Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00230/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00801/2025 REG.RIC.
N. 01652/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2025, proposto da
“C CE e Figli Società Semplice”, in persona dei legali rappresentanti p.t.; “C AS e Figli Società Semplice”, in persona del legale rappresentante p.t.; “Immobiliare Giulius S.r.l.”, in persona del legale rappresentante p.t.; “R.A.B. S.r.l.”, in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentati e difesi dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo e Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2025, proposto da
“C CE e Figli Società Semplice”, in persona dei legali rappresentanti p.t.; “C AS e Figli Società Semplice”, in persona del legale rappresentante p.t.; “Immobiliare Giulius S.r.l.”, in persona del legale rappresentante p.t.; “R.A.B. S.r.l.”, in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentati e difesi dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo e Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 801 del 2025:
a – dell’ordinanza del 06.03.2025, successivamente notificata, con la quale il Comune di Battipaglia ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla Via Domodossola;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 79 del 02.01.2025, recante la comunicazione di avvio del procedimento;
c – ove e per quanto occorra, della relazione di sopralluogo prot. n. 80515 del 10.10.2024;
d – ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. n. 73608 del 20.10.2017;
e – di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali..
quanto al ricorso n. 1652 del 2025:
a – dell’ordinanza del 16.07.2025, con la quale il Comune di Battipaglia ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla Via Domodossola;
b – di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia e di Comune di Battipaglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa RA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso iscritto al numero di ruolo generale 801/2025 si impugnano:
a – l’ordinanza del 6 marzo 2025, successivamente notificata, con la quale il Comune di Battipaglia ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla Via Domodossola;
b – ove e per quanto occorra, la nota prot. n. 79 del 2 gennaio 2025, recante la comunicazione di avvio del procedimento;
c – ove e per quanto occorra, la relazione di sopralluogo prot. n. 80515 del 10 ottobre 2024;
d – ove e per quanto occorra, il provvedimento prot. n. 73608 del 20 ottobre 2017.
Le ricorrenti, comproprietarie di unità immobiliari site alla via Domodossola del Comune di Battipaglia, deducono che, all’esito di apposito sopralluogo, la P.A. ha contestato la realizzazione di alcune opere in difformità (diversa altezza della copertura delle rampe, diverso andamento del perimetro esterno delle rampe, incrementi volumetrici), per le quali è stata adottata ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 (prot. n. 73608 del 20 ottobre 2017).
Espongono che, all’esito di un ulteriore sopralluogo, la P.A. ha contestato la realizzazione di ulteriori interventi in difformità (“ sull’impalcato di copertura, già oggetto dell’ordinanza, che costituisce il calpestio del terrazzo scoperto praticabile di alcuni appartamenti posti al primo piano dello stesso edificio, come già individuato dal precedente sopralluogo, è stata realizzata una recinzione alta circa 2,00 m costituita da muretto in muratura con sovrastante pannellatura in acciaio. La predetta recinzione ha suddiviso il terrazzo in 3 parti, una parte racchiude la superficie indicata sub 8 e 10, una la superficie riportata al sub 26 e la terza racchiude la superficie indicata al sub 28, con riferimento alla relazione di sopralluogo prot. 17782 del 09.03.2017 ”) e conseguentemente emesso l’avversata ordinanza, con la quale ha rinnovato il precedente ordine di ripristino, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, e disposto la demolizione, sempre ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, delle ulteriori opere in difformità, da ultimo contestate.
Eccepiscono la violazione dell’art. 9 bis, comma 1 bis, del D.P.R. n. 380/2001, in quanto il Comune ha contestato la realizzazione di alcune opere in “ parziale difformità alla licenza di costruzione n. 19200 del 23.09.1970 e successiva n. 8534 del 28.04.1971 ”, ignorando però che, in seguito a detti titoli edilizi, sono stati rilasciate ulteriori autorizzazioni, rispetto alle quali l’attuale stato dei luoghi risulta conforme.
Rilevano inoltre che la rimozione delle opere in parziale difformità comporterebbe un grave pregiudizio per la parte eseguita in conformità, di talché sarebbe applicabile, al più, il diverso regime meramente sanzionatorio di cui all’art. 34 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001.
