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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/12/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1705/2024
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Perrini e Rossella Farnelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari, alla Via F. Turati n. 11/C, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Dario De Serio Controparte_1 C.F._1
e RA AB TI ed elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Gobetti n. 18, giusta mandato in atti - APPELLATA – pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 08.03.2022, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Bari, l' per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, sia Parte_1 all'interno dell'appartamento di sua proprietà, sia dell'annesso locale seminterrato, sito in Modugno, alla via Giosuè Carducci n. 35; danni che quantificava in complessivi € 24.184,73.
Assumeva l'attrice che da diversi anni i beni di sua proprietà erano affetti da infiltrazioni di acqua che avevano causato: “(…) anche all'esterno del fabbricato, la comparsa di macchie sui rivestimenti in marmo che ricoprono la parte inferiore della parete (c.d. “zoccolatura”), nonché il distacco dell'intonaco della facciata, mentre, all'interno del piano seminterrato, si constatava la consueta presenza di pavimentazione bagnata e pareti umide che comportava il distacco dell'intonaco da queste ultime” (cfr. atto di citazione, pag. 2).
Deduceva ancora l'attrice che, essendo ignara delle cause delle infiltrazioni, aveva anche realizzato:
“(…) (al di sotto del piano calpestabile a quota stradale e a ridosso della parete esterna controterra interessata dal fenomeno infiltrativo) - a propria cura e spese e previo nullaosta del Comune di
Modugno del 05/08/2021 prot. n.29798 e successiva SCIA del 15/09/2021 prot. n.6.11.0-782 - un vespaio verticale, circostanza per la quale si rendevano necessari lavori di scavo nell'area del marciapiede prospiciente il fabbricato, che l'attrice era stata costretta a divellere per l'occasione” (cfr. ibidem).
Sempre secondo la prospettazione dei fatti illustrati dalla , nel corso dei lavori di scavo per CP_1 la realizzazione del vespaio, ad una profondità di circa un metro dal piano calpestabile, si presentava una perdita di acqua da una tubazione, motivo per cui venivano immediatamente contattati i tecnici dell'AQP S.p.A. i quali, recatisi sul posto, constatavano ed affermavano che la fuoriuscita di acqua derivava dalla rottura del tronco principale della rete pubblica di acqua potabile di proprietà dell'Ente idrico.
Nel corso del sopralluogo in questione, i suddetti tecnici, dopo aver individuato il tratto danneggiato, provvedevano alla sostituzione, con un manicotto, della tubazione danneggiata.
Nel prosieguo della narrazione, l'attuale appellata allegava che, quantificati in € 24.184,73, i danni subiti, tentava di definire stragiudizialmente la vertenza con l' ma, poiché, il tentativo Parte_1
pagina 2 di 7 risultava vano, si vedeva costretta a rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere la tutela dei propri diritti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'A.Q.P. S.p.A. che contestava le richieste formulate dalla allora attrice, negando ogni responsabilità sulla causa delle infiltrazioni d'acqua, e chiedeva il rigetto della domanda.
Il giudizio di primo grado veniva istruito, essenzialmente, sulla base di una consulenza tecnica di ufficio, il cui perito accertava l'esistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati dalla e CP_1 la perdita d'acqua della condotta di proprietà dell'Ente idrico.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 4800/2024, accoglieva la domanda attorea e condannava la
Società convenuta al pagamento, in favore della ed a titolo di risarcimento danni, della CP_1 somma di € 10.700,00, oltre accessori ed oltre spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'A.Q.P. S.p.A,, instando per la sua riforma e chiedendo di: “…riconoscere la correità dei coefficienti causali accertati dal CTU, secondo la loro prevalente incidenza nella loro determinazione del danno causato rispettivamente all'immobile dell'attrice e, conseguentemente, in proporzione al solo aggravamento riconosciuto in capo all'AQP
SpA determinare la misura del danno con riduzione proporzionale all'aggravamento del danno accertato dal CTU a carico di AQP SpA in favore dell'attrice nella misura del 50% o di quell'altra misura che il Collegio riterrà equa e di giustizia..”: con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Più specificatamente, l' ha evidenziato che il CTU ha accertato, altresì, che: “(…) le cause CP_2 che hanno provocato i danneggiamenti presenti nel vano visitato, hanno la loro origine principalmente da infiltrazioni di acque meteoriche in gran parte provenienti dal marciapiede superiore e dall'ammasso stradale, convinzione avvalorata dall'osservazione delle fotografie versate in atti che mostrano lo stato di manutenzione sia del marciapiede sia della sede stradale antecedente la realizzazione dell'intercapedine da parte dell'attrice e dei lavori eseguiti da AQP sul proprio tronco idrico” (cfr. appello, pag. 4).
In conseguenza, l'appellante ha eccepito la non corretta applicazione, alla fattispecie in esame, dell'art. 2051 c.c., in quanto il Tribunale gli avrebbe addebitato l'intera responsabilità dei danni da infiltrazioni d'acqua senza tenere conto degli: “(…) altri fenomeni di portata ampia, che sicuramente hanno avuto
pagina 3 di 7 più incisività ed efficacia nell'azione di danneggiamento alla struttura dell'immobile rispetto alla paventata perdita idrica della condotta perdente” (cfr. appello, pag. 7).
Per tali ragioni, l' appellante ha concluso sostenendo che: “(…) si può senza remore ed CP_2 incertezze, sostenere e confermare che l'avanzato stato di degrado, interno ed esterno, di tutto
l'immobile non è assolutamente riferibile alle conseguenze di un'occasionale rottura della condotta idrica stradale, denunciata dall'attore e prontamente riparata da AQP SpA. L'occasionale e accidentale perdita della rete idrica, deve considerarsi un evento estemporaneo che ha debolmente aggravato il danno preesistente di cui era affetto l'immobile, mentre lo stato in cui versa l'immobile altro non è che la conseguenza della totale assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria che si protrae da decenni” (cfr. appello, pag. 10).
Si è costituita in giudizio la la quale, pregiudizialmente ha eccepito la nullità della notifica CP_1 dell'appello in quanto tutti gli allegati alla PEC trasmessa ai difensori di ella sono mere CP_1 scansioni in formato “.PDF” prive, tuttavia, della firma digitale.
Inoltre, il messaggio PEC di notifica dell'appello, sempre a detta dell'appellata, conterrebbe, nell'oggetto del messaggio, una dizione non corretta;
la relazione di notifica non contiene il codice fiscale della parte per la quale viene effettuata la notifica;
nel costituirsi in giudizio, l'appellante non ha depositato il messaggio originale (la busta) contenente gli atti notificati.
Tali omissioni e/o errori delineerebbero una ipotesi di nullità della notifica.
Nel merito, la contesta l'appello e chiede la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Vanno, preliminarmente, delibate le eccezioni di nullità della notifica dell'appello e della sua notifica, che sono palesemente infondate e vanno, conseguentemente, rigettate.
Ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., la costituzione in giudizio del convenuto sana i vizi di nullità della citazione, con efficacia ex nunc.
Nel caso di specie, la si è costituita tempestivamente in giudizio ed ha assunto netta CP_1 posizione su tutti i motivi di appello.
Ne consegue che, pur volendo prescindere dalle condivisibili deduzioni dell'A.Q.P. S.p.A. esposte nelle note di trattazione scritta, redatte per l'udienza del 23.4.2025, il comportamento processuale dell'appellante ha sanato l'eventuale nullità della notifica.
Ciò premesso, si può passare all'esame dell'unico motivo di appello, sollevato dall' , che è CP_2
pagina 4 di 7 fondato e va accolto.
Ai fini della disamina del gravame, occorre richiamare la C.T.U. e le valutazioni esposte dal consulente in relazione al quesito postogli dal Tribunale.
Ebbene, effettivamente il C.T.U. ha rilevato che: “…Circa le cause che hanno provocato i danneggiamenti effettivamente presenti nel vano visitato, è parere del C.T.U. che essi derivino da infiltrazioni di acque meteoriche in gran parte provenienti dal marciapiede superiore e dall'ammasso stradale;
tale convinzione è avvalorata dall'osservazione delle fotografie (versate in atti) che mostrano lo stato di manutenzione sia del marciapiede sia della sede stradale antecedente alla realizzazione dell'intercapedine da parte dell'attrice e dei lavori eseguiti da AQP sul proprio tronco idrico: si rilevano chiaramente rotture ramificate sia della pavimentazione del marciapiede sia del manto stradale che non sembrano essersi prodotte in tempi brevi, ma createsi nel corso di molti anni di mancata manutenzione. Quanto sopra trova riscontro anche nella osservazione dello stato in cui si trova il solaio di copertura del vano interrato il quale è apparso interessato da degrado strutturale provocato dalla permanenza, per periodi molto lunghi, in ambiente saturo di umidità (…)” (cfr. perizia d'ufficio, pagg. 8 e 9).
Il perito d'ufficio ha, poi, evidenziato che: “(…) le cause che hanno determinato principalmente lo stato di degrado per umidità del locale seminterrato di proprietà e dei paramenti verticali CP_1 perimetrali sono individuabili principalmente nelle acque di circolazione all'interno del terreno circostante le fondazioni del fabbricato, non adeguatamente protette con opere capaci di contrastare la situazione odierna ed impedire la risalita per capillarità nelle murature, frutto anche e soprattutto delle edificazioni e dell'urbanizzazione avvenute nell'ultimo mezzo secolo” (cfr. pag. 9).
Cionondimeno, nella determinazione dei danni per cui è causa, sempre secondo il C.T.U.: “(…) non può certamente negarsi che la perdita dalla tubazione idrica riparata nel 2021 abbia contribuito a peggiorare repentinamente lo stato del locale seminterrato, ma ad essa non sembra possa ascriversi
l'intera responsabilità dello stato generale. E' opinione del sottoscritto C.T.U., quindi, che la perdita verificatasi dal tronco di competenza dell'AQP possa aver inciso solo ed esclusivamente sull'ammaloramento del locale interrato indirettamente, aumentando lo stato di saturazione del terreno circostante e di fondazione e favorendo il prodursi di infiltrazioni e umidità sui muri perimetrali e sul pavimento” (cfr. pagg. 9 e 10).
pagina 5 di 7 Sulla base di tali attestazioni, va, però, evidenziato che il nominato C.T.U., nel quantificare il danno lamentato dalla , non ha tenuto conto della concorrente responsabilità dei diversi fattori su CP_1 indicati.
Ragion per cui, fondatamente, l'Ente idrico appellante ha sostenuto che: “.. all' Parte_1
può riconoscersi soltanto una circoscritta corresponsabilità notevolmente ridotta, da individuarsi
[...] nel solo aggravamento che ne può essere derivato……attribuendogli ….il solo 50% della responsabilità del danno, pari ad € 5.300 rispetto alla quantificazione operata dal Perito di Ufficio…” ed ha quindi, concluso chiedendo che fosse riconosciuto in capo ad essa appellante solo l'aggravamento del danno: “….in favore dell'attrice nella misura del 50% o di quell'altra misura che il
Collegio riterrà equa e di giustizia” (cfr. pag. 11).
Alla luce delle emergenze processuali, pertanto, questa Corte ritiene che il concorso eziologico della rottura della tubazione di proprietà dell'A.Q.P. S.p.A. possa essere quantificata nella misura del 50% del totale stimato dal CTU, in considerazione del fatto che la detta rottura ha concorso, senza dubbio:
“….a peggiorare repentinamente lo stato del locale seminterrato”.
Conclusivamente, l'appello va accolto per quanto di ragione e l'A.Q.P. S.p.A., in persona del legale rappresentante, va condannata al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno, della somma di € 5.350,00, pari al 50% delle somme quantificate dal C.T.U., sul cui ammontare complessivo non vi è stata contestazione alcuna.
Considerando la causa nel complesso, il pur parziale accoglimento del gravame, comporta che le spese del doppio grado di giudizio, compensate per la metà in ragione della presente pronuncia, vengano poste a carico dell'A.Q.P. S.p.A., in virtù del generale principio di soccombenza, e vadano quantificate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi della tariffa ex D.M. 55/2014, attesa la linearità e semplicità delle questioni trattate e l'attività difensiva svolta dalle parti, con esclusione della fase istruttoria, per il solo grado di appello.
