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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 160/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Marina Email_1 C.F._1 di Caulonia, alla via Provinciale n.4, presso lo studio dell'avv. Caterina BELCASTRO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti - pec:
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RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato a Locri, via G. Matteotti n. 48, rappresentato e difeso dall' avv.to Dario Cosimo
ADORNATO, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio Per_1
in Roma, rep. 37875/7313, pec: t;
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CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità ex art. 1 l. n. 118/1971, nonché dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
Pag. 1 a 6 RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 18.01.2024,
[...]
ha chiesto l'accertamento del proprio stato di invalidità ai fini del riconoscimento Pt_1
dei benefici di cui all'art. 1 l. n. 118/1971 e dello stato di handicap di cui all'art. 3 comma 3
l. n. 104/1992, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott.ssa
[...]
, in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto. Persona_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che la ricorrente è invalida nella misura del
81% e che è soggetto portatore di handicap di cui all'art. 3 comma 1 l. n. 104/1992.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU nel proprio elaborato, laddove non
è stato adeguatamente considerato il decorso cronico ingravescente delle patologie lamentate.
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Pag. 2 a 6 Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa si Persona_2
evince agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
In tal senso, il CTU all'esito dell'esame obiettivo ha accertato che la ricorrente è affetta da:”1) Codice 9303: artrite reumatoide con cronicizzazzione delle manifestazioni, invalida al 50%; 2) Per analogia di gravità codice 6442: miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II Classe Nyha), invalida al 45%; 3) Per analogia di gravità codice 7205, anchilosi di ginocchio rettilinea, invalida al 25%. 4) Per analogia di gravità codice 7102: acromegalia senza rilevanti limitazioni funzionali, invalida al 11%”; e ha concluso che “la signora e' in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, quale fare la spesa, cucinare, mantenere una propria igiene personale, mantenere una vita di relazione. La ricorrente non ha bisogno di assistenza continua. La rendono invalida all'81%. Queste patologie determinando alla ricorrente uno stato di svantaggio sociale e di emarginazione, ma non assumono connotazioni di gravita'. La signora e' portatrice di Parte_1 handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, come gia' precedentemente riconosciuta dalla commissione medico-legale”.
Rispetto alle conclusioni peritali - non oggetto di osservazioni ai sensi dell'art. 195
c.p.c. - dunque, le critiche mosse all'accertamento non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n.
7341/2004).
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
La parte ricorrente non ha presentato osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, e solo nel presente giudizio ha formulato contestazioni. Allo stesso tempo, parte ricorrente non ha
Pag. 3 a 6 prodotto nuova documentazione medica tale da giustificare una revisione delle considerazioni cliniche di cui alla perizia. Ed infatti, la documentazione medica prodotta in corso di causa
(referto visita reumatologica del 29.06.2023, referto RX colonna dorsale lombosacrale del
27.7.2023 e referto audiogramma del 10.10.2023) risalente tutta al 2023, ovvero a data antecedente al deposito della CTU, non dà luogo all'emersione di alcuna circostanza che comprovi un aggravamento delle condizioni sanitarie.
In tal sede non appare dunque inutile ricordare la distinzione tra la documentazione sopravvenuta ed aggravamento, rilevando che solo quest'ultimo legittima la valutazione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. Del resto, tale ultima e rilevante condizione non è stata neppure allegata dalla parte, che si è limitata unicamente a richiamare per l'intero la documentazione sanitaria sopravvenuta, senza formulare alcuna connessa deduzione in ordine al mutamento in pejus delle condizioni mediche.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Va infatti ricordato che la consulenza tecnica, che, è utile ricordare, non costituisce un mezzo di prova, è diretta unicamente ad integrare l'attività decisoria del giudice, sia in quanto capace di offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi concreti di giudizio. Essa, tuttavia, risulta non esperibile ove siano del tutto carenti, come nel caso in esame, questioni oggetto di specifica critica.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav. n.
2151/2004) le quali peraltro non risultano superate da documentazione sanitaria sopravvenuta.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice
Pag. 4 a 6 indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I,
03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. In conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU con conseguente reiezione della domanda.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto e sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Pag. 5 a 6 Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- rigetta il ricorso;
2.- nulla per le spese;
3.- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con CP_1
separato decreto.
Locri, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
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