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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/11/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 200/2020 R.G.
REPUBBLICA IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del dott. Giuseppe Izzo, in funzione di giudice unico, all'esito dello spirare del termine pe- rentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. del 24/11/2025, pronun- cia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 200 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
GA RO, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Sassano alla
Via Croce, sn
PARTI OPPONENTI
E
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
BR CI, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Omignano Scalo alla Via nazionale nr.108
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. n. ) in persona del legale rapp.te p.t. e per Controparte_2 P.IVA_2
essa la mandataria (C.F. P. IVA ), in CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
1
dall'avv. Tommaso Ruccia, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Bari, alla via Ostuni n. 6
PARTE INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno spiegato opposizione ex art. 615 c.p.c. in Parte_1 Parte_2
relazione al precetto notificato ad istanza della CP_1 Controparte_1
per il pagamento del-
[...] Parte_3 Controparte_1
la somma di euro 51.617,67 in forza di contratto di mutuo fondiario del 30/06/2006.
A sostegno della proposta opposizione, gli opponenti hanno contestato il diritto della precettante di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo in questione, ne- gando, in primo luogo, il valore di titolo esecutivo del contratto di mutuo fondiario, in quanto carente dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c. e deducendo, in secondo luogo,
l'eccessiva onerosità degli interessi calcolati da controparte.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1 [...]
la quale ha rilevato l'infondatezza delle Controparte_1
doglianze sollevate con l'opposizione ed ha domandato rigettarsi la stessa.
Nel corso del giudizio ha inoltre spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. la società
[...]
e, per essa, nella qualità di procuratrice, la società la Controparte_2 CP_3
quale ha rilevato essere intervenuto in data 18/11/2020 contratto di cessione del credito già in titolarità della banca opposta;
nel merito, ha domandato rigettarsi l'opposizione.
Tanto opportunamente premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, non appare fondata la contestazione relativa all'efficacia esecutiva del mutuo posto a fondamento del precetto oggetto di opposizione.
A questo proposito, giova premettere come non sia in discussione l'orientamento per il quale – ai fini della configurabilità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – occorre che abbia avuto luogo la c.d. traditio rei, nel senso cioè che deve esservi stata la consegna della somma di denaro mutuata o comunque l'attribuzione del- la disponibilità giuridica in favore del mutuatario sulla somma stessa (Cass. 27 agosto
2015, n. 17194).
Peraltro, costituisce una mera conseguenza di tale orientamento l'affermazione – pari-
2
menti pacifica tanto nella giurisprudenza di legittimità, quanto in quella di merito – cir- ca la non riconducibilità al catalogo dei titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. del “contratto condizionato di mutuo”, ovverosia di quella particolare forma di mutuo (utilizzata at- tualmente, ad esempio, nel settore del credito edilizio) nel quale le parti convengono unicamente l'obbligazione di concedere a mutuo una determinata somma di danaro (e le modalità dell'obbligazione), rinviando invece ad un momento successivo l'erogazione della somma (che può aver luogo anche in plurime circostanze).
Piuttosto, oggetto del contendere nel caso di specie è sia stata prevista contrattualmente l'erogazione della somma mutuata nei termini dell'attribuzione di una vera e propria di- sponibilità giuridica per la parte mutuataria.
La risposta a tale quesito deve essere positiva.
Invero, il contratto di mutuo azionato esecutivamente contiene un'espressa dichiarazio- ne di quietanza rilasciata dalla stessa parte mutuataria (art. 1, secondo periodo). Tale previsione appare sintomatica dell'attribuzione della disponibilità giuridica sulla somma in favore del mutuatario, atteso che la funzione della quietanza è proprio quella di atte- stare il conseguimento della stessa ai fini dell'insorgere dell'obbligazione restitutoria.
Nel contempo, la dichiarazione di quietanza non è contraddetta dalla circostanza per cui la somma erogata alla mutuataria alla stipula del contratto sarebbe stata contestualmente riversata in favore dello stesso istituto di credito ed oggetto di deposito cauzionale in- fruttifero (art. 1, terzo periodo): a ben vedere, si tratta di un passaggio distinto ed ulte- riore, che tuttavia logicamente e cronologicamente presuppone l'avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio. In altri termini, ove si ponga mente al fatto che il mutuatario può costituire in pegno/deposito solo quelle somme delle quali abbia preventivamente conseguito l'astratta disponibilità, una previsione contrattuale quale quella richiamata non elide, bensì conferma quell'attribuzione di disponibilità che è il presupposto per la configurazione dell'obbligazione restitutoria a carico di parte mutuataria (nonché, del correlativo diritto di agire esecutivamente per il recupero del credito in favore di parte mutuante).
Del resto, siffatta conclusione trova conferma nella più recente giurisprudenza di legit- timità: la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25632 del 2017, ha infatti affermato che
“ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia ob- bligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acqui- sizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale in-
3
fruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obbli- ghi e delle condizioni contrattuali” (in senso conforme Cass., sez. 1, 03/12/2021, n.
38331; Cass., sez. 6- 1, 07/12/2021, n. 38884 e Cass. Civ. Sez. III ord. 23.2.2023, n.
5654).
Da ultimo, si segnala l'intervento chiarificatore della Corte nomofilattica a Sezioni Uni- te, la quale, a conferma del richiamato orientamento maggioritario, ha enunciato il se- guente principio di diritto: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia as- sunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pub- blico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, an- che quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolar- la direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Uni- te, 06 marzo 2025, n. 5968).
Quanto all'eccezione relativa all'eccessiva onerosità degli interessi, ritiene questo giu- dice che le allegazioni attoree siano affette da una tale genericità da non consentire al- cun concreto riscontro in ordine all'effettiva applicazione, da parte dell'istituto di credi- to precettante, di tassi usurari. Ne consegue che il relativo motivo di opposizione va senz'altro respinto per difetto di allegazione e prova.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere complessivamente rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra gli opponenti e le parti opposta ed intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Sul punto, la liquidazione viene operata in dispositivo in base al valore della causa (sca- glione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con parziale riduzione della voce per la fase istruttoria (atteso che ha avuto luogo unicamente il deposito delle me- morie nei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.) e di quella per la fase decisoria (stan- te il deposito di unica comparsa conclusionale).
Attesa l'identità della posizione processuale di parte opposta e di parte interventrice e tenuto conto del mancato accordo tra le parti in ordine alla estromissione della società cedente (circostanza che impone, comunque, di procedere alla liquidazione in favore di
4
ambedue le parti), la complessiva determinazione del compenso viene suddivisa alla lu- ce della riconducibilità dell'attività difensiva all'una e all'altra parte (segnatamente, le voci per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria in favore della società opposta ce- dente;
la voce per la fase decisoria in favore della società intervenuta cessionaria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione.
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida come segue: in favore di parte opposta Parte_4
: euro 4.200,00 per com-
[...]
penso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
in favore della parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. società CP_2
e, per essa, nella qualità di procuratrice, la società euro
[...] CP_3
2.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misu- ra del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Lagonegro, 26/11/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del dott. Giuseppe Izzo, in funzione di giudice unico, all'esito dello spirare del termine pe- rentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. del 24/11/2025, pronun- cia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 200 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
GA RO, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Sassano alla
Via Croce, sn
PARTI OPPONENTI
E
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
BR CI, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Omignano Scalo alla Via nazionale nr.108
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. n. ) in persona del legale rapp.te p.t. e per Controparte_2 P.IVA_2
essa la mandataria (C.F. P. IVA ), in CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
1
dall'avv. Tommaso Ruccia, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Bari, alla via Ostuni n. 6
PARTE INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno spiegato opposizione ex art. 615 c.p.c. in Parte_1 Parte_2
relazione al precetto notificato ad istanza della CP_1 Controparte_1
per il pagamento del-
[...] Parte_3 Controparte_1
la somma di euro 51.617,67 in forza di contratto di mutuo fondiario del 30/06/2006.
A sostegno della proposta opposizione, gli opponenti hanno contestato il diritto della precettante di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo in questione, ne- gando, in primo luogo, il valore di titolo esecutivo del contratto di mutuo fondiario, in quanto carente dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c. e deducendo, in secondo luogo,
l'eccessiva onerosità degli interessi calcolati da controparte.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1 [...]
la quale ha rilevato l'infondatezza delle Controparte_1
doglianze sollevate con l'opposizione ed ha domandato rigettarsi la stessa.
Nel corso del giudizio ha inoltre spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. la società
[...]
e, per essa, nella qualità di procuratrice, la società la Controparte_2 CP_3
quale ha rilevato essere intervenuto in data 18/11/2020 contratto di cessione del credito già in titolarità della banca opposta;
nel merito, ha domandato rigettarsi l'opposizione.
Tanto opportunamente premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, non appare fondata la contestazione relativa all'efficacia esecutiva del mutuo posto a fondamento del precetto oggetto di opposizione.
A questo proposito, giova premettere come non sia in discussione l'orientamento per il quale – ai fini della configurabilità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – occorre che abbia avuto luogo la c.d. traditio rei, nel senso cioè che deve esservi stata la consegna della somma di denaro mutuata o comunque l'attribuzione del- la disponibilità giuridica in favore del mutuatario sulla somma stessa (Cass. 27 agosto
2015, n. 17194).