Le spese di C.T.U., invece, restano a totale carico dell'appellante, atteso che l'accertamento tecnico si è reso necessario al fine di accertare la sua responsabilità, ancorché concorrente, nella determinazione dell'occorso.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto pagina 6 di 7 dall' in persona del legale rappresentante, nei confronti di Parte_1 CP_1
, per la riforma della sentenza n. 4800/2024, resa dal Tribunale di Bari in data 25/11/2024, così
[...] provvede:
1) accoglie l'appello, per quanto di ragione, e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento, in Parte_1 favore di , della somma di € 5.350,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi Controparte_1 legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda;
2) condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che, Parte_1 compensate per la metà, vengono liquidate, per il primo grado di giudizio, in € 180,00 per esborsi ed
€ 1.270,00 per compensi e, per il presente grado, in € 190, per esborsi ed € 992,00;
3) Pone definitivamente a carico del l' le spese di C.T.U., come liquidate in Parte_1 primo grado.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 01 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere ausiliario relatore
Avv. Lucia Sardone
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1705/2024
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Perrini e Rossella Farnelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari, alla Via F. Turati n. 11/C, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Dario De Serio Controparte_1 C.F._1
e RA AB TI ed elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Gobetti n. 18, giusta mandato in atti - APPELLATA – pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 08.03.2022, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Bari, l' per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, sia Parte_1 all'interno dell'appartamento di sua proprietà, sia dell'annesso locale seminterrato, sito in Modugno, alla via Giosuè Carducci n. 35; danni che quantificava in complessivi € 24.184,73.
Assumeva l'attrice che da diversi anni i beni di sua proprietà erano affetti da infiltrazioni di acqua che avevano causato: “(…) anche all'esterno del fabbricato, la comparsa di macchie sui rivestimenti in marmo che ricoprono la parte inferiore della parete (c.d. “zoccolatura”), nonché il distacco dell'intonaco della facciata, mentre, all'interno del piano seminterrato, si constatava la consueta presenza di pavimentazione bagnata e pareti umide che comportava il distacco dell'intonaco da queste ultime” (cfr. atto di citazione, pag. 2).
Deduceva ancora l'attrice che, essendo ignara delle cause delle infiltrazioni, aveva anche realizzato:
“(…) (al di sotto del piano calpestabile a quota stradale e a ridosso della parete esterna controterra interessata dal fenomeno infiltrativo) - a propria cura e spese e previo nullaosta del Comune di
Modugno del 05/08/2021 prot. n.29798 e successiva SCIA del 15/09/2021 prot. n.6.11.0-782 - un vespaio verticale, circostanza per la quale si rendevano necessari lavori di scavo nell'area del marciapiede prospiciente il fabbricato, che l'attrice era stata costretta a divellere per l'occasione” (cfr. ibidem).
Sempre secondo la prospettazione dei fatti illustrati dalla , nel corso dei lavori di scavo per CP_1 la realizzazione del vespaio, ad una profondità di circa un metro dal piano calpestabile, si presentava una perdita di acqua da una tubazione, motivo per cui venivano immediatamente contattati i tecnici dell'AQP S.p.A. i quali, recatisi sul posto, constatavano ed affermavano che la fuoriuscita di acqua derivava dalla rottura del tronco principale della rete pubblica di acqua potabile di proprietà dell'Ente idrico.
Nel corso del sopralluogo in questione, i suddetti tecnici, dopo aver individuato il tratto danneggiato, provvedevano alla sostituzione, con un manicotto, della tubazione danneggiata.
Nel prosieguo della narrazione, l'attuale appellata allegava che, quantificati in € 24.184,73, i danni subiti, tentava di definire stragiudizialmente la vertenza con l' ma, poiché, il tentativo Parte_1
pagina 2 di 7 risultava vano, si vedeva costretta a rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere la tutela dei propri diritti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'A.Q.P. S.p.A. che contestava le richieste formulate dalla allora attrice, negando ogni responsabilità sulla causa delle infiltrazioni d'acqua, e chiedeva il rigetto della domanda.
