Ordinanza cautelare 23 aprile 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01445/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 470 del 2025, proposto da
OK AH, rappresentato e difeso dagli avvocati Immacolata Tropiano e Rossella Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. Prefettura di Modena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento datato 13 gennaio 2025, con cui la Prefettura di Modena ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RA BE e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è entrato in Italia il 21 febbraio 2024, dove è stato regolarmente assunto a tempo determinato dalla società denominata Sia Servizi s.r.l. di Vignola, con la qualifica di bracciante agricolo.
Prima della scadenza del permesso di soggiorno rilasciato con validità sino al 18 ottobre 2024, in data 16 settembre 2024, il ricorrente ha presentato domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e a partire dal 13 dicembre 2024, è stato assunto alle dipendenze della società Bellaria Service s.r.l., con la mansione di addetto allo spostamento di merci ed assimilati.
Su istanza dell’Amministrazione, la ditta suddetta, di recente costituzione, a comprova della propria capacità di assunzione, ha prodotto un bilancio provvisorio dal 1 gennaio 2024 al 30 settembre 2024, la comunicazione Unilav del 20 febbraio 2024 e copia delle buste paga relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2024.
Ciononostante, il SUI ha ritenuto che non fosse stata dimostrata una sufficiente capacità economica ed ha rigettato l’istanza.
Lo straniero ha, quindi, impugnato tale atto, deducendo la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 3 della legge 241/90 e dell’art. 30 bis del D.P.R. n. 394 del 1999 – eccesso di potere sotto diversi profili – carenza di motivazione. L’amministrazione non avrebbe considerato che, oltre a uno stato patrimoniale con totale attività pari ad euro 104.480,18, la società datore di lavoro avrebbe dimostrato di aver avuto un consistente giro d’affari nel 2024, atteso che nel Modello Iva 2025, relativo al periodo d’imposta 2024, la società ha riportato un volume d’affari pari ad euro 875.322.
Con ordinanza n. 106/2025, questo Tribunale, constatato che l’Amministrazione non si era costituita in giudizio, ha ordinato il riesame alla luce delle risultanze contabili dimostrate dal ricorrente, apparentemente idonee a legittimare l’assunzione.
In esito a tale ordine, l’Amministrazione ha provveduto alla revoca del provvedimento impugnato, con la conseguenza che, allo stato, il ricorso risulta essere improcedibile.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, atteso che non è provato che tutta la documentazione prodotta in giudizio fosse stata esibita nel corso del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO RI, Presidente
RA BE, Consigliere, Estensore
AO Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA BE | AO RI |
IL SEGRETARIO