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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/12/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 3116/2025 R.G. promossa
DA
, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Teresa Bellifemine, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, per essa, Controparte_1 Controparte_2
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Ravasio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto telematico depositato il 23.10.2025, da intendersi integralmente trascritte. Per l'opposta: come da atto telematico depositato il 14.11.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto della citazione e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
L'opponente ha contestato propriamente e formalmente non già la intervenuta cessione del credito portato dal titolo esecutivo (titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e seguenti del d. lgs. n. 385/93 stipulato dalla – dipoi Controparte_3 pacificamente - con , in data 17.12.2008) tra la Controparte_4 Parte_1
cedente e la cessionaria Controparte_5
– dipoi pacificamente – in data 11.04.2018, bensì la carenza di prova della CP_6 CP_1
inclusione del credito precettato tra quelli oggetto della cessione a favore della creditrice procedente, conseguendone l'assenza di titolarità dello stesso in capo alla CP_1
Deve rammentarsi che:
il contratto di cessione di crediti non richiede la forma scritta né ad probationem né ad substantiam,
con la conseguenza che la prova dell'esistenza dello stesso e del suo contenuto – dunque, anche dei singoli crediti ceduti - può essere data liberamente, anche per presunzioni;
secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. Civ. n. 4277/2023 e Cass. Civ. n. 15884/2019).
Ora, nella specie de qua della cessione dei crediti del 11.04.2018 è stata data notizia tramite pubblicazione sul sito della NC d'AL (vd. sub doc. n. 6 fasc. opposta), e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma II (il quale prevede che le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della NC
d'AL nel proprio sito internet della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario … Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione nel sito internet produce gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile), e
5, comma I (il quale statuisce che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Controparte_7 di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai
[...]
sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o
Cont connessi ai crediti ceduti alla . Alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli 58,
commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90,
comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma 2), del d.l. n. 99/2017.
Nel pieno rispetto delle previsioni di cui al citato decreto legge, in effetti sul sito della NC
d'AL si rende pubblico che “In conformità con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato a norma dell'articolo 5 del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante “Disposizioni
urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_4 [...]
(conv. con la Legge n. 121, del 31 luglio 2017), in data 11 aprile 2018 i Commissari Parte_2
Liquidatori della e della entrambe in Controparte_4 Parte_2
liquidazione coatta amministrativa, hanno ceduto alla Parte_3
che li ha acquistati per il tramite e per conto di due Patrimoni Destinati costituiti con il
[...]
medesimo decreto ministeriale, i crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti a ai sensi dell'articolo 3 del Controparte_8
citato D.L. o già retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L., unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti, con le eccezioni indicate dal predetto decreto ministeriale”.
Inoltre, dalla lettura della nota pubblicata sul sito della NC d'AL si evince la natura dei crediti oggetto della cessione del 11.04.2018, individuati per categoria in termini di crediti deteriorati secondo univoca definizione, al cui interno ricomprendere, in assenza di elementi di segno contrario, anche il credito per cui è causa.
In ogni caso, si rileva che la creditrice procedente ha provveduto a dimettere agli atti tanto la comunicazione al in data 28.10.2018, della intervenuta cessione quanto la lista dei crediti Pt_1
oggetto della cessione dell'aprile 2018, dalla cui lettura desumere l'inclusione, fra gli stessi – in assenza di specifica contestazione sul punto del -, di quello vantato nei confronti Pt_1
dell'opponente sotto la voce “finanziamenti” (vd. sub doc. n. 7, 10 fasc. . CP_1
Peraltro, dalla lettura delle stesse missive dimesse in atti dal (vd. sub doc. nn. 4, 5, 7, 8 fasc. Pt_1
opponente), nelle quali quest'ultimo in plurime occasioni ha proposto all'opposta un piano di rientro dalla prolungata esposizione debitoria (risalente all'anno 2016) per cui è causa, si evince chiaramente che l'opponente fosse a cognizione, quantomeno dall'anno 2022, della intervenuta cessione alla opposta del credito maturato in virtù della sottoscrizione del mutuo fondiario e del mancato versamento delle rate ivi prevedute.
Inoltre, le plurime comunicazioni inviate al debitore (vd. sub doc. nn. 3, 4, 8 fasc. opposta) dalla con richiesta di versamento delle rate impagate e dovute in ragione del contratto di CP_1
mutuo del 2008 dimostrano in modo palese la volontà delle opposta di esigerne il pagamento,
circostanza questa che assume necessariamente la valenza di una dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine che, in quanto tale, legittima la pretesa del pagamento dell'intero debito maturato, siccome poi ribadito con la notifica dell'atto di precetto.
La buona fede oggettiva e la correttezza esprimono un canone reciproco, che riguarda entrambe le parti del rapporto
Il rispetto delle regole della correttezza, prescritto dall'art. 1175 c.c., non comporta che il creditore debba agevolare l'esecuzione della prestazione del debitore o comunque renderla meno onerosa di quella pattuita, ma lo obbliga soltanto a non renderla più disagevole o gravosa di quanto secondo buona fede possa attendersi (cfr. Cass. Civ., sez. II, 01.03.2000, n. 2252).
Nella specie, deve rilevarsi la diligenza profusa dalla opposta, di cui costituiscono evidenza i solleciti intervenuti nel corso degli anni, attraverso cui l'opposta ha manifestato uno spirito collaborativo e di correttezza volto alla ricerca di una soluzione concordata di pagamento che potesse essere favorevole per il debitore, cercando di non renderne più gravosa e disagevole la prestazione. Fermo restando, altresì, che l'art. 480, comma 1, c.p.c. non richiede, quale requisito formale a pena di nullità dell'atto di precetto, l'indicazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico eseguito per determinare la somma precettata e che spetta all'opposto, creditore procedente, la prova dell'esistenza del titolo esecutivo azionato e della sua efficacia, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti (cfr. Cass. Civ. n. 15376/2022), nel caso de quo è documentalmente provata la specifica pattuizione di interessi di mora siccome previsto all'art. 6 del contratto di mutuo (vd. sub doc. n. 1 fasc. opposta), di cui l'opposta ha richiesto il pagamento con l'atto di precetto notificato al mutuatario.
Ne consegue, stante le esposte argomentazioni, l'infondatezza delle domande dell'opponente, che vanno reiette.
Segue alla soccombenza la condanna dell'opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese del merito del presente giudizio di opposizione, siccome liquidate in dispositivo secondo il valore medio della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato da ultimo con il D.M. n.
147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta le domande del Pt_1
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- condanna il a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € Pt_1
14.103,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Così deciso in Bergamo il 01.12.2025.
Il Giudice
Dr. Luca Verzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 3116/2025 R.G. promossa
DA
, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Teresa Bellifemine, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, per essa, Controparte_1 Controparte_2
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Ravasio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto telematico depositato il 23.10.2025, da intendersi integralmente trascritte. Per l'opposta: come da atto telematico depositato il 14.11.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto della citazione e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
L'opponente ha contestato propriamente e formalmente non già la intervenuta cessione del credito portato dal titolo esecutivo (titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e seguenti del d. lgs. n. 385/93 stipulato dalla – dipoi Controparte_3 pacificamente - con , in data 17.12.2008) tra la Controparte_4 Parte_1
cedente e la cessionaria Controparte_5
– dipoi pacificamente – in data 11.04.2018, bensì la carenza di prova della CP_6 CP_1
inclusione del credito precettato tra quelli oggetto della cessione a favore della creditrice procedente, conseguendone l'assenza di titolarità dello stesso in capo alla CP_1
Deve rammentarsi che:
il contratto di cessione di crediti non richiede la forma scritta né ad probationem né ad substantiam,
con la conseguenza che la prova dell'esistenza dello stesso e del suo contenuto – dunque, anche dei singoli crediti ceduti - può essere data liberamente, anche per presunzioni;
secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. Civ. n. 4277/2023 e Cass. Civ. n. 15884/2019).
Ora, nella specie de qua della cessione dei crediti del 11.04.2018 è stata data notizia tramite pubblicazione sul sito della NC d'AL (vd. sub doc. n. 6 fasc. opposta), e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma II (il quale prevede che le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della NC
d'AL nel proprio sito internet della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario … Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione nel sito internet produce gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile), e
5, comma I (il quale statuisce che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Controparte_7 di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai
[...]
sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o
Cont connessi ai crediti ceduti alla . Alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli 58,
commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90,
comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma 2), del d.l. n. 99/2017.
Nel pieno rispetto delle previsioni di cui al citato decreto legge, in effetti sul sito della NC
d'AL si rende pubblico che “In conformità con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato a norma dell'articolo 5 del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante “Disposizioni
urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_4 [...]
