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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/10/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2246/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2246/2025
promosso da:
, C.F. , n. a CATANIA (CT) il 11/01/1981; Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , n. a CATANIA (CT) il 12/04/1982 Controparte_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GIUSTOZZI FABRIZIO, elett.te dom.ti in CORSO CAVOUR 33 62100 MACERATA, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: separazione su domanda congiunta delle parti sentita la relazione del Presidente all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 8.10.2025 tenuta nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.; considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse della prole;
rilevato che i coniugi in fase di comparizione innanzi al Presidente hanno confermato la istanza di cui al ricorso, chiedendo contestualmente la modifica della condizione n.4; dato atto della indicazione specifica in ricorso delle condizioni della separazione quanto ai rapporti economici;
visto l'art. 473-bis.51, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
OMOLOGA
A TUTTI GLI EFFETTI LA
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
, C.F. , n. a CATANIA (CT) il 11/01/1981; Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , n. a CATANIA (CT) il 12/04/1982 Controparte_1 C.F._2
alle seguenti condizioni, di cui il collegio prende atto:
“1) Rapporti Personali I coniugi vivranno separati, con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
2) Assegnazione Casa Coniugale La casa coniugale sita in Treia (MC), Via Pio II, 4 di proprietà di entrambi i coniugi resterà in uso e godimento esclusivo alla sig.ra ed ai figli ed;
tutta la CP_1 Per_1 Per_2 mobilia attualmente custodita nella casa coniugale rimarrà in godimento presso la casa coniugale. Il mutuo ipotecario, acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo Spa, continuerà ad essere pagato in parti uguali dai coniugi su apposito conto corrente cointestato.
3) Affidamento Figli Nessuna statuizione a titolo di affido del figlio , in quanto ormai Persona_3 maggiorenne anche se economicamente non autosufficiente, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, mentre la figlia minore sarà affidata in Persona_4 forma condivisa ad entrambi i genitori ex art. 155 c.c. i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e provvederanno all'educazione ed all'istruzione della medesima attuando insieme ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, fermo il loro impegno a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni. In virtù di detto affido condiviso, il padre avrà ampia libertà di vedere e tenere la figlia con sé compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici e previo accordo con la Per_2 madre. Ad ogni modo:
- la minore trascorrerà i fine settimana con i genitori, in maniera alternata, dalle ore 10.00 del sabato mattina fino alle ore 21.00 della domenica sera, compresa la cena;
- il sig. potrà tenere la figlia con sé due pomeriggi a settimana, indicativamente il Pt_1 mercoledì ed il venerdì dalle ore 19:00 alle ore 21.00;
- durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà, ad anni alternati, il Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro, così come il Capodanno con un genitore ed Epifania con l'altro; durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e lunedì dell'Angelo con l'altro, alternativamente. Per ogni festività il genitore starà con i figli dalle ore 10,00 sino alle ore 10,00 del giorno successivo. Per il resto verranno equamente ripartiti i giorni di vacanze scolastiche secondo gli accordi di anno in anno raggiunti;
- durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane, Per_2 consecutive o non, da comunicare entro il giorno 31 maggio di ciascun anno. Fatto salvo e impregiudicato ogni diverso accordo tra i coniugi, anche in relazione ai periodi sopra indicati e alla durata degli stessi. 4) Mantenimento dei figli Stante la sopraggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne Per_3
, il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile di € 200,00
[...] Pt_1 CP_1 quale contributo al mantenimento per la figlia , con rivalutazione Persona_4 monetaria in base agli indici Istat, come per legge, da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Le spese straordinarie per la figlia, così come indicate nel protocollo distrettuale per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia, saranno ripartite al 50 % tra i genitori. L'Assegno Unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
5) Detrazioni fiscali La detrazione delle spese straordinarie sostenute per la figlia ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
le spese che per qualche ragione non vengano rimborsate e/o che non vengano rimborsate entro il termine delle denunce dei redditi saranno integralmente detratte dal genitore che le ha sostenute.
6) Mantenimento dei coniugi I coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi somma a titolo di contributo al mantenimento.
7) Conti correnti e risparmi I coniugi dichiarano e riconoscono di aver diviso i risparmi personali e/o comuni dando atto che i rapporti di conto corrente attualmente aperti, come pure gli eventuali finanziamenti e/o rateizzazioni di pagamenti, restano di esclusiva titolarità, spettanza e proprietà di ciascun coniuge che ne è unico titolare con espressa rinuncia dell'altro coniuge ad ogni e qualsiasi pretesa sullo stesso, sulle somme nello stesso versate e/o dallo stesso prelevate e sul saldo dallo stesso portato.
8) Obbligazioni personali I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, riconoscono, si danno reciprocamente atto e dichiarano che ogni altra obbligazione non prevista nel presente atto assunta personalmente a propria firma da ciascun coniuge è e rimane ad esclusivo ed integrale carico del firmatario, che si obbliga, altresì, a garantire, manlevare e tenere del tutto indenne l'altro coniuge non firmatario da qualsiasi pretesa da chiunque avanzata riconducibile e relativa alle obbligazioni in parola e/o a rifondere l'altro coniuge di qualsiasi somma e/o importo da questi pagata riconducibile e relativa alle obbligazioni in parola.
9) Autoveicoli Le parti di comune accordo decidono che la 206 tg ……. di proprietà del Pt_2 Parte_1
sia traferita di proprietà alla sig.ra .
[...] Controparte_1 Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi danno atto di aver ripartito fra loro ogni bene comune e dichiarano di aver definito ogni rapporto di carattere economico e/o patrimoniale tra gli stessi intercorso e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione salvo e impregiudicato quanto stabilito nel presente atto. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.”