Peraltro, costituisce una mera conseguenza di tale orientamento l'affermazione – pari-
2
menti pacifica tanto nella giurisprudenza di legittimità, quanto in quella di merito – cir- ca la non riconducibilità al catalogo dei titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. del “contratto condizionato di mutuo”, ovverosia di quella particolare forma di mutuo (utilizzata at- tualmente, ad esempio, nel settore del credito edilizio) nel quale le parti convengono unicamente l'obbligazione di concedere a mutuo una determinata somma di danaro (e le modalità dell'obbligazione), rinviando invece ad un momento successivo l'erogazione della somma (che può aver luogo anche in plurime circostanze).
Piuttosto, oggetto del contendere nel caso di specie è sia stata prevista contrattualmente l'erogazione della somma mutuata nei termini dell'attribuzione di una vera e propria di- sponibilità giuridica per la parte mutuataria.
La risposta a tale quesito deve essere positiva.
Invero, il contratto di mutuo azionato esecutivamente contiene un'espressa dichiarazio- ne di quietanza rilasciata dalla stessa parte mutuataria (art. 1, secondo periodo). Tale previsione appare sintomatica dell'attribuzione della disponibilità giuridica sulla somma in favore del mutuatario, atteso che la funzione della quietanza è proprio quella di atte- stare il conseguimento della stessa ai fini dell'insorgere dell'obbligazione restitutoria.
Nel contempo, la dichiarazione di quietanza non è contraddetta dalla circostanza per cui la somma erogata alla mutuataria alla stipula del contratto sarebbe stata contestualmente riversata in favore dello stesso istituto di credito ed oggetto di deposito cauzionale in- fruttifero (art. 1, terzo periodo): a ben vedere, si tratta di un passaggio distinto ed ulte- riore, che tuttavia logicamente e cronologicamente presuppone l'avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio. In altri termini, ove si ponga mente al fatto che il mutuatario può costituire in pegno/deposito solo quelle somme delle quali abbia preventivamente conseguito l'astratta disponibilità, una previsione contrattuale quale quella richiamata non elide, bensì conferma quell'attribuzione di disponibilità che è il presupposto per la configurazione dell'obbligazione restitutoria a carico di parte mutuataria (nonché, del correlativo diritto di agire esecutivamente per il recupero del credito in favore di parte mutuante).
Del resto, siffatta conclusione trova conferma nella più recente giurisprudenza di legit- timità: la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25632 del 2017, ha infatti affermato che
“ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia ob- bligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acqui- sizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale in-
3
fruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obbli- ghi e delle condizioni contrattuali” (in senso conforme Cass., sez. 1, 03/12/2021, n.
38331; Cass., sez. 6- 1, 07/12/2021, n. 38884 e Cass. Civ. Sez. III ord. 23.2.2023, n.
5654).
Da ultimo, si segnala l'intervento chiarificatore della Corte nomofilattica a Sezioni Uni- te, la quale, a conferma del richiamato orientamento maggioritario, ha enunciato il se- guente principio di diritto: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia as- sunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pub- blico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, an- che quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolar- la direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Uni- te, 06 marzo 2025, n. 5968).
Quanto all'eccezione relativa all'eccessiva onerosità degli interessi, ritiene questo giu- dice che le allegazioni attoree siano affette da una tale genericità da non consentire al- cun concreto riscontro in ordine all'effettiva applicazione, da parte dell'istituto di credi- to precettante, di tassi usurari. Ne consegue che il relativo motivo di opposizione va senz'altro respinto per difetto di allegazione e prova.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere complessivamente rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra gli opponenti e le parti opposta ed intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Sul punto, la liquidazione viene operata in dispositivo in base al valore della causa (sca- glione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con parziale riduzione della voce per la fase istruttoria (atteso che ha avuto luogo unicamente il deposito delle me- morie nei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.) e di quella per la fase decisoria (stan- te il deposito di unica comparsa conclusionale).
Attesa l'identità della posizione processuale di parte opposta e di parte interventrice e tenuto conto del mancato accordo tra le parti in ordine alla estromissione della società cedente (circostanza che impone, comunque, di procedere alla liquidazione in favore di
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ambedue le parti), la complessiva determinazione del compenso viene suddivisa alla lu- ce della riconducibilità dell'attività difensiva all'una e all'altra parte (segnatamente, le voci per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria in favore della società opposta ce- dente;
la voce per la fase decisoria in favore della società intervenuta cessionaria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione.
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida come segue: in favore di parte opposta Parte_4
: euro 4.200,00 per com-
[...]
penso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
in favore della parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. società CP_2
e, per essa, nella qualità di procuratrice, la società euro
[...] CP_3
2.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misu- ra del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Lagonegro, 26/11/2025
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