Art. 1. Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto concesso, ai sensi dell'art 8- bis del regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, alla produzione di determinate varieta' di riso di tipo o profilo indica, si osservano le disposizioni del presente decreto. AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 8- bis del regolamento CEE n. 1418/76 si veda la nota all'art. 1.
- Il D.M. 27 ottobre 1967 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 dicembre 1967.
Nota all' art. 1 :
L'art. 8- bis del regolamento CEE del Consiglio n. 1418/76 del 21 giugno 1976, nella stesura vigente a seguito dell'adozione dei regolamenti CEE n. 1907/87 e n. 3877/87 cosi' recita:
"1. E' istituito un aiuto alla produzione di determinate varieta' di riso del tipo o profilo indica, coltivate nelle zone comunitarie nelle quali il riso del tipo japonica costituisce una parte tradizionale e consistente della produzione risicola.
2. L'importo dell'aiuto e' fissato per ettaro di superficie su cui siano state effettuate le operazioni di semina e di raccolto.
L'aiuto e' erogato limitatamente a talune varieta' di riso del tipo o profilo indica da precisare.
L'aiuto e' concesso per cinque anni, per la prima volta per il riso seminato nella campagna 1987-1988.
3. L'importo dell'aiuto e' stabilito secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2 del trattato.
4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo, con particolare riferimento alle zone di produzione di cui al paragrafo 1, nonche' le caratteristiche morfologiche del riso ammesso a beneficiare dell'aiuto.
5. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'art. 27".
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 8- bis del regolamento CEE n. 1418/76 si veda la nota all'art. 1.
- Il D.M. 27 ottobre 1967 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 dicembre 1967.
Nota all' art. 1 :
L'art. 8- bis del regolamento CEE del Consiglio n. 1418/76 del 21 giugno 1976, nella stesura vigente a seguito dell'adozione dei regolamenti CEE n. 1907/87 e n. 3877/87 cosi' recita:
"1. E' istituito un aiuto alla produzione di determinate varieta' di riso del tipo o profilo indica, coltivate nelle zone comunitarie nelle quali il riso del tipo japonica costituisce una parte tradizionale e consistente della produzione risicola.
2. L'importo dell'aiuto e' fissato per ettaro di superficie su cui siano state effettuate le operazioni di semina e di raccolto.
L'aiuto e' erogato limitatamente a talune varieta' di riso del tipo o profilo indica da precisare.
L'aiuto e' concesso per cinque anni, per la prima volta per il riso seminato nella campagna 1987-1988.
3. L'importo dell'aiuto e' stabilito secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2 del trattato.
4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo, con particolare riferimento alle zone di produzione di cui al paragrafo 1, nonche' le caratteristiche morfologiche del riso ammesso a beneficiare dell'aiuto.
5. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'art. 27".