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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1379/2025 RG avente ad oggetto: “
«Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria: opposizione intimazione di pagamento»
TRA in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dall'Avvocato GIARDINA SIMONE ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avvocato
NE RO ed elettivamente domiciliata in VIA G. BONANNO
122 PALERMO,
ED ALTRESI'
in persona del legale rappresentate pro tempore – CP_2 rappresentato e difeso dall' Avvocato APRILE SERGIO ed elettivamente domiciliato come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/07/2025 la società ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha proposto opposizione all' intimazione di
1 pagamento 11920259005103561000, notificata il 01.07.2025 e all'avviso di addebito presupposto n. 41920230000487358000, asseritamente notificato il
22.10.2023, relativo a contributi previdenziali, DM 10, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori relativi all'anno 2023 di € 21.151,12 chiedendo « In via preliminare 1) – sospendere inaudita altera parte l'intimazione di pagamento opposta e i titoli di natura previdenziale ad essa sottesi e, per l'effetto, fissare l'udienza di discussione;
1.1) – confermare in sede di prima comparizione il provvedimento di sospensione;
In via principale: 2) – Accogliere il primo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare che l'avviso di addebito n.
41920230000487358000, sotteso alla intimazione opposta, non è stato notificato ovvero il suo tentativo di notificazione è invalido e, per l'effetto: a) ritenere e dichiarare, preliminarmente, l'inesistenza del carico previdenziale iscritto a ruolo relativo a contributi previdenziali, DM/10, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori, per l'anno 2023, di cui all'avviso di addebito n.
41920230000487358000 e, per l'ulteriore effetto, annullare la intimazione di pagamento opposta e l'avviso di addebito in questione;
b) ritenere e dichiarare la nullità della procedura di riscossione e, per l'ulteriore effetto, annullare l'intimazione opposta e l'avviso di addebito 41920230000487358000 ad essa presupposto;
3) Accogliere il secondo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare non dovuti gli importi relativi a a contributi previdenziali, DM/10, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e sanzioni, per l'anno 2023, a cui si riferisce l'avviso di addebito 41920230000487358000, per carenza di prova della pretesa contributiva e, per l'effetto, annullare la intimazione di pagamento e l'avviso di addebito in questione;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorario del giudizio».
Nel costituirsi ha contestato Controparte_1
l'opposizione e concluso « disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell
[...]
e per tale motivo estrometterla dal presente giudizio;
- Controparte_3
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi di cui sopra;
- nel caso di accoglimento del ricorso per motivi attinenti al rapporto sostanziale sotteso al ruolo esattoriale condannare unicamente alle spese , CP_2
2 stante l'assenza di responsabilità di , così come previsto dall'art. 39 del CP_4
D.lgs n. 112/99. Con vittoria di spese e competenze di causa».
Si è costituito altresì che ha concluso « - Respingere il ricorso CP_2
siccome infondato;
- spese diritti ed onorari di causa rifusi, maggiorazione forfettaria del 15% oltre oneri riflessi nella misura del 23,81% ai sensi della Legge
08.08.1995 n. 335, (cfr. SS.UU. 06.02.2023, n.3592; Cass. 30332/2022)».
La causa è stata Istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. La società ricorrente dunque propone opposizione alla 1) all' intimazione di pagamento 11920259005103561000, notificata il 01.07.2025 e 2) all'avviso di addebito presupposto n. 41920230000487358000, asseritamente notificato il 22.10.2023, relativo a contributi previdenziali, DM 10, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori relativi all'anno 2023 di € 21.151,12.
2. Lamenta la ricorrente in estrema sintesi che 1) l'avviso di addebito non è stato notificato e quindi la nullità procedimento riscossione;
2) di non avere alcun debito contributivo per DM 2023 atteso che l' onere della prova grava sull' . CP_2
3. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
4. L' nel costituirsi ha prodotto la prova della notifica a mezzo PEC CP_2
dell'avviso di addebito in data 22.10.2023.
5. Poiché l'avviso di addebito non è stato opposto nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999 ne consegue la incontestabilità o irretrattabilità del credito contributivo (vd «In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione. Ne deriva che l'estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale determina l'incontestabilità della pretesa
3 contributiva e ne preclude il riesame del merito in un diverso giudizio» Cass. Sez.
L., 01/07/2008, n. 17978; Cass. Sez. L., 12/03/2015, n. 4978; Cass. L., 24 gennaio
2020, n. 1652).
6. Quanto al rilievo della irregolarità della notifica a mezzo PEC per non essere l'indirizzo del mittente inserito in pubblici registri si osserva che secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. «In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro» (vd Cass. Sez. 5, 03/07/2023, n.
18684), pregiudizi che la parte non ha esposto a fronte dell'indirizzo del mittente
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7. L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
8. Quanto alla legittimazione passiva in capo ad va rilevato che CP_4
secondo il consolidato orientamento della S.C. «in tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n.
122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non
è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione» ( vd rx plurimis Cass. Sez. L., 19/07/2024, n. 19985, la sentenza fa riferimento ad ipotesi in cui si è costituita pur non dovendo ritenersi CP_4
citata).
9. Nel caso in esame peraltro non vi sono vizi riferibili all'attività di in CP_4
quanto la notifica dell'avviso di addebito spetta all' sicché deve essere CP_2
dichiarato il difetto di legittimazione passiva nei confronti di . CP_4
10. Deve, dunque, concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che devono essere compensate nella misura del 50% tenuto conto
4 della disponibilità della prova in capo alla parte vittoriosa quanto alla prova della notifica (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l.
132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018 la quale oltre a dichiarare
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132 [...] convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ha affermato che dalla predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale comunque consegue che qualora “il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, debba [...] promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro
(cosiddetto contenzioso a controprova), costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no, una situazione di assoluta incertezza in ordine a questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle «gravi ed eccezionali ragioni» che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite”); per la restante parte vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022) per le controversie di lavoro scaglione
€ 5200-26.000= , ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie semplici), dei contrasti giurisprudenziali (come in atti).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente alla rifusione del 50% delle spese di lite che liquida per tale parte in € 1.300= in favore di ciascuno degli opposti per compensi di avvocato, oltre, quanto ad , al rimborso forfettario del 15%, CP_4
IVA e CPA, come per legge e, quando ad , al rimborso forfettario del 15% ed CP_2
5 oneri riflessi nella misura del 23,81% ex Legge 335/1995; compensa la restante parte.
Venezia, all'udienza del 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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