Il giudizio di primo grado veniva istruito, essenzialmente, sulla base di una consulenza tecnica di ufficio, il cui perito accertava l'esistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati dalla e CP_1 la perdita d'acqua della condotta di proprietà dell'Ente idrico.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 4800/2024, accoglieva la domanda attorea e condannava la
Società convenuta al pagamento, in favore della ed a titolo di risarcimento danni, della CP_1 somma di € 10.700,00, oltre accessori ed oltre spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'A.Q.P. S.p.A,, instando per la sua riforma e chiedendo di: “…riconoscere la correità dei coefficienti causali accertati dal CTU, secondo la loro prevalente incidenza nella loro determinazione del danno causato rispettivamente all'immobile dell'attrice e, conseguentemente, in proporzione al solo aggravamento riconosciuto in capo all'AQP
SpA determinare la misura del danno con riduzione proporzionale all'aggravamento del danno accertato dal CTU a carico di AQP SpA in favore dell'attrice nella misura del 50% o di quell'altra misura che il Collegio riterrà equa e di giustizia..”: con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Più specificatamente, l' ha evidenziato che il CTU ha accertato, altresì, che: “(…) le cause CP_2 che hanno provocato i danneggiamenti presenti nel vano visitato, hanno la loro origine principalmente da infiltrazioni di acque meteoriche in gran parte provenienti dal marciapiede superiore e dall'ammasso stradale, convinzione avvalorata dall'osservazione delle fotografie versate in atti che mostrano lo stato di manutenzione sia del marciapiede sia della sede stradale antecedente la realizzazione dell'intercapedine da parte dell'attrice e dei lavori eseguiti da AQP sul proprio tronco idrico” (cfr. appello, pag. 4).
In conseguenza, l'appellante ha eccepito la non corretta applicazione, alla fattispecie in esame, dell'art. 2051 c.c., in quanto il Tribunale gli avrebbe addebitato l'intera responsabilità dei danni da infiltrazioni d'acqua senza tenere conto degli: “(…) altri fenomeni di portata ampia, che sicuramente hanno avuto
pagina 3 di 7 più incisività ed efficacia nell'azione di danneggiamento alla struttura dell'immobile rispetto alla paventata perdita idrica della condotta perdente” (cfr. appello, pag. 7).
Per tali ragioni, l' appellante ha concluso sostenendo che: “(…) si può senza remore ed CP_2 incertezze, sostenere e confermare che l'avanzato stato di degrado, interno ed esterno, di tutto
l'immobile non è assolutamente riferibile alle conseguenze di un'occasionale rottura della condotta idrica stradale, denunciata dall'attore e prontamente riparata da AQP SpA. L'occasionale e accidentale perdita della rete idrica, deve considerarsi un evento estemporaneo che ha debolmente aggravato il danno preesistente di cui era affetto l'immobile, mentre lo stato in cui versa l'immobile altro non è che la conseguenza della totale assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria che si protrae da decenni” (cfr. appello, pag. 10).
Si è costituita in giudizio la la quale, pregiudizialmente ha eccepito la nullità della notifica CP_1 dell'appello in quanto tutti gli allegati alla PEC trasmessa ai difensori di ella sono mere CP_1 scansioni in formato “.PDF” prive, tuttavia, della firma digitale.
Inoltre, il messaggio PEC di notifica dell'appello, sempre a detta dell'appellata, conterrebbe, nell'oggetto del messaggio, una dizione non corretta;
la relazione di notifica non contiene il codice fiscale della parte per la quale viene effettuata la notifica;
nel costituirsi in giudizio, l'appellante non ha depositato il messaggio originale (la busta) contenente gli atti notificati.
Tali omissioni e/o errori delineerebbero una ipotesi di nullità della notifica.
Nel merito, la contesta l'appello e chiede la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Vanno, preliminarmente, delibate le eccezioni di nullità della notifica dell'appello e della sua notifica, che sono palesemente infondate e vanno, conseguentemente, rigettate.
Ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., la costituzione in giudizio del convenuto sana i vizi di nullità della citazione, con efficacia ex nunc.
Nel caso di specie, la si è costituita tempestivamente