Art. 1.
Il servizio prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal personale appartenente al Corpo stesso o ai soppressi Corpi di polizia in qualita' di trattenuto o di richiamato per esigenze eccezionali, a termini della legge 1 settembre 1940, n. 1373 , e' considerato utile ai fini della pensione.
Il servizio prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal personale appartenente al Corpo stesso o ai soppressi Corpi di polizia in qualita' di trattenuto o di richiamato per esigenze eccezionali, a termini della legge 1 settembre 1940, n. 1373 , e' considerato utile ai fini della pensione.