TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
N. R.G. 546/2024
Il Giudice
all'esito dell'udienza del 16 Gennaio 2025, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 546/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore con l'Avvocato Davide Longhi;
- ricorrente;
e - CP_1
- resistente contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti della convenuta, Parte_1
precedente amministratrice del medesimo, per chiedere il risarcimento del danno derivante da svariati inadempimenti al suo incarico nonché la consegna della documentazione in suo possesso inerente la gestione condominiale.
La convenuta rimaneva contumace.
La domanda avente ad oggetto la consegna della documentazione concernente la gestione condominiale va accolta non avendo la convenuta, rimasta contumace, dato prova di avere adempiuto all'obbligo di far avere al nuovo amministratore i documenti necessari all'espletamento del mandato analiticamente indicati nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
La condanna sul punto, come richiesto dalla parte attrice ed in forza di quanto stabilito dall'art. 614 bis c.p.c., può essere presidiata con una sanzione giornaliera di euro 50,00 a partire dal settimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza alla convenuta.
Può altresì essere accolta, nei limiti della somma di euro 37.297,35, la domanda risarcitoria presentata dal;
a tal proposito ritiene il Parte_1
Giudicante di fare integrale riferimento alla CTU espletata in corso di causa le cui conclusioni appaiono congruamente e convincentemente motivate anche alla luce delle osservazioni della CTP attorea.
Pag. 2 di 4 All'ammontare suindicato vanno aggiunti la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente espletata, seguono la soccombenza e le spese di CTU vanno poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
1) Condanna la convenuta a consegnare immediatamente al condominio attore la seguente documentazione:
1.Modelli 770 dalla nomina dell'Avv. (11/03/2021) CP_1
2. Modelli F24 pagati dalla nomina dell'Avv. (11/03/2021) CP_1
3. Ricevute di invio all'agenza delle entrate delle CU dalla nomina dell'Avv. CP_1
(11/03/2021)
4. Fatture e giustificativi gestione 2022
5. Fatture e giustificativi opere straordinarie
6. Registro contabilità
7. Pratiche fiscali con ricevuta di invio file all'agenza delle entrate
8. Bilancio consuntivo gestione ordinaria 2022 con situazione patrimoniale al 31/12/2022
9. Bilancino provvisorio anno 2023 fino alla nomina dello studio Amministrazioni Condominiali
Sas di Paola IV & C. (15/06/2023) compresa quadratura
10. Documentazione relativa all'incarico affidato al geom. CP_2
2) Condanna la convenuta, in caso di inadempimento a quanto stabilito al capo precedente, a corrispondere al attore la somma di euro Parte_1
50,00 giornalieri per ogni giorno successivo al settimo dalla notificazione della presente sentenza.
3) Condanna la convenuta a corrispondere al condominio attore la somma di euro 37.297,35 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data
Pag. 3 di 4 della sentenza ed interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo.
4) Condanna la convenuta a rifondere la parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro 600,00 per spese ed euro 3000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5) Pone le spese di CTU a carico della convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 16 Gennaio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
N. R.G. 546/2024
Il Giudice
all'esito dell'udienza del 16 Gennaio 2025, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 546/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore con l'Avvocato Davide Longhi;
- ricorrente;
e - CP_1
- resistente contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti della convenuta, Parte_1
precedente amministratrice del medesimo, per chiedere il risarcimento del danno derivante da svariati inadempimenti al suo incarico nonché la consegna della documentazione in suo possesso inerente la gestione condominiale.
La convenuta rimaneva contumace.
La domanda avente ad oggetto la consegna della documentazione concernente la gestione condominiale va accolta non avendo la convenuta, rimasta contumace, dato prova di avere adempiuto all'obbligo di far avere al nuovo amministratore i documenti necessari all'espletamento del mandato analiticamente indicati nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
La condanna sul punto, come richiesto dalla parte attrice ed in forza di quanto stabilito dall'art. 614 bis c.p.c., può essere presidiata con una sanzione giornaliera di euro 50,00 a partire dal settimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza alla convenuta.
Può altresì essere accolta, nei limiti della somma di euro 37.297,35, la domanda risarcitoria presentata dal;
a tal proposito ritiene il Parte_1
Giudicante di fare integrale riferimento alla CTU espletata in corso di causa le cui conclusioni appaiono congruamente e convincentemente motivate anche alla luce delle osservazioni della CTP attorea.
Pag. 2 di 4 All'ammontare suindicato vanno aggiunti la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente espletata, seguono la soccombenza e le spese di CTU vanno poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
1) Condanna la convenuta a consegnare immediatamente al condominio attore la seguente documentazione:
1.Modelli 770 dalla nomina dell'Avv. (11/03/2021) CP_1
2. Modelli F24 pagati dalla nomina dell'Avv. (11/03/2021) CP_1
3. Ricevute di invio all'agenza delle entrate delle CU dalla nomina dell'Avv. CP_1
(11/03/2021)
4. Fatture e giustificativi gestione 2022
5. Fatture e giustificativi opere straordinarie
6. Registro contabilità
7. Pratiche fiscali con ricevuta di invio file all'agenza delle entrate
8. Bilancio consuntivo gestione ordinaria 2022 con situazione patrimoniale al 31/12/2022
9. Bilancino provvisorio anno 2023 fino alla nomina dello studio Amministrazioni Condominiali
Sas di Paola IV & C. (15/06/2023) compresa quadratura
10. Documentazione relativa all'incarico affidato al geom. CP_2
2) Condanna la convenuta, in caso di inadempimento a quanto stabilito al capo precedente, a corrispondere al attore la somma di euro Parte_1
50,00 giornalieri per ogni giorno successivo al settimo dalla notificazione della presente sentenza.
3) Condanna la convenuta a corrispondere al condominio attore la somma di euro 37.297,35 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data
Pag. 3 di 4 della sentenza ed interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo.
4) Condanna la convenuta a rifondere la parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro 600,00 per spese ed euro 3000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5) Pone le spese di CTU a carico della convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 16 Gennaio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
Pag. 4 di 4