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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 936/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TI ED, Presidente
LA IO, Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4463/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2361/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM001267 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM001267 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM001267 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 710/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Appellante: conclude come da atto di appello.
Appellata: conclude come da atto di controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'appello in esame Ricorrente_1 impugna la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di giustizia di I grado di Roma rigettava il ricorso proposto dal contribuente nei confronti dell'avviso di accertamento, n. finale 001267, relativo all'anno di imposta 2016.
I primi giudici ritenevano che l'efficacia nei confronti dei terzi degli “accordi di riduzione del canone di locazione stipulati dalle parti” presupponesse la loro preventiva registrazione.
I motivi di appello e le controdeduzioni
1 Con l'odierno appello la Difesa ribadisce che l'accordo in esame è provvisto di data certa in quanto trasmesso dalle parti con pec e che lo stesso non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 17 TUR, per cui è prevista la registrazione, non concretizzando una ipotesi di cessione, risoluzione o proroga dell'originario contratto di locazione, né nella previsione dettata dall'art. 19.
2 Con atto di controdeduzioni ritualmente depositato in giudizio Agenzia delle Entrate eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, ex. art. 22 D.lgs. n. 546/1992, rilevando che la parte, a fronte della notifica dell'atto in data 18.7.2024, si costituiva in giudizio oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data della notifica dell'appello.
Nel merito Agenzia ribadisce che la riduzione del canone di locazione non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria se non dal momento in cui l'atto è registrato o in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, nei termini stabiliti dalla risoluzione n. 60 del 28.6.2010.
Nel caso di specie, secondo l'Ufficio, la parte si sarebbe limitata a produrre una ricevuta di accettazione di un messaggio pec inviato ad un indirizzo di posta ordinaria, priva di testo riferibile in maniera specifica e dettagliata all'accordo e allegando impropriamente ad essa il separato accordo scritto tra le parti.
All'udienza dell'11.2.2026 il Collegio, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello in esame è inammissibile, ex. art. 22 d.lgs. n. 546/1992 posto che l'atto difensivo veniva proposto mediante notifica via pec, ricevuta dall'Ufficio il 18.7.20124, e che la costituzione in giudizio del contribuente avveniva solo in data 1.10.2024, ben oltre il termine perentorio previsto, a pena di inammissibilità, dalla norma in esame (cfr. Cass. n. 28177/2024).
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta l'inammissibilità dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TI ED, Presidente
LA IO, Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4463/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2361/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM001267 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM001267 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM001267 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 710/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Appellante: conclude come da atto di appello.
Appellata: conclude come da atto di controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'appello in esame Ricorrente_1 impugna la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di giustizia di I grado di Roma rigettava il ricorso proposto dal contribuente nei confronti dell'avviso di accertamento, n. finale 001267, relativo all'anno di imposta 2016.
I primi giudici ritenevano che l'efficacia nei confronti dei terzi degli “accordi di riduzione del canone di locazione stipulati dalle parti” presupponesse la loro preventiva registrazione.
I motivi di appello e le controdeduzioni
1 Con l'odierno appello la Difesa ribadisce che l'accordo in esame è provvisto di data certa in quanto trasmesso dalle parti con pec e che lo stesso non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 17 TUR, per cui è prevista la registrazione, non concretizzando una ipotesi di cessione, risoluzione o proroga dell'originario contratto di locazione, né nella previsione dettata dall'art. 19.
2 Con atto di controdeduzioni ritualmente depositato in giudizio Agenzia delle Entrate eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, ex. art. 22 D.lgs. n. 546/1992, rilevando che la parte, a fronte della notifica dell'atto in data 18.7.2024, si costituiva in giudizio oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data della notifica dell'appello.
Nel merito Agenzia ribadisce che la riduzione del canone di locazione non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria se non dal momento in cui l'atto è registrato o in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, nei termini stabiliti dalla risoluzione n. 60 del 28.6.2010.
Nel caso di specie, secondo l'Ufficio, la parte si sarebbe limitata a produrre una ricevuta di accettazione di un messaggio pec inviato ad un indirizzo di posta ordinaria, priva di testo riferibile in maniera specifica e dettagliata all'accordo e allegando impropriamente ad essa il separato accordo scritto tra le parti.
All'udienza dell'11.2.2026 il Collegio, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello in esame è inammissibile, ex. art. 22 d.lgs. n. 546/1992 posto che l'atto difensivo veniva proposto mediante notifica via pec, ricevuta dall'Ufficio il 18.7.20124, e che la costituzione in giudizio del contribuente avveniva solo in data 1.10.2024, ben oltre il termine perentorio previsto, a pena di inammissibilità, dalla norma in esame (cfr. Cass. n. 28177/2024).
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta l'inammissibilità dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.