Affermano poi che le opere contestate dalla P.A. (sia quelle di cui alla precedente ordinanza, rinnovata con l’avversato provvedimento, sia quelle ulteriori oggetto del recente verbale di sopralluogo) sono riconducibili al regime di “edilizia libera”, trattandosi di interventi pertinenziali “minimi”.
Sostengono che la P.A. avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per reiterare l’ordine di ripristino alla luce della normativa attualmente in vigore e rimarcano che la quantificazione delle superfici difformi non avrebbe dovuto essere effettuata sulla scorta della configurazione catastale, in quanto la documentazione catastale rappresenta un parametro di riferimento per verificare lo stato legittimo solo in assenza del titolo edilizio.
Deducono che l’amministrazione sia tenuta a fornire una congrua motivazione sull’esistenza dell’interesse pubblico che l’ha indotta ad irrogare la sanzione della demolizione, il che nella specie non è avvenuto.
Ancora, rilevano che il provvedimento impugnato non contiene alcuna qualificazione giuridica delle opere contestate, con conseguente illegittimità per difetto assoluto di motivazione.
Infine, ribadiscono che si imponeva una rinnovata valutazione della vicenda ai sensi della nuova disciplina e, in particolare, dell’art. 34 bis e 36 bis del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dal D.L. n. 69/2024, modificato in sede di conversione dalla L. n. 105/2024.
Con il ricorso iscritto al numero di ruolo generale 1652/2025, si impugna poi l’ordinanza del 16 luglio 2025, con la quale il Comune di Battipaglia, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, ha disposto la demolizione di alcune ulteriori difformità riscontrate sulle unità immobiliari di comproprietà delle ricorrenti (“ vi sono 56 mq. circa e mc. 231 realizzati in ampliamento a quanto autorizzato a carico dell’unità riportata al fg. 18 p.lla 105; frazionamento dei locali commerciali con diversa distribuzione interna ”).
Sostengono che tale ordinanza fa seguito a un’istanza di accertamento di conformità depositata da IC CA, respinta con provvedimento del 9 giugno 2025, e che dal verbale di sopralluogo del 10 ottobre 2024, emergono alcune presunte difformità solo sulle unità immobiliari sub 7 e sub 106, non già sulle unità immobiliari sub 1 e sub 105.
Secondo la prospettazione attorea, quindi, il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato: - senza verificare la sussistenza di eventuali difformità, non essendo emersa alcuna difformità sugli immobili sub 1 e sub 105 in sede di sopralluogo in data 10 ottobre 2024; - senza tener conto dello stato legittimo dell’immobile; - senza comunicare l’avvio del procedimento.
Eccepiscono, pertanto, l’illegittimità del provvedimento per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, non avendo la P.A. accertato le contestate difformità; nonché la violazione dell’art. 9 bis, comma 1 bis, del D.P.R. n. 380/2001, in quanto l’attuale stato dei luoghi è conforme ai titoli edilizi rilasciati, e segnatamente: - licenza edilizia del 23 settembre 1970; - licenza edilizia in variante del 28 aprile 1971; - concessione edilizia del 25 gennaio 1993; - concessione edilizia del 4 ottobre 1999.
Eccepiscono, altresì, la violazione dell’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, sostenendo che nella specie sarebbe applicabile, al più, il diverso regime meramente sanzionatorio di cui alla suddetta norma.
Quanto all’intervento in ampliamento, evidenziano che lo stesso è inferiore al 20% del volume complessivo dell’intero fabbricato e pertanto è comunque sottratto a qualsiasi assenso edilizio preventivo.
Quanto al frazionamento dei locali con diversa distribuzione interna, deducono che si tratta interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non hanno comportato un aumento della volumetria originariamente assentita, né mutato la destinazione d’uso, e pertanto sono assoggettati al regime semplificato della c.i.l.a., rispetto al quale potrebbe trovare applicazione unicamente la sanzione pecuniaria.
Ritengono inoltre che sia violato l’obbligo di specifica motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione e sulla qualificazione giuridica delle opere contestate.
Osservano che nella specie si imponeva una valutazione della vicenda ai sensi della nuova disciplina recata dagli artt. 34 bis, 34 ter e 36 bis del D.P.R. n. 380/2001.
