Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 1783
CASS
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Commissione di delitto non colposo entro il quinquennio dall'entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241

    La Corte di appello ha ritenuto sussistente il presupposto per la revoca dell'indulto, dato che il ricorrente ha commesso un delitto in data 9 marzo 2011, entro il quinquennio dall'entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241, per il quale è stato condannato a due anni e sette mesi di reclusione.

  • Rigettato
    Formazione di cumuli parziali di pene

    La Corte ha rigettato la tesi del ricorrente, affermando che l'art. 657, commi 1 e 4, cod. proc. pen. impone la formazione di cumuli distinti quando la custodia cautelare subita sia posteriore alla commissione del reato per cui deve essere determinata la pena da eseguire. Nel caso di specie, la custodia cautelare era antecedente al 9 marzo 2011, data di commissione del reato più recente, giustificando così un cumulo separato.

  • Rigettato
    Irrevocabilità dell'indulto per formazione di giudicato

    La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, spiegando che la revoca dell'indulto è subordinata alla ricorrenza di un presupposto (commissione di un nuovo reato) che prescinde dalla stabilità del provvedimento di estinzione originario. Tale presupposto è pacificamente sussistente nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 1783
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1783
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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