TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 333
TAR
Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
>
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Mancata impugnazione dell'ordinanza di demolizione

    L'ordinanza di demolizione risulta regolarmente notificata alla ricorrente in data precedente alla comunicazione di avvio del procedimento e alla determinazione sanzionatoria. Pertanto, le censure avverso l'ordinanza sono inammissibili in quanto tardive.

  • Inammissibile
    Dipendenza dall'atto principale impugnato

    La domanda di annullamento degli atti consequenziali è inammissibile in quanto gli stessi derivano dall'ordinanza di demolizione, la cui impugnazione è preclusa per tardività.

  • Rigettato
    Epoca di realizzazione delle opere e legittimo affidamento

    Le opere sono state realizzate tra il 2007 e il 2019, come accertato dal Comune. La diversa ricostruzione temporale della ricorrente è generica e priva di supporto probatorio. Il legittimo affidamento non è configurabile in caso di opere abusive, anche se realizzate da tempo, e l'allaccio alla rete elettrica è avvenuto all'insaputa del Comune e sulla base di dichiarazioni non veritiere. L'attività repressiva degli abusi edilizi è potere vincolato e non soggetto a termini di decadenza o prescrizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 333
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 333
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo