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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 4284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4284 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est.
d.ssa Laura Laureti Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza dell'11.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3203/2024 del ruolo generale lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n.2541/2024 pubblicata il 21.11.24
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Parte_1
AR
APPELLANTE
E
non costituita Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.4.2018 la attuale appellante, premesso di essere dipendente della IC Servizi S.r.l., dal 17.7.2017, impresa subentrante alla società resistente nel contratto di appalto per servizi di pulizia di uffici pubblici e caserme della Provincia di Caserta, esponeva:
- di aver lavorato, dal 4.9.2015, con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della con mansioni Controparte_1 di addetta alle pulizie di II° livello del CCNL Multiservizi;
- di aver svolto, nel periodo dal 16.5.2017 al 17.7.2017, 45 turni lavorativi di un'ora al giorno per sei giorni alla settimana presso la sede della Polizia Stradale di Cellole;
- di aver utilizzato il proprio mezzo di trasporto per gli spostamenti da e verso il proprio domicilio, stante l'impossibilità di utilizzare altri mezzi, pubblici o aziendali;
- di non aver ricevuto alcun rimborso chilometrico relativo all'uso della propria autovettura benché la società datrice di lavoro avesse riconosciuto la somma di € 250,00, determinata in ragione del prezzo del gasolio nell'anno 2017 e della distanza chilometrica percorsa.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità chilometrica maturata e non corrisposta, quantificata secondo le tabelle ACI in € 1.807,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché di ingiungere ex art. 423 c.p.c. alla resistente il pagamento della somma di € 250,00, riconosciuta come dovuta. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
La ritualmente costituitasi in giudizio, Controparte_1 contestava integralmente il ricorso chiedendone il rigetto, vinte le spese con attribuzione.
Espletata la prova per testi, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
pag. 2/7 Propone appello la lavoratrice ribadendo di aver lavorato alle dipendenze della svolgendo 45 turni di lavoro effettivo CP_1 nel periodo dal 16 maggio al 17 luglio 2017 e che per espletare tale mansioni partiva, con la propria autovettura, FIAT 500 L, alle ore 7,00 per arrivare sul posto di lavoro alle ore 8,00 ed espletata la sua mansione (di un'ora) rientrava alla propria abitazione non prima delle ore 10,00, il tutto percependo esclusivamente la retribuzione di un'ora di lavoro e senza ottenere alcun rimborso kilometrico per l'uso della propria autovettura per il consumo di carburante.
Rileva che la prova per testi espletata in primo grado aveva confermato le predette circostanze per cui la domanda doveva essere pacificamente accolta.
Allega, altresì, che non si comprende il motivo del mancato accoglimento della domanda subordinata di condanna al pagamento della somma di euro 250,00 pacificamente riconosciuta dalla controparte, di aver diritto alla indennità chilometrica e\o di trasferta in quanto prima impegnata presso la Scuola di Polizia di
Caserta e, poi, per problemi legati a questa struttura comandata a prestare la propria attività presso la Polizia Stradale di
Cellole.
Precisa che la sentenza è contraddittoria in quanto la ditta aveva pacificamente riconosciuto il diritto volendo però versare solo il minore importo di euro 250,00; di aver richiesto solo il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
che in base all'art.4 del CCNL Multiservizi per servizi di pulizia i lavoratori conservano tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro;
che in tutti i casi in cui il lavoratore non svolge la propria prestazione nella sede di lavoro dichiarata e definita contrattualmente si può parlare di pag. 3/7 trasferta, e ciò anche quando lo spostamento avvenga per una sola giornata, chiedendo di “1) Modificare e revocare la sentenza impugnata e per
l'effetto accertato e dichiarato che la ricorrente HA SVOLTO
NUMERO 45 TURNI DI LAVORO DI UN'ORA AL GIORNO PER SEI GIORNI DELLA
SETTIMANA PRESSO LA POLIZIA STRADALE DI CELLOLE ed accertato che la stessa partiva da Macerata Campania, luogo di propria residenza per raggiungere il luogo di lavoro, dichiarare il diritto della stessa ad ottenere dalla in persona del legale Controparte_2 rappr.te pro tempore il rimborso chilometrico relativo all'uso della propria autovettura per un importo come sopra determinato pari ad euro 1.807,65 come dal prospetto sopra indicato oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge;
2) Modificare e revocare la sentenza emessa ed in relazione al pacifico riconoscimento del diritto alla minor somma di euro 250,00 condannare la resistente al pagamento di tale importo anche in via immediata ed urgente ai sensi dell'art 423 cpc per riconoscimento pacifico di tale somma;
- Condannare la società resistente alla refusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore dell'avv.to Michele AR quale attributario”.
La appellata, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Con decreto della Presidenza della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed CP_3 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza dell'11.12.25 svoltasi in trattazione scritta, acquisite le note, la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è infondato.
pag. 4/7 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la domanda della ricorrente sia con riferimento alla richiesta di corresponsione della indennità mezzi locomozione ex art.24 CCNL
Multiservizi rilevando che difettava l'accordo con le organizzazione sindacali territoriali previsto dalla norma (“la ditta corrisponderà al lavoratore che usa il mezzo proprio per servizio un'indennità mensile da concordarsi fra le rispettive organizzazioni sindacali territoriali competenti”), sia con riferimento al rimborso spese di locomozione sempre ex art.24 del
CCNL perché la ricorrente non aveva documentato le spese a piè di lista come richiesto dalla norma (“al lavoratore che sia comandato in occasione del lavoro o per l'esecuzione del lavoro, a spostarsi da un posto all'altro di lavoro, competerà il rimborso a piè di lista delle spese sostenute, qualora detto spostamento non avvenga con mezzi di trasporto messi a disposizione dall'impresa”).
Avverso tali specifiche motivazioni la appellante non propone alcuna censura;
non allega che sia stato stipulato l'accordo con le organizzazioni sindacali territoriali quanto alla indennità mezzi locomozione, non allega né documenta di aver presentato la lista delle spese vive sostenute con riferimento al rimborso spese.
Le censure si limitano ad una riproposizione delle allegazioni di cui al ricorso di primo grado con l'aggiunta di riferimenti estranei alla motivazione adottata dal primo Giudice, quale ad esempio il riferimento alla conservazione del trattamento di cui all'art.4 del CCNL Multiservizi (la cui applicazione presupporrebbe, comunque, l'allegazione, assente, di aver percepito la indennità reclamata in questa sede anche dalle precedenti datrici di lavoro in modo continuativo).
pag. 5/7 Il Collegio, pertanto, non può che confermare le motivazioni adottate dal Tribunale quanto al rigetto della domanda principale di condanna al pagamento della somma di euro 1.807,65.
Quanto alla domanda subordinata di condanna alla somma di euro
250,00 si osserva che non vi è stato alcun riconoscimento di tale minor somma da parte della;
come si legge nella memoria CP_1 di costituzione in primo grado trattavasi di proposta di rimborso stragiudiziale che la ditta aveva offerto alla ricorrente (cfr. riferimento alla e-mail inviata ai sindacalisti di CP_4
Caserta dopo l'incontro del 13.11.17) e che lei aveva rifiutato;
tale richiesta è stata poi inserita nelle conclusioni del ricorso di primo grado, peraltro non quale domanda subordinata ma ai fini della richiesta di ordinanza ex art.423 cpc.
A quanto esposto consegue che l'appello va respinto e la sentenza confermata.
Nulla per le spese del grado attesa la contumacia della appellata.
Va, infine, dato atto ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del
DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma
1 bis cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a pag. 6/7 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit., se dovuto.
Napoli 11.12.2025
Il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est.
d.ssa Laura Laureti Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza dell'11.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3203/2024 del ruolo generale lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n.2541/2024 pubblicata il 21.11.24
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Parte_1
AR
APPELLANTE
E
non costituita Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.4.2018 la attuale appellante, premesso di essere dipendente della IC Servizi S.r.l., dal 17.7.2017, impresa subentrante alla società resistente nel contratto di appalto per servizi di pulizia di uffici pubblici e caserme della Provincia di Caserta, esponeva:
- di aver lavorato, dal 4.9.2015, con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della con mansioni Controparte_1 di addetta alle pulizie di II° livello del CCNL Multiservizi;
- di aver svolto, nel periodo dal 16.5.2017 al 17.7.2017, 45 turni lavorativi di un'ora al giorno per sei giorni alla settimana presso la sede della Polizia Stradale di Cellole;
- di aver utilizzato il proprio mezzo di trasporto per gli spostamenti da e verso il proprio domicilio, stante l'impossibilità di utilizzare altri mezzi, pubblici o aziendali;
- di non aver ricevuto alcun rimborso chilometrico relativo all'uso della propria autovettura benché la società datrice di lavoro avesse riconosciuto la somma di € 250,00, determinata in ragione del prezzo del gasolio nell'anno 2017 e della distanza chilometrica percorsa.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità chilometrica maturata e non corrisposta, quantificata secondo le tabelle ACI in € 1.807,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché di ingiungere ex art. 423 c.p.c. alla resistente il pagamento della somma di € 250,00, riconosciuta come dovuta. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
La ritualmente costituitasi in giudizio, Controparte_1 contestava integralmente il ricorso chiedendone il rigetto, vinte le spese con attribuzione.
Espletata la prova per testi, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
pag. 2/7 Propone appello la lavoratrice ribadendo di aver lavorato alle dipendenze della svolgendo 45 turni di lavoro effettivo CP_1 nel periodo dal 16 maggio al 17 luglio 2017 e che per espletare tale mansioni partiva, con la propria autovettura, FIAT 500 L, alle ore 7,00 per arrivare sul posto di lavoro alle ore 8,00 ed espletata la sua mansione (di un'ora) rientrava alla propria abitazione non prima delle ore 10,00, il tutto percependo esclusivamente la retribuzione di un'ora di lavoro e senza ottenere alcun rimborso kilometrico per l'uso della propria autovettura per il consumo di carburante.
Rileva che la prova per testi espletata in primo grado aveva confermato le predette circostanze per cui la domanda doveva essere pacificamente accolta.
Allega, altresì, che non si comprende il motivo del mancato accoglimento della domanda subordinata di condanna al pagamento della somma di euro 250,00 pacificamente riconosciuta dalla controparte, di aver diritto alla indennità chilometrica e\o di trasferta in quanto prima impegnata presso la Scuola di Polizia di
Caserta e, poi, per problemi legati a questa struttura comandata a prestare la propria attività presso la Polizia Stradale di
Cellole.
Precisa che la sentenza è contraddittoria in quanto la ditta aveva pacificamente riconosciuto il diritto volendo però versare solo il minore importo di euro 250,00; di aver richiesto solo il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
che in base all'art.4 del CCNL Multiservizi per servizi di pulizia i lavoratori conservano tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro;
che in tutti i casi in cui il lavoratore non svolge la propria prestazione nella sede di lavoro dichiarata e definita contrattualmente si può parlare di pag. 3/7 trasferta, e ciò anche quando lo spostamento avvenga per una sola giornata, chiedendo di “1) Modificare e revocare la sentenza impugnata e per
l'effetto accertato e dichiarato che la ricorrente HA SVOLTO
NUMERO 45 TURNI DI LAVORO DI UN'ORA AL GIORNO PER SEI GIORNI DELLA
SETTIMANA PRESSO LA POLIZIA STRADALE DI CELLOLE ed accertato che la stessa partiva da Macerata Campania, luogo di propria residenza per raggiungere il luogo di lavoro, dichiarare il diritto della stessa ad ottenere dalla in persona del legale Controparte_2 rappr.te pro tempore il rimborso chilometrico relativo all'uso della propria autovettura per un importo come sopra determinato pari ad euro 1.807,65 come dal prospetto sopra indicato oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge;
2) Modificare e revocare la sentenza emessa ed in relazione al pacifico riconoscimento del diritto alla minor somma di euro 250,00 condannare la resistente al pagamento di tale importo anche in via immediata ed urgente ai sensi dell'art 423 cpc per riconoscimento pacifico di tale somma;
- Condannare la società resistente alla refusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore dell'avv.to Michele AR quale attributario”.
La appellata, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Con decreto della Presidenza della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed CP_3 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza dell'11.12.25 svoltasi in trattazione scritta, acquisite le note, la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è infondato.
pag. 4/7 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la domanda della ricorrente sia con riferimento alla richiesta di corresponsione della indennità mezzi locomozione ex art.24 CCNL
Multiservizi rilevando che difettava l'accordo con le organizzazione sindacali territoriali previsto dalla norma (“la ditta corrisponderà al lavoratore che usa il mezzo proprio per servizio un'indennità mensile da concordarsi fra le rispettive organizzazioni sindacali territoriali competenti”), sia con riferimento al rimborso spese di locomozione sempre ex art.24 del
CCNL perché la ricorrente non aveva documentato le spese a piè di lista come richiesto dalla norma (“al lavoratore che sia comandato in occasione del lavoro o per l'esecuzione del lavoro, a spostarsi da un posto all'altro di lavoro, competerà il rimborso a piè di lista delle spese sostenute, qualora detto spostamento non avvenga con mezzi di trasporto messi a disposizione dall'impresa”).
Avverso tali specifiche motivazioni la appellante non propone alcuna censura;
non allega che sia stato stipulato l'accordo con le organizzazioni sindacali territoriali quanto alla indennità mezzi locomozione, non allega né documenta di aver presentato la lista delle spese vive sostenute con riferimento al rimborso spese.
Le censure si limitano ad una riproposizione delle allegazioni di cui al ricorso di primo grado con l'aggiunta di riferimenti estranei alla motivazione adottata dal primo Giudice, quale ad esempio il riferimento alla conservazione del trattamento di cui all'art.4 del CCNL Multiservizi (la cui applicazione presupporrebbe, comunque, l'allegazione, assente, di aver percepito la indennità reclamata in questa sede anche dalle precedenti datrici di lavoro in modo continuativo).
pag. 5/7 Il Collegio, pertanto, non può che confermare le motivazioni adottate dal Tribunale quanto al rigetto della domanda principale di condanna al pagamento della somma di euro 1.807,65.
Quanto alla domanda subordinata di condanna alla somma di euro
250,00 si osserva che non vi è stato alcun riconoscimento di tale minor somma da parte della;
come si legge nella memoria CP_1 di costituzione in primo grado trattavasi di proposta di rimborso stragiudiziale che la ditta aveva offerto alla ricorrente (cfr. riferimento alla e-mail inviata ai sindacalisti di CP_4
Caserta dopo l'incontro del 13.11.17) e che lei aveva rifiutato;
tale richiesta è stata poi inserita nelle conclusioni del ricorso di primo grado, peraltro non quale domanda subordinata ma ai fini della richiesta di ordinanza ex art.423 cpc.
A quanto esposto consegue che l'appello va respinto e la sentenza confermata.
Nulla per le spese del grado attesa la contumacia della appellata.
Va, infine, dato atto ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del
DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma
1 bis cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a pag. 6/7 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit., se dovuto.
Napoli 11.12.2025
Il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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