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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 6362/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERA SALA CP_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
SOGLIANI NICOLA
Visto il ricorso depositato congiuntamente dai e Parte_1 CP_2
[...]
letto il verbale di ascolto delle parti rilevato che dalle pur scarne informazioni offerte dalle parti è emerso che il ricorrente
è persona considerata socialmente pericolosa e, per l'effetto, è stato CP_2
assoggettato a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per la durata di due anni (circostanza del tutto taciuta in ricorso) e pare avere patteggiato una pena, la cui entità è allo stato ignota, per il reato di stalking in danno di persona diversa dalla pagina 1 di 2 moglie, è in procinto di entrare in comunità per una durata che non è dato conoscere e non pare titolare di forme di reddito che gli consentiranno di contribuire al mantenimento della prole rilevato, altresì, che il nucleo familiare è seguito dal Servizio sociale ma le parti non hanno offerto ulteriori comunicazioni o notizie o documenti che potessero consentire di conoscere le ragioni dell'intervento del Servizio e le valutazioni espresse da quest'ultimo Ente che non è possibile in questo procedimento svolgere attività istruttoria ancorché di contenuto semplice ritenuto, pertanto, che le condizioni concordate dalle parti che contemplano l'affido condiviso dei minori alla madre, rimettono al Servizio di esprimere parere favorevole in ordine alla futura calendarizzazione degli incontri padre e figlie, allo stato genericamente rimessi al previo accordo dei genitori non consentono di valutare la rispondenza all'interesse delle minori
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda
Nulla sulle spese
Reggio Emilia, 6 marzo 2025
Il Presidente est.
Parisoli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 6362/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERA SALA CP_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
SOGLIANI NICOLA
Visto il ricorso depositato congiuntamente dai e Parte_1 CP_2
[...]
letto il verbale di ascolto delle parti rilevato che dalle pur scarne informazioni offerte dalle parti è emerso che il ricorrente
è persona considerata socialmente pericolosa e, per l'effetto, è stato CP_2
assoggettato a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per la durata di due anni (circostanza del tutto taciuta in ricorso) e pare avere patteggiato una pena, la cui entità è allo stato ignota, per il reato di stalking in danno di persona diversa dalla pagina 1 di 2 moglie, è in procinto di entrare in comunità per una durata che non è dato conoscere e non pare titolare di forme di reddito che gli consentiranno di contribuire al mantenimento della prole rilevato, altresì, che il nucleo familiare è seguito dal Servizio sociale ma le parti non hanno offerto ulteriori comunicazioni o notizie o documenti che potessero consentire di conoscere le ragioni dell'intervento del Servizio e le valutazioni espresse da quest'ultimo Ente che non è possibile in questo procedimento svolgere attività istruttoria ancorché di contenuto semplice ritenuto, pertanto, che le condizioni concordate dalle parti che contemplano l'affido condiviso dei minori alla madre, rimettono al Servizio di esprimere parere favorevole in ordine alla futura calendarizzazione degli incontri padre e figlie, allo stato genericamente rimessi al previo accordo dei genitori non consentono di valutare la rispondenza all'interesse delle minori
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda
Nulla sulle spese
Reggio Emilia, 6 marzo 2025
Il Presidente est.
Parisoli
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