TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1347/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1347 /2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.01.1960;
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
29.10.1959, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Guarnaccia, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.01.2025, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
ER (VV) in data 05.02.1984, che dall'unione erano nati i figli Per_1
( (RC), 07.10.1984) e ( 05.07.1988), Persona_2 Per_3 Persona_4 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1. autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Roma, Via Fernando Colombo n16, int. 5, in locazione sarà utilizzata esclusivamente della moglie, con tutto quanto in essa contenuto;
3. il marito sig.
, si allontanerà definitivamente dalla casa coniugale portando con sé Parte_2 quanto di sua appartenenza trasferendosi nella abitazione della sua famiglia di origine a ER (VV) in via Filippella snc;
4. i figli maggiorenni Per_5
e sono autonomi economicamente e vivono già da tempo
[...] Persona_6 lontani dall'abitazione dei propri genitori e non necessitano di alcun aiuto economico;
5. i coniugi provvederanno ciascuno al rispettivo mantenimento;
6. dichiarare la separazione inter partes relativamente al matrimonio contratto tra le parti, celebrato a ER (VV) il 05/02/1984 ed ivi trascritto presso il registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune ed ordinare al medesimo Ufficio di Stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del
Comune di ER (VV), dell'anno 1984, parte II, serie A, n. 2);
7. con compensazione integrale delle spese di giudizio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
1347/2025:
- dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in ER (VV) il 05.02.1984; - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di ER (VV) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984, atto n.
2, parte II, serie A);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 19.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1347 /2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.01.1960;
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
29.10.1959, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Guarnaccia, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.01.2025, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
ER (VV) in data 05.02.1984, che dall'unione erano nati i figli Per_1
( (RC), 07.10.1984) e ( 05.07.1988), Persona_2 Per_3 Persona_4 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1. autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Roma, Via Fernando Colombo n16, int. 5, in locazione sarà utilizzata esclusivamente della moglie, con tutto quanto in essa contenuto;
3. il marito sig.
, si allontanerà definitivamente dalla casa coniugale portando con sé Parte_2 quanto di sua appartenenza trasferendosi nella abitazione della sua famiglia di origine a ER (VV) in via Filippella snc;
4. i figli maggiorenni Per_5
e sono autonomi economicamente e vivono già da tempo
[...] Persona_6 lontani dall'abitazione dei propri genitori e non necessitano di alcun aiuto economico;
5. i coniugi provvederanno ciascuno al rispettivo mantenimento;
6. dichiarare la separazione inter partes relativamente al matrimonio contratto tra le parti, celebrato a ER (VV) il 05/02/1984 ed ivi trascritto presso il registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune ed ordinare al medesimo Ufficio di Stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del
Comune di ER (VV), dell'anno 1984, parte II, serie A, n. 2);
7. con compensazione integrale delle spese di giudizio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
1347/2025:
- dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in ER (VV) il 05.02.1984; - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di ER (VV) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984, atto n.
2, parte II, serie A);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 19.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi