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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 10232/2024
r.g., decisa nell'udienza del 23.12.2025, promossa da
, con l'avv. Domenica Cartisano;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.10.2024, chiedeva condannarsi Parte_1
l' a corrispondere la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 co. 8 CP_1
d.l.vo 503/1992.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'istante rivendica il diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, ovvero in difetto del requisito anagrafico generalmente prescritto dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 30.12.1992 n. 503, e in forza della deroga introdotta dal successivo co. 8, a mente del quale “l'elevazione dei limiti di
età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore
all'ottanta per cento”.
Ebbene, l'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni,
fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-
legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito di acclarare che le patologie da cui
è affetta l'istante la rendono invalida in misura non inferiore all'80%:
tanto, però, a decorrere dall'1.10.2024, data posteriore a quella di presentazione della domanda amministrativa (22.3.2024), in cui l'istante aveva già maturato il prescritto requisito anagrafico, oltre ai prescritti requisiti assicurativi e contributivi.
A norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., l'aggravamento dello stato invalidante è valutabile anche ove intervenuto, come nel presente caso,
nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario.
Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante alla pensione di vecchiaia anticipata.
2 Quanto alla decorrenza della prestazione, deve anzitutto rilevarsi che l'art. 6 così dispone: “
1. La pensione di vecchiaia a carico del fondo pensioni
lavoratori dipendenti e delle gestioni lavoratori speciali dei lavoratori
autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale
data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e
contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti
suddetti vengono raggiunti.
2. Su richiesta dell'interessato la pensione di
cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale
decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della
domanda stessa”.
Trattandosi, nella specie, di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità,
e avendo l'istante maturato, come detto, il prescritto requisito sanitario in epoca posteriore alla presentazione della domanda amministrativa, la pensione dovrebbe decorrere dall'1.10.2024, quale data di maturazione del requisito sanitario.
Deve tuttavia farsi applicazione nella specie, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, della “finestra” di accesso alla pensione,
consistente nel differimento di dodici mesi della liquidazione del trattamento rispetto al perfezionamento dei requisiti, prevista dall'art. 12
co.
1-2 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, e ciò in forza dell'ampio ambito soggettivo del co. 1, che comprende non solo i
“soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al
3 pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le
lavoratrici del settore privato”, ma anche – oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma – tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”; la S.C. ha ritenuto che “dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia
proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono
certamente rientrare i soggetti che, essendo invalidi in misura non
inferiore all'80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata
secondo la disciplina dettata dall'art. 1 d.l.vo 502/1993 in relazione allo
stesso settore privato”, osservando che “d'altra parte la pensione
anticipata in discorso va considerato un normale trattamento di vecchiaia
(che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la
risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale
concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in
vigore”: in tal senso, cfr. Cass. 13.11.2018 n. 29191; in senso conforme,
Cass. 30.9.2019 n. 24363.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre negato che, in relazione alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, possa trovare applicazione la successiva eliminazione del meccanismo delle finestre mobili, prevista dall'art. 24 co. 5 d.l.
6.12.2011 n. 201 conv. in l. 22.12.2011 n. 214.
Per insegnamento della S.C., infatti, “in tema di pensioni di vecchiaia
anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre
mobili di cui all'art. 12 d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010, non è applicabile
4 l'art. 24 co. 5 d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011, che ha eliminato la
suindicata disciplina delle decorrenze a partire dall'1.1.2012, in quanto
l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui
requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione
dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non
menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità”: cfr. Cass.
17.12.2018 n. 32591; in senso conforme, Cass.
2.11.2021 n. 31200.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di percepire la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità con decorrenza dall'1.10.2025, e condannarsi l a corrispondere in suo favore i relativi CP_1
ratei con la detta decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 sui ratei arretrati.
La maturazione del diritto solo in epoca posteriore alla domanda amministrativa, integrando ipotesi di accoglimento parziale della domanda, costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante di percepire la pensione di vecchiaia anticipata quale invalido in misura non inferiore all'80% e condanna l' CP_1
a corrispondere in suo favore i relativi ratei con decorrenza dall'1.10.2025,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co.
6 l. 30.12.1991 n. 412 sui ratei arretrati;
spese compensate.
