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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/09/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 550/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 550/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv.ti Virgone Salvatore e Parte_1
Bottaro Rosalia)
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv.ti Virgone Salvatore e CP_1
Bottaro Rosalia)
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
24 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e con ricorso depositato in data Parte_1 CP_1
7.04.2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. “la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio Per_1
della madre, in Agrigento nella via Gioeni n. 43 e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé tutte le volte che ne avrà l'occasione, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, concordando con la madre i tempi e le modalità di frequentazione;
in caso di contrasto, il padre potrà vedere ed incontrare la figlia il mercoledì dalle ore 14,00 ovvero dall'uscita da scuola fino alle ore 19,00 nonché, a settimane alterne, dalle ore 14,00 del mercoledì fino alle ore
08,00 del giovedì; alternativamente un fine settimana dalle ore 13,00 del Venerdì ovvero dall'uscita da scuola fino alle ore 08,00 del lunedì (con onore di accompagnare la minore sino all'ingresso della scuola); per sette giorni nel periodo natalizio, alternando ogni anno i giorni di Natale e Capodanno;
per un giorno nel periodo pasquale, alternando negli anni la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; per 15 giorni nel periodo estivo, da frazionare nel mese di agosto;
2. il sig. verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il contributo in misura del 60%, dovuto per le spese straordinarie
(tutte indistintamente) affrontate nell'interesse della _figlia. Per spese straordinarie devono intendersi quelle oggettivamente imprevedibili nell'an oppure prevedibili nell'an, ma indeterminabili
o difficilmente determinabili a priori nel quantum e, più genericamente, quelle non rientranti nelle normali consuetudini di vita familiare, cosi come indicate nelle Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, approvate dal Consiglio
Nazionale Forense nella seduta del 14 luglio 2017, a cui si fa espresso rimando;
3. i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento, siccome entrambi titolari di capacità reddituale autonoma (la Sig.ra è dipendente presso la Società Cooperativa Sociale Pt_1
“Occupazione Lavoro Sicilia”, con sede in Porto Empedocle, via Cristoforo Colombo n. 38\a nella via Lincoln;
il Sig. è un libero professionista); CP_1
4. gli assegni familiari per la figlia minore, domiciliata stabilmente con la madre, saranno richiesti e
2 percepiti dalla stessa;
5. ciascun coniuge tratterrà l'autovettura in uso, di cui è proprietario e si farà esclusivo carico delle relative spese (manutenzione, assicurazione, bollo, etc.);
6. Sigg. - si autorizzano reciprocamente al rilascio dei passaporti da parte della Pt_1 CP_1 competente Autorità Amministrativa;
gli stessi si impegnano, altresì, a comunicarsi eventuali variazioni di residenza nonché eventuali trasferimenti temporanei all'interno ed al di fuori del territorio italiano;
Che all'udienza del 24.09.2025, le parti hanno depositato delle note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
ritenuto che
la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli il 13 dicembre 2008 da
[...]
nata a [...] il [...] e nato ad [...] il [...], Parte_1 CP_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n.173, parte II, seria A dell'anno 2008; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 7.04.2025, sopra riportate;
DISPONE
3 che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 25.9.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 550/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv.ti Virgone Salvatore e Parte_1
Bottaro Rosalia)
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv.ti Virgone Salvatore e CP_1
Bottaro Rosalia)
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
24 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e con ricorso depositato in data Parte_1 CP_1
7.04.2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. “la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio Per_1
della madre, in Agrigento nella via Gioeni n. 43 e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé tutte le volte che ne avrà l'occasione, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, concordando con la madre i tempi e le modalità di frequentazione;
in caso di contrasto, il padre potrà vedere ed incontrare la figlia il mercoledì dalle ore 14,00 ovvero dall'uscita da scuola fino alle ore 19,00 nonché, a settimane alterne, dalle ore 14,00 del mercoledì fino alle ore
08,00 del giovedì; alternativamente un fine settimana dalle ore 13,00 del Venerdì ovvero dall'uscita da scuola fino alle ore 08,00 del lunedì (con onore di accompagnare la minore sino all'ingresso della scuola); per sette giorni nel periodo natalizio, alternando ogni anno i giorni di Natale e Capodanno;
per un giorno nel periodo pasquale, alternando negli anni la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; per 15 giorni nel periodo estivo, da frazionare nel mese di agosto;
2. il sig. verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il contributo in misura del 60%, dovuto per le spese straordinarie
(tutte indistintamente) affrontate nell'interesse della _figlia. Per spese straordinarie devono intendersi quelle oggettivamente imprevedibili nell'an oppure prevedibili nell'an, ma indeterminabili
o difficilmente determinabili a priori nel quantum e, più genericamente, quelle non rientranti nelle normali consuetudini di vita familiare, cosi come indicate nelle Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, approvate dal Consiglio
Nazionale Forense nella seduta del 14 luglio 2017, a cui si fa espresso rimando;
3. i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento, siccome entrambi titolari di capacità reddituale autonoma (la Sig.ra è dipendente presso la Società Cooperativa Sociale Pt_1
“Occupazione Lavoro Sicilia”, con sede in Porto Empedocle, via Cristoforo Colombo n. 38\a nella via Lincoln;
il Sig. è un libero professionista); CP_1
4. gli assegni familiari per la figlia minore, domiciliata stabilmente con la madre, saranno richiesti e
2 percepiti dalla stessa;
5. ciascun coniuge tratterrà l'autovettura in uso, di cui è proprietario e si farà esclusivo carico delle relative spese (manutenzione, assicurazione, bollo, etc.);
6. Sigg. - si autorizzano reciprocamente al rilascio dei passaporti da parte della Pt_1 CP_1 competente Autorità Amministrativa;
gli stessi si impegnano, altresì, a comunicarsi eventuali variazioni di residenza nonché eventuali trasferimenti temporanei all'interno ed al di fuori del territorio italiano;
Che all'udienza del 24.09.2025, le parti hanno depositato delle note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
ritenuto che
la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli il 13 dicembre 2008 da
[...]
nata a [...] il [...] e nato ad [...] il [...], Parte_1 CP_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n.173, parte II, seria A dell'anno 2008; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 7.04.2025, sopra riportate;
DISPONE
3 che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 25.9.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)
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