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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/07/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 234/2025 promossa da:
- nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]S. SEBASTIANO, n. 9, 33080, C.F._1
ROVEREDO IN PIANO, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHI
ALESSANDRA;
RICORRENTE
contro
- nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) e residente in [...] C.F._2
PORDENONE, rappresentato e difeso dall'Avv. ZANETTE ROMINA;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 1/7/25
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4/2/2025 ha chiesto la Parte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto con in data 11/9/2009 in Roveredo in Piano (PN). Controparte_1
Con comparsa depositata il 26/3/2025 si è costituito in giudizio CP_1
[...]
Le parti hanno concordato sulla domanda di divorzio, ma non sulle relative condizioni.
All'udienza del 29/4/2025 le parti, sentite dal Giudice relatore, hanno chiesto un rinvio per valutare i termini di un possibile accordo alla luce delle indicazioni del Giudice e delle novità emerse nel corso dell'udienza.
All'udienza del 1/7/2025, sostituta dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dato atto di non aver raggiunto un accordo e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, formulando altresì
richiesta congiunta di pronuncia di sentenza non definitiva sullo status.
Con ordinanza, adottati i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015.
Dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza n. 409/2023 pubblicata il 20/6/2023, i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che rivelano il definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice relatore sulle ulteriori domande accessorie, così come stabilito con ordinanza di data 3/7/25.
La regolamentazione delle spese deve essere rinviata alla pronuncia definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e presso il Comune di Roveredo in Piano (PN), in data Controparte_1
11.9.2004;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roveredo in Piano (PN)
di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, numero 3, parte I);
- rimetta la causa in istruttoria come da ordinanza di data 3/7/25;
- riserva all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 8/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 234/2025 promossa da:
- nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]S. SEBASTIANO, n. 9, 33080, C.F._1
ROVEREDO IN PIANO, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHI
ALESSANDRA;
RICORRENTE
contro
- nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) e residente in [...] C.F._2
PORDENONE, rappresentato e difeso dall'Avv. ZANETTE ROMINA;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 1/7/25
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4/2/2025 ha chiesto la Parte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto con in data 11/9/2009 in Roveredo in Piano (PN). Controparte_1
Con comparsa depositata il 26/3/2025 si è costituito in giudizio CP_1
[...]
Le parti hanno concordato sulla domanda di divorzio, ma non sulle relative condizioni.
All'udienza del 29/4/2025 le parti, sentite dal Giudice relatore, hanno chiesto un rinvio per valutare i termini di un possibile accordo alla luce delle indicazioni del Giudice e delle novità emerse nel corso dell'udienza.
All'udienza del 1/7/2025, sostituta dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dato atto di non aver raggiunto un accordo e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, formulando altresì
richiesta congiunta di pronuncia di sentenza non definitiva sullo status.
Con ordinanza, adottati i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015.
Dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza n. 409/2023 pubblicata il 20/6/2023, i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che rivelano il definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice relatore sulle ulteriori domande accessorie, così come stabilito con ordinanza di data 3/7/25.
La regolamentazione delle spese deve essere rinviata alla pronuncia definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e presso il Comune di Roveredo in Piano (PN), in data Controparte_1
11.9.2004;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roveredo in Piano (PN)
di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, numero 3, parte I);
- rimetta la causa in istruttoria come da ordinanza di data 3/7/25;
- riserva all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 8/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa