Articolo 42 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
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1 agosto 1931
Art. 42.

In ogni istituto tecnico, nelle scuole la cui popolazione raggiunga i 200 alunni ed in quelle che, pur avendo un minor numero di alunni, siano fornite di azienda, officina o laboratorio, le mansioni amministrative e contabili sono disimpegnate da un segretario economo, da nominarsi per concorso.

Il Ministero dell'educazione nazionale, in relazione ad accertate necessita' di servizio, puo' provvedere all'assunzione, mediante concorso, di vice segretari ed applicati di segreteria, sempre che le disponibilita' di bilancio dell'istituto o della scuola consentano di sostenere la relativa spesa.

Al personale di cui ai precedenti comma e' fatto il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella D. Ad esso, quando non sia fornito per legge da enti locali, si applicano tutte le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato.

Continuano a rimanere a carico dello Stato i segretari dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari, conservando le attuali condizioni economiche e di carriera.

Le norme per l'assunzione del personale amministrativo saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931