(conv. con la Legge n. 121, del 31 luglio 2017), in data 11 aprile 2018 i Commissari Parte_2
Liquidatori della e della entrambe in Controparte_4 Parte_2
liquidazione coatta amministrativa, hanno ceduto alla Parte_3
che li ha acquistati per il tramite e per conto di due Patrimoni Destinati costituiti con il
[...]
medesimo decreto ministeriale, i crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti a ai sensi dell'articolo 3 del Controparte_8
citato D.L. o già retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L., unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti, con le eccezioni indicate dal predetto decreto ministeriale”.
Inoltre, dalla lettura della nota pubblicata sul sito della NC d'AL si evince la natura dei crediti oggetto della cessione del 11.04.2018, individuati per categoria in termini di crediti deteriorati secondo univoca definizione, al cui interno ricomprendere, in assenza di elementi di segno contrario, anche il credito per cui è causa.
In ogni caso, si rileva che la creditrice procedente ha provveduto a dimettere agli atti tanto la comunicazione al in data 28.10.2018, della intervenuta cessione quanto la lista dei crediti Pt_1
oggetto della cessione dell'aprile 2018, dalla cui lettura desumere l'inclusione, fra gli stessi – in assenza di specifica contestazione sul punto del -, di quello vantato nei confronti Pt_1
dell'opponente sotto la voce “finanziamenti” (vd. sub doc. n. 7, 10 fasc. . CP_1
Peraltro, dalla lettura delle stesse missive dimesse in atti dal (vd. sub doc. nn. 4, 5, 7, 8 fasc. Pt_1
opponente), nelle quali quest'ultimo in plurime occasioni ha proposto all'opposta un piano di rientro dalla prolungata esposizione debitoria (risalente all'anno 2016) per cui è causa, si evince chiaramente che l'opponente fosse a cognizione, quantomeno dall'anno 2022, della intervenuta cessione alla opposta del credito maturato in virtù della sottoscrizione del mutuo fondiario e del mancato versamento delle rate ivi prevedute.
Inoltre, le plurime comunicazioni inviate al debitore (vd. sub doc. nn. 3, 4, 8 fasc. opposta) dalla con richiesta di versamento delle rate impagate e dovute in ragione del contratto di CP_1
mutuo del 2008 dimostrano in modo palese la volontà delle opposta di esigerne il pagamento,
circostanza questa che assume necessariamente la valenza di una dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine che, in quanto tale, legittima la pretesa del pagamento dell'intero debito maturato, siccome poi ribadito con la notifica dell'atto di precetto.
La buona fede oggettiva e la correttezza esprimono un canone reciproco, che riguarda entrambe le parti del rapporto
Il rispetto delle regole della correttezza, prescritto dall'art. 1175 c.c., non comporta che il creditore debba agevolare l'esecuzione della prestazione del debitore o comunque renderla meno onerosa di quella pattuita, ma lo obbliga soltanto a non renderla più disagevole o gravosa di quanto secondo buona fede possa attendersi (cfr. Cass. Civ., sez. II, 01.03.2000, n. 2252).
Nella specie, deve rilevarsi la diligenza profusa dalla opposta, di cui costituiscono evidenza i solleciti intervenuti nel corso degli anni, attraverso cui l'opposta ha manifestato uno spirito collaborativo e di correttezza volto alla ricerca di una soluzione concordata di pagamento che potesse essere favorevole per il debitore, cercando di non renderne più gravosa e disagevole la prestazione. Fermo restando, altresì, che l'art. 480, comma 1, c.p.c. non richiede, quale requisito formale a pena di nullità dell'atto di precetto, l'indicazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico eseguito per determinare la somma precettata e che spetta all'opposto, creditore procedente, la prova dell'esistenza del titolo esecutivo azionato e della sua efficacia, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti (cfr. Cass. Civ. n. 15376/2022), nel caso de quo è documentalmente provata la specifica pattuizione di interessi di mora siccome previsto all'art. 6 del contratto di mutuo (vd. sub doc. n. 1 fasc. opposta), di cui l'opposta ha richiesto il pagamento con l'atto di precetto notificato al mutuatario.
Ne consegue, stante le esposte argomentazioni, l'infondatezza delle domande dell'opponente, che vanno reiette.
Segue alla soccombenza la condanna dell'opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese del merito del presente giudizio di opposizione, siccome liquidate in dispositivo secondo il valore medio della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato da ultimo con il D.M. n.
147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta le domande del Pt_1
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- condanna il a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € Pt_1
14.103,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Così deciso in Bergamo il 01.12.2025.
Il Giudice
Dr. Luca Verzeni