Articolo 5 della Legge 13 giugno 1985, n. 296
Articolo 3 bisArticolo 3 quater
Versione
23 giugno 1985
Art. 5.
Il Ministero della sanita' comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
A tal fine il collegio delle ostetriche da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidano sull'esercizio professionale.
Le informazioni sono coperte dal segreto.
Entrata in vigore il 23 giugno 1985