Infine, eccepiscono l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
In entrambi i giudizi si è costituito in resistenza il Comune deducendo che, per superare le ingiunzioni di ripristino, è stata proposta SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 34 ter e dell’art. 37 TUE assunta al prot. n. 37201 del 28 aprile 2025, che il Comune ha diffidato e inibito con provvedimento prot. n. 38091 del 15 maggio 2025, contestandosi la sanabilità dei consistenti interventi realizzati con lo strumento della SCIA.
Ha aggiunto che, in data 19 maggio 2025, è stato richiesto permesso di costruire in sanatoria degli abusi, ma anche tale richiesta è stata respinta.
Invero: con nota prot. n. 42433 del 29 maggio 2025, sono stati comunicati motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/1990 (superamento dei limiti volumetrici, assoggettamento alle norme sulla prevenzione degli incendi, mancata attestazione del rispetto delle norme in zona sismica, mancanza dei requisiti di regolarità tributaria e altre carenze documentali); con provvedimento n. 16 prot. n. 45312 del 9 giugno 2025, l’istanza di sanatoria è stata definitivamente respinta, riportandosi ai motivi ostativi già emessi in difetto di osservazioni del privato.
Ha rilevato che, dagli elaborati prodotti in sede di pratica di sanatoria, sono emersi ulteriori abusi presenti nello stabile e precisamente a carico delle unità immobiliari di comproprietà delle ricorrenti identificate ai sub 1 e sub 105 della particella 285, consistenti in “ 56 mq. circa e mc. 231 realizzati in ampliamento a quanto autorizzato a carico dell’unità riportata al fg. 18 p.lla 105; frazionamento dei locali commerciali con diversa distribuzione interna ”, per i quali il Comune di Battipaglia ha emesso ordinanza di demolizione prot. n. 55886 del 16 luglio 2025, ai sensi dell’art. 34 TUE, impugnata con ricorso iscritto al numero di R.G. 1652/2025.
Ha rappresentato che vi è stata ulteriore riproposizione di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria prot. 56530 del 21 luglio 2025, identica alla precedente del 19 maggio2025, già respinta con provvedimento n. 16 prot. n. 45312 del 9 giugno2025 (mai impugnato), sicché anch’essa è stata dichiarata irricevibile e respinta dal Comune di Battipaglia con comunicazione prot. n. 64389 del 18 agosto 2025 e che, da ultimo, in data 1° settembre 2025, i ricorrenti hanno chiesto l’applicazione della fiscalizzazione degli abusi rilevati a carico delle uu.ii. identificate alle plle 285 sub 105 e sub 1 del fabbricato, respinta con provvedimento prot. n. 78677 del 2 ottobre 2025.
Tanto premesso, ha affermato che entrambi i ricorsi proposti siano inammissibili ed improcedibili, laddove:
- quanto al ricorso RG 801/2025:
a) l’abusività delle opere risale ad un’ordinanza di demolizione (2017) mai impugnata;
b) l’abusività delle opere è stata riconosciuta dalla stessa parte destinataria, che ha tentato con SCIA e istanza di permesso di costruire la sanatoria;
c) il rigetto di entrambe le richieste di sanatoria, in uno alla mancata impugnazione nei termini di legge dei relativi dinieghi, esclude che permanga interesse dei ricorrenti alla delibazione di merito della vertenza;
- quanto al ricorso RG 1652/2025:
a) l’abusività delle opere è stata riconosciuta dalla stessa parte destinataria, che ha tentato con istanza di permesso di costruire e istanza di fiscalizzazione la sanatoria;
c) il rigetto di entrambe le richieste di sanatoria, in uno alla mancata impugnazione nei termini di legge dei relativi dinieghi, esclude che permanga interesse dei ricorrenti alla delibazione di merito della vertenza.
Le cause sono state chiamate all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026 ed ivi il legale di parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi, stante l’avvenuto deposito dell’istanza di fiscalizzazione.
All’esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I ricorsi sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, come da dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente.
In limine , occorre disporre la riunione dei ricorsi in trattazione, evidentemente connessi sia sul versante soggettivo che sotto il profilo oggettivo.
Tanto premesso, deve osservarsi che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
In simili ipotesi, il giudice è senz’altro tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse (T.A.R. Campobasso, sez. I, 19/04/2021, n.149; Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Invero, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta mancanza di interesse implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato sez. II, 22/04/2021, n.3260).
In definitiva, i ricorsi sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Stante la natura formale della decisione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
RA PP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO