.c.,
anche nell’ambito del processo pensionistico, dove i poteri istruttori del giudice non possono derogare all’onere probatorio incombente sulle parti.
Ciò, peraltro, rende ultroneo disporre accertamenti peritali ulteriori, non emergendo dagli atti alcun motivo per censurare le valutazioni medico-legali sul punto.
8. In conclusione, il ricorso è infondato.
9. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
10. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze;
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle competenze legali in favore del Ministero della difesa, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’I.N.P.S. che si liquidano in euro 100,00 a favore di ciascuno;
- nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 novembre 2023.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il GIUDICE
(Cons. Saverio Galasso)
f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07.01.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA AN VINICOLA CORTE DEI CONTI 07.01.2026 13:40:09 GMT+01:00