5 Taranto, 23.12.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
6
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 10232/2024
r.g., decisa nell'udienza del 23.12.2025, promossa da
, con l'avv. Domenica Cartisano;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.10.2024, chiedeva condannarsi Parte_1
l' a corrispondere la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 co. 8 CP_1
d.l.vo 503/1992.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'istante rivendica il diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, ovvero in difetto del requisito anagrafico generalmente prescritto dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 30.12.1992 n. 503, e in forza della deroga introdotta dal successivo co. 8, a mente del quale “l'elevazione dei limiti di
età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore
all'ottanta per cento”.
Ebbene, l'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni,
fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-
legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito di acclarare che le patologie da cui
è affetta l'istante la rendono invalida in misura non inferiore all'80%:
tanto, però, a decorrere dall'1.10.2024, data posteriore a quella di presentazione della domanda amministrativa (22.3.2024), in cui l'istante aveva già maturato il prescritto requisito anagrafico, oltre ai prescritti requisiti assicurativi e contributivi.
A norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., l'aggravamento dello stato invalidante è valutabile anche ove intervenuto, come nel presente caso,
nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario.
Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante alla pensione di vecchiaia anticipata.
2 Quanto alla decorrenza della prestazione, deve anzitutto rilevarsi che l'art. 6 così dispone: “
1. La pensione di vecchiaia a carico del fondo pensioni
lavoratori dipendenti e delle gestioni lavoratori speciali dei lavoratori
autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale
data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e
contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti
suddetti vengono raggiunti.
2. Su richiesta dell'interessato la pensione di
cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale
decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della
domanda stessa”.
Trattandosi, nella specie, di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità,
e avendo l'istante maturato, come detto, il prescritto requisito sanitario in epoca posteriore alla presentazione della domanda amministrativa, la pensione dovrebbe decorrere dall'1.10.2024, quale data di maturazione del requisito sanitario.
Deve tuttavia farsi applicazione nella specie, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, della “finestra” di accesso alla pensione,
consistente nel differimento di dodici mesi della liquidazione del trattamento rispetto al perfezionamento dei requisiti, prevista dall'art. 12
co.
1-2 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, e ciò in forza dell'ampio ambito soggettivo del co. 1, che comprende non solo i
“soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al
3 pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le
lavoratrici del settore privato”, ma anche – oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma – tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”; la S.C. ha ritenuto che “dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia
proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono
certamente rientrare i soggetti che, essendo invalidi in misura non
inferiore all'80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata
secondo la disciplina dettata dall'art. 1 d.l.vo 502/1993 in relazione allo
stesso settore privato”, osservando che “d'altra parte la pensione
anticipata in discorso va considerato un normale trattamento di vecchiaia
(che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la
risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale
concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in
vigore”: in tal senso, cfr. Cass. 13.11.2018 n. 29191; in senso conforme,
Cass. 30.9.2019 n. 24363.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre negato che, in relazione alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, possa trovare applicazione la successiva eliminazione del meccanismo delle finestre mobili, prevista dall'art. 24 co. 5 d.l.
6.12.2011 n. 201 conv. in l. 22.12.2011 n. 214.
Per insegnamento della S.C., infatti, “in tema di pensioni di vecchiaia
anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre
mobili di cui all'art. 12 d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010, non è applicabile
4 l'art. 24 co. 5 d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011, che ha eliminato la
suindicata disciplina delle decorrenze a partire dall'1.1.2012, in quanto
l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui
requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione
dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non
menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità”: cfr. Cass.
17.12.2018 n. 32591; in senso conforme, Cass.
2.11.2021 n. 31200.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di percepire la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità con decorrenza dall'1.10.2025, e condannarsi l a corrispondere in suo favore i relativi CP_1
ratei con la detta decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 sui ratei arretrati.
La maturazione del diritto solo in epoca posteriore alla domanda amministrativa, integrando ipotesi di accoglimento parziale della domanda, costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante di percepire la pensione di vecchiaia anticipata quale invalido in misura non inferiore all'80% e condanna l' CP_1
a corrispondere in suo favore i relativi ratei con decorrenza dall'1.10.2025,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co.
6 l. 30.12.1991 n. 412 sui ratei arretrati;
spese compensate.
5 Taranto, 23.12.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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