Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00333/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2021, proposto da NI MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Martone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e Gestione del Territorio del Comune di Martone, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
I) della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e Gestione del Territorio del Comune di Martone pro tempore, Geom. Sergio MARANDO, n. 17 del 10 giugno 2021 – R.G. n. 50/2021, avente ad oggetto “ Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 11/2020 del 10/04/2020 – art. 31 c. 4-bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale Sanzionatorio approvato con D.C.C. n. 52 del 03/12/2019 ” (All. 1), conosciuta in quanto notificata dal Comune di Martone (RC), in uno con la nota prot. n. 1669/2021 del 19 giugno 2021 a firma del predetto Responsabile Comunale dell'Area Tecnico Manutentiva e Gestione del Territorio (All. 2), alla signora AI NI in data 29 giugno 2021 a mezzo plico spedito con raccomandata a.r. n. 15285440108-0 (All. 3), con la quale veniva deciso, tra l'altro, di “ ingiungere alla sig.ra MA NI nata a [...] il [...] e residente in [...], per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate, ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del DPR n. 380/2001 e dell'art. 3 del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. 52/2019, il pagamento della somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, entro e non oltre il termine di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica del presente Atto ”;
II) di tutti gli ulteriori atti preordinati, connessi, presupposti, correlati e/o successivi e consequenziali ai provvedimenti illegittimi impugnati di cui al punto precedente, ancorché tuttora non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Martone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati, domandandosene l’annullamento, gli atti indicati in epigrafe, relativi alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 11/2020 del 10/04/2020 del Comune resistente.
2. Le ragioni di doglianza, compendiate in un unico articolato motivo, attengono, in sostanza, ad eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, nonché per erroneità ed insufficiente e/o carente istruttoria, ingiustizia manifesta, omessa, apparente, illogica, insufficiente, apodittica e contraddittoria motivazione; si lamenta altresì violazione ed errata applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, del dpr n. 380/2001, dell’art. 3 del regolamento comunale sanzionatorio approvato con d.c.c. 52/2019, degli artt. 31, 44, comma 1, lett c, 64 e 65 del dpr 380/01, della legge n. 765/1967, della legge n. 1150/1942, del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 11 delle “preleggi” e dell’art. 25 Cost..
In sostanza, la ricorrente deduce:
-di essere, allo stato attuale, l'unica posseditrice della porzione di terreno ubicata nel Comune di Martone, ai confini con la frazione Cassari del Comune di Nardodipace (VV), identificata in Catasto al foglio di mappa n. 1, p.lla n.1;
- che il possesso dell'area, acquisito negli anni '50 dal di lei padre, veniva da ella mantenuto (unitamente ai propri genitori prima e di poi per proprio conto) per quasi tre quarti di secolo, senza ricevere alcuna contestazione da parte del Comune di Martone, né da altra autorità;
- che su detta area già sorgevano alcuni modesti fabbricati (destinati a deposito, ricovero animali, etc.), poi sottoposti man mano a manutenzione ordinaria e straordinaria;
- che a maggio 2021 riceveva la nota del Comune di Martone prot. n. 1287 datata 17.5.2021, con cui le veniva contestata la mancata demolizione dei lavori abusivamente realizzati;
- che, in data 29 giugno 2021, le veniva recapitato a mezzo racc. a/r un plico del Comune di Martone, contenente le impugnate determinazione n. 17 del 10 giugno 2021-RG n. 50/2021 e la nota prot. n. 1669/2021 del 19 giugno 2021, dalle quali apprendeva che era stata emessa nei suoi riguardi sia la comunicazione di avvio del procedimento recante prot. n. 976 del 27.3.2020, sia l'ordinanza di demolizione opere abusive n. 11/2020 del 10.4.2020, prot. n. 1177, mai regolarmente notificatele;
- che i manufatti in questione, “ seppur sottoposti a manutenzione ordinaria e/o straordinaria negli anni successivi, siano pienamente legittimi per essere stati realizzati in aperta campagna, fuori dal centro abitato e nel periodo dal 17 agosto 1942 all'1 settembre 1967, lasso di tempo in cui non era prescritto alcun titolo abilitativo per la loro edificazione ”;
- che non è applicabile al caso di specie la normativa cui ha fatto riferimento l'Ente, in quanto non ancora in vigore all'epoca dei fatti;
- che sussisterebbe incolpevole affidamento, stante l'attivazione di fornitura elettrica, circostanza che le ha fatto ritenere che non vi fossero situazioni di illegittimità legate ai fabbricati presenti nell'area in suo possesso.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, contrastando ed avversando le deduzioni ricorsuali, con memoria e documenti, ed infine domandando la dichiarazione di inammissibilità ed il respingimento del ricorso.
4. In sede cautelare la domanda di tutela interinale è stata respinta con ordinanza n. 302 del 18 novembre 2021, non appellata.
5. All’udienza indicata in epigrafe, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione, previa rituale segnalazione, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della questione di inammissibilità di cui si dirà oltre.
6. Il ricorso è parzialmente inammissibile, come segnalato in udienza ed eccepito in atti, per il resto è infondato, e dunque va respinto.
In primo luogo, rileva la mancata impugnazione nei termini di legge dell’ordinanza di demolizione, con conseguente inammissibilità delle censure avverso di essa formulate. Quest’ultima appare ritualmente notificata, e conseguentemente risulta incontestabile nella presente sede in cui viene gravato l'atto consequenziale.
La ricorrente sostiene di essere venuta a conoscenza dei contestati abusi edilizi solo dopo aver ricevuto, il 14 maggio 2021, la nota prot. n. 1287 datata 7.5.2021 (con cui le veniva contestata la mancata demolizione dei lavori abusivamente realizzati) e di poi, in data 29.6.2021, il plico contenente la determinazione n. 17 del 10 giugno 2021 – RG n. 50/2021 e la nota prot. n. 1669/2021 del 19 giugno 2021.
Tuttavia, risulta in atti che in data 31 marzo 2020 è stata recapitata alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 L. 241/90, per presunte violazioni alle norme in materia urbanistica.
Anche la notifica dell'ordinanza di demolizione risulta tempestivamente, e comunque in precedenza, pervenuta legalmente all'interessata, per l’esattezza in data 17 aprile 2020.
Sicché, come dedotto anche dal Comune resistente, la ricorrente avrebbe dovuto proporre tempestiva impugnazione di detta ordinanza, trattandosi di atto non meramente preparatorio, bensì autonomo e immediatamente lesivo.
7. In conseguenza della mancata impugnazione dell’atto con cui è stato accertato il carattere abusivo delle opere in questione, e ne è stata ordinata la demolizione, non sono ammissibili le contestazioni di cui al ricorso in ordine alla presunta illegittimità di tale accertamento, oramai definitivo, e comunque tali contestazioni sono tardive e quindi irricevibili.
8. Per ciò che concerne, invece, la irrogazione della sanzione pecuniaria, il ricorso è parzialmente ammissibile con riguardo alla contestazione dell’ an e del quantum , ma non sono state dedotte doglianze specifiche per tali profili, fatta eccezione per la questione del legittimo affidamento e della risalenza delle opere.
9. Sotto i due profili menzionati, in ogni caso, il ricorso è infondato.
Con riferimento all’epoca di realizzazione delle opere, è emerso che la stessa può essere collocata tra il 2007 (data risultante dalla cartografia tecnica regionale in possesso della Regione Calabria) e il 2019 (fonte Google, mediante utilizzo del software Google Earth Pro e analisi delle immagini satellitari storiche). Si tratta di circostanze evidenziate nel verbale di accertamento opere abusive del 21 marzo 2020, ritualmente depositato dal Comune (sub all. 10), non contestate in maniera specifica dalla ricorrente né nel ricorso né con atti depositati nell’ambito della presente causa.
Pertanto, la diversa ricostruzione temporale prospettata nel ricorso risulta generica e comunque priva di idoneo supporto probatorio o riscontri oggettivi.
Ne consegue che non sussiste alcuna violazione del principio di irretroattività della legge.
Non è ravvisabile neppure alcuna carenza istruttoria sotto tale profilo, posto che l’attività dell’Ente – e, per esso, del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – trova adeguato fondamento nel sopralluogo eseguito e nel menzionato verbale di accertamento opere abusive del 21 marzo 2020.
L’intero iter procedimentale risulta quindi correttamente istruito e motivato, e il Responsabile del procedimento ha rispettato le prescrizioni normative applicabili, che non risultano essere state violate.
Inoltre, con riguardo alla contestazione sulla protratta inerzia dell’Amministrazione e sul presunto legittimo affidamento, la relativa censura è infondata in base al consolidato orientamento secondo cui “ il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita, per cui, anche in tal caso, l’ordine di demolizione assume carattere doveroso e vincolato e la sua emanazione non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1352; sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 474; 3 ottobre 2017, n. 4580).
L’attività repressiva degli abusi edilizi costituisce espressione di potere vincolato, non soggetto a termini di decadenza o prescrizione, potendo essere esercitato legittimamente in qualsiasi momento, anche a notevole distanza dalla realizzazione dell’abuso.
Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di motivazione rafforzata nel caso in cui l’ordine di demolizione sia adottato a distanza di tempo, poiché l’ordinamento tutela esclusivamente l’affidamento incolpevole, mentre la realizzazione e il mantenimento consapevole di un’opera abusiva integrano una condotta volontaria contra legem (Cons. Stato, VI, 5 gennaio 2015, n. 13).
Nel caso di specie, non è configurabile alcun affidamento incolpevole, neppure in relazione all’allaccio alla rete elettrica, che la difesa dell’ente, senza contestazione, ha dichiarato essere “ avvenuto all’insaputa del Comune di Martone e basato su dichiarazioni/autocertificazioni non veritiere rese all’ENEL ”.
10. In definitiva, quindi, il ricorso è parzialmente inammissibile, nonché, quanto al resto, infondato.
11. Le spese di lite possono essere compensate attesa la peculiarità della vicenda contenziosa in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE LE OT, Presidente
Arturo Levato, Consigliere
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | SE LE OT |
IL SEGRETARIO