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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 985/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00109963 70 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato in data 22.9.25 e depositato in data 30.09.2025, la società ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 28.7.25, relativa all'omesso o carente versamento delle ritenute da retribuzione dipendenti per l'importo complessivo di € 2.293,39 all'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 del modello 770, anno 2017.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi di ricorso: 1) violazione del giudicato favorevole alla ricorrente derivante dalla sentenza della CGT di II grado della
Campania n. 5942/2024 che aveva annullato la precedente cartella emessa nel 2022 ex art. 36 cit. con riferimento al medesimo anno d'imposta e per lo stesso debito tributario;
-2) difetto di motivazione, atteso che, come già eccepito nel precedente giudizio tributario conclusosi con la sentenza indicata al punto n. 1, non sussisteva alcun presupposto impositivo: infatti, a seguito di dichiarazione integrativa del 5.9.22 aveva corretto gli importi errati del Mod 770 per l'anno 2017 ed aveva dimostrato di non essere incorsa in alcun omesso o carente versamento delle ritenute come reso palese dai modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;
-3) decadenza dal potere di accertamento, atteso che la cartella era inerente ad un Mod. 770 presentato il 21.9.18 ed il termine per la notifica dell'atto impugnato scadeva il 31.12.21.
L'AdE DP di Avellino si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Eccepiva di essersi conformata alla sentenza, passata in giudicato, della CGT di II grado della Campania
n. 5942/2024 e di aver emesso una nuova cartella all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione integrativa presentata per la medesima annualità; a tal fine evidenziava la diversità del ruolo sotteso alle due cartelle, quella oggetto del presente giudizio e quella emessa nel 2022. Conseguentemente rilevava l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, dovendo il relativo termine conteggiarsi dal momento dell'invio della dichiarazione integrativa. Infine, illustrava le ragioni sottese alla contestazione di omesso carente versamento di ritenute da retribuzione dipendenti, avendo riscontrato, in sede di liquidazione della dichiarazione integrativa ultrannuale illegittime compensazioni di crediti (non spettanti) in diminuzione di quanto doveva essere versato in base agli importi trattenuti e certificati ai sostituiti.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa, ribadendo la violazione dell'obbligo di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevato che la decisione della causa sarà adottata facendo applicazione del principio giurisprudenziale consolidato della c.d. ragione più liquida (cfr. per tutte Cass. 2020/9309).
Orbene, appare fondata la doglianza contenuta nel ricorso relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.
Va evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità l'emissione della cartella ex art. 36 bis DPR
600/73, con “la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli articoli 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis D.P.R. n. 633 dei 1972”, è legittimo solo quando il debito tributario sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo (cfr. Cass. n.ri 8140 del 2012 e 14070 del 2011).
Tale metodologia di accertamento non è legittima nel diverso caso in cui sia necessaria una verifica in contraddittorio con il contribuente della fonte dell'obbligazione tributaria non emergente dai soli elementi di calcolo presenti nella dichiarazione (cfr. Cass. Cass., Sez. 5, sentenza n. 19860 del 2016).
La cartella ex art. 36 bis cit. può essere emessa solo nei casi in cui non è necessario il previo accertamento, avendo il contribuente dichiarato il proprio debito e non avendolo pagato.
Tale situazione evidentemente non ricorre laddove (come nel caso in esame) l'Ufficio intenda contrastare quanto il contribuente ha riconosciuto di dover pagare anche sulla base di pregressi crediti d'imposta (cfr.
Cass. Sent. n. 8462/2024).
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, evidenziando che il Fisco può operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria (Cass., Sez. U., 08/09/2016, n. 17758).
Pertanto, qualora, come nel caso in esame, l'iscrizione al ruolo ex art. 36 bis cit. consegua ad una valutazione nell'an o nel quantum del presupposto impositivo ovvero una diversa valutazione della esistenza di crediti o oneri, l'AF deve emettere un previo avviso di accertamento (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 22281/2022.
In definitiva, nel caso in esame, v'è stata una violazione dell'art. 7 co.1 della L. 212/2000.
Tale norma prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”. Inoltre, anche la cartella va corredata da specifica, anche se succinta motivazione
(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20626 del 2022) soprattutto qualora (come ne caso in esame) costituisce il primo ed unico atto con il quale l'AF ha rettificato i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato.
Ebbene, dall'applicazione dei principi illustrati, discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella impugnata.
Infatti, nella cartella si fa riferimento al fatto che il controllo riguarda l'originaria dichiarazione e giammai la dichiarazione integrativa ultrannuale (come si legge nelle controdeduzioni).
Poi, il debito tributario discende non dal contenuto della dichiarazione, ma da una valutazione complessa, illustrata solo nelle controdeduzioni, fondata su disconoscimento di crediti non spettanti e su difformità ed incrocio di più atti.
Tale verifica è evidentemente insufficientemente motivata nella cartella impugnata, con omissione evidentemente lesiva dei diritti di difesa della contribuente che non è stata posta in grado, soprattutto dopo la conclusione di un precedente giudizio con sentenza passata in giudicato a sé favorevole, di apprezzare le ragioni dell'emissione dell'atto impugnato. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese di lite.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 985/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00109963 70 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato in data 22.9.25 e depositato in data 30.09.2025, la società ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 28.7.25, relativa all'omesso o carente versamento delle ritenute da retribuzione dipendenti per l'importo complessivo di € 2.293,39 all'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 del modello 770, anno 2017.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi di ricorso: 1) violazione del giudicato favorevole alla ricorrente derivante dalla sentenza della CGT di II grado della
Campania n. 5942/2024 che aveva annullato la precedente cartella emessa nel 2022 ex art. 36 cit. con riferimento al medesimo anno d'imposta e per lo stesso debito tributario;
-2) difetto di motivazione, atteso che, come già eccepito nel precedente giudizio tributario conclusosi con la sentenza indicata al punto n. 1, non sussisteva alcun presupposto impositivo: infatti, a seguito di dichiarazione integrativa del 5.9.22 aveva corretto gli importi errati del Mod 770 per l'anno 2017 ed aveva dimostrato di non essere incorsa in alcun omesso o carente versamento delle ritenute come reso palese dai modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;
-3) decadenza dal potere di accertamento, atteso che la cartella era inerente ad un Mod. 770 presentato il 21.9.18 ed il termine per la notifica dell'atto impugnato scadeva il 31.12.21.
L'AdE DP di Avellino si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Eccepiva di essersi conformata alla sentenza, passata in giudicato, della CGT di II grado della Campania
n. 5942/2024 e di aver emesso una nuova cartella all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione integrativa presentata per la medesima annualità; a tal fine evidenziava la diversità del ruolo sotteso alle due cartelle, quella oggetto del presente giudizio e quella emessa nel 2022. Conseguentemente rilevava l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, dovendo il relativo termine conteggiarsi dal momento dell'invio della dichiarazione integrativa. Infine, illustrava le ragioni sottese alla contestazione di omesso carente versamento di ritenute da retribuzione dipendenti, avendo riscontrato, in sede di liquidazione della dichiarazione integrativa ultrannuale illegittime compensazioni di crediti (non spettanti) in diminuzione di quanto doveva essere versato in base agli importi trattenuti e certificati ai sostituiti.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa, ribadendo la violazione dell'obbligo di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevato che la decisione della causa sarà adottata facendo applicazione del principio giurisprudenziale consolidato della c.d. ragione più liquida (cfr. per tutte Cass. 2020/9309).
Orbene, appare fondata la doglianza contenuta nel ricorso relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.
Va evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità l'emissione della cartella ex art. 36 bis DPR
600/73, con “la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli articoli 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis D.P.R. n. 633 dei 1972”, è legittimo solo quando il debito tributario sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo (cfr. Cass. n.ri 8140 del 2012 e 14070 del 2011).
Tale metodologia di accertamento non è legittima nel diverso caso in cui sia necessaria una verifica in contraddittorio con il contribuente della fonte dell'obbligazione tributaria non emergente dai soli elementi di calcolo presenti nella dichiarazione (cfr. Cass. Cass., Sez. 5, sentenza n. 19860 del 2016).
La cartella ex art. 36 bis cit. può essere emessa solo nei casi in cui non è necessario il previo accertamento, avendo il contribuente dichiarato il proprio debito e non avendolo pagato.
Tale situazione evidentemente non ricorre laddove (come nel caso in esame) l'Ufficio intenda contrastare quanto il contribuente ha riconosciuto di dover pagare anche sulla base di pregressi crediti d'imposta (cfr.
Cass. Sent. n. 8462/2024).
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, evidenziando che il Fisco può operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria (Cass., Sez. U., 08/09/2016, n. 17758).
Pertanto, qualora, come nel caso in esame, l'iscrizione al ruolo ex art. 36 bis cit. consegua ad una valutazione nell'an o nel quantum del presupposto impositivo ovvero una diversa valutazione della esistenza di crediti o oneri, l'AF deve emettere un previo avviso di accertamento (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 22281/2022.
In definitiva, nel caso in esame, v'è stata una violazione dell'art. 7 co.1 della L. 212/2000.
Tale norma prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”. Inoltre, anche la cartella va corredata da specifica, anche se succinta motivazione
(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20626 del 2022) soprattutto qualora (come ne caso in esame) costituisce il primo ed unico atto con il quale l'AF ha rettificato i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato.
Ebbene, dall'applicazione dei principi illustrati, discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella impugnata.
Infatti, nella cartella si fa riferimento al fatto che il controllo riguarda l'originaria dichiarazione e giammai la dichiarazione integrativa ultrannuale (come si legge nelle controdeduzioni).
Poi, il debito tributario discende non dal contenuto della dichiarazione, ma da una valutazione complessa, illustrata solo nelle controdeduzioni, fondata su disconoscimento di crediti non spettanti e su difformità ed incrocio di più atti.
Tale verifica è evidentemente insufficientemente motivata nella cartella impugnata, con omissione evidentemente lesiva dei diritti di difesa della contribuente che non è stata posta in grado, soprattutto dopo la conclusione di un precedente giudizio con sentenza passata in giudicato a sé favorevole, di apprezzare le ragioni dell'emissione dell'atto impugnato. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese di lite.