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POLLENZA di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 05/07/2003 trascritto all'anno 2003
Macerata, 09/10/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2246/2025
promosso da:
, C.F. , n. a CATANIA (CT) il 11/01/1981; Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , n. a CATANIA (CT) il 12/04/1982 Controparte_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GIUSTOZZI FABRIZIO, elett.te dom.ti in CORSO CAVOUR 33 62100 MACERATA, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: separazione su domanda congiunta delle parti sentita la relazione del Presidente all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 8.10.2025 tenuta nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.; considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse della prole;
rilevato che i coniugi in fase di comparizione innanzi al Presidente hanno confermato la istanza di cui al ricorso, chiedendo contestualmente la modifica della condizione n.4; dato atto della indicazione specifica in ricorso delle condizioni della separazione quanto ai rapporti economici;
visto l'art. 473-bis.51, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
OMOLOGA
A TUTTI GLI EFFETTI LA
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
, C.F. , n. a CATANIA (CT) il 11/01/1981; Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , n. a CATANIA (CT) il 12/04/1982 Controparte_1 C.F._2
alle seguenti condizioni, di cui il collegio prende atto:
“1) Rapporti Personali I coniugi vivranno separati, con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
2) Assegnazione Casa Coniugale La casa coniugale sita in Treia (MC), Via Pio II, 4 di proprietà di entrambi i coniugi resterà in uso e godimento esclusivo alla sig.ra ed ai figli ed;
tutta la CP_1 Per_1 Per_2 mobilia attualmente custodita nella casa coniugale rimarrà in godimento presso la casa coniugale. Il mutuo ipotecario, acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo Spa, continuerà ad essere pagato in parti uguali dai coniugi su apposito conto corrente cointestato.
3) Affidamento Figli Nessuna statuizione a titolo di affido del figlio , in quanto ormai Persona_3 maggiorenne anche se economicamente non autosufficiente, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, mentre la figlia minore sarà affidata in Persona_4 forma condivisa ad entrambi i genitori ex art. 155 c.c. i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e provvederanno all'educazione ed all'istruzione della medesima attuando insieme ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, fermo il loro impegno a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni. In virtù di detto affido condiviso, il padre avrà ampia libertà di vedere e tenere la figlia con sé compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici e previo accordo con la Per_2 madre. Ad ogni modo:
- la minore trascorrerà i fine settimana con i genitori, in maniera alternata, dalle ore 10.00 del sabato mattina fino alle ore 21.00 della domenica sera, compresa la cena;
- il sig. potrà tenere la figlia con sé due pomeriggi a settimana, indicativamente il Pt_1 mercoledì ed il venerdì dalle ore 19:00 alle ore 21.00;
- durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà, ad anni alternati, il Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro, così come il Capodanno con un genitore ed Epifania con l'altro; durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e lunedì dell'Angelo con l'altro, alternativamente. Per ogni festività il genitore starà con i figli dalle ore 10,00 sino alle ore 10,00 del giorno successivo. Per il resto verranno equamente ripartiti i giorni di vacanze scolastiche secondo gli accordi di anno in anno raggiunti;
- durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane, Per_2 consecutive o non, da comunicare entro il giorno 31 maggio di ciascun anno. Fatto salvo e impregiudicato ogni diverso accordo tra i coniugi, anche in relazione ai periodi sopra indicati e alla durata degli stessi. 4) Mantenimento dei figli Stante la sopraggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne Per_3
, il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile di € 200,00
[...] Pt_1 CP_1 quale contributo al mantenimento per la figlia , con rivalutazione Persona_4 monetaria in base agli indici Istat, come per legge, da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Le spese straordinarie per la figlia, così come indicate nel protocollo distrettuale per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia, saranno ripartite al 50 % tra i genitori. L'Assegno Unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
5) Detrazioni fiscali La detrazione delle spese straordinarie sostenute per la figlia ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
le spese che per qualche ragione non vengano rimborsate e/o che non vengano rimborsate entro il termine delle denunce dei redditi saranno integralmente detratte dal genitore che le ha sostenute.
6) Mantenimento dei coniugi I coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi somma a titolo di contributo al mantenimento.
7) Conti correnti e risparmi I coniugi dichiarano e riconoscono di aver diviso i risparmi personali e/o comuni dando atto che i rapporti di conto corrente attualmente aperti, come pure gli eventuali finanziamenti e/o rateizzazioni di pagamenti, restano di esclusiva titolarità, spettanza e proprietà di ciascun coniuge che ne è unico titolare con espressa rinuncia dell'altro coniuge ad ogni e qualsiasi pretesa sullo stesso, sulle somme nello stesso versate e/o dallo stesso prelevate e sul saldo dallo stesso portato.
8) Obbligazioni personali I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, riconoscono, si danno reciprocamente atto e dichiarano che ogni altra obbligazione non prevista nel presente atto assunta personalmente a propria firma da ciascun coniuge è e rimane ad esclusivo ed integrale carico del firmatario, che si obbliga, altresì, a garantire, manlevare e tenere del tutto indenne l'altro coniuge non firmatario da qualsiasi pretesa da chiunque avanzata riconducibile e relativa alle obbligazioni in parola e/o a rifondere l'altro coniuge di qualsiasi somma e/o importo da questi pagata riconducibile e relativa alle obbligazioni in parola.
9) Autoveicoli Le parti di comune accordo decidono che la 206 tg ……. di proprietà del Pt_2 Parte_1
sia traferita di proprietà alla sig.ra .
[...] Controparte_1 Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi danno atto di aver ripartito fra loro ogni bene comune e dichiarano di aver definito ogni rapporto di carattere economico e/o patrimoniale tra gli stessi intercorso e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione salvo e impregiudicato quanto stabilito nel presente atto. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.”
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POLLENZA di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 05/07/2003 trascritto all'anno 2003
Macerata, 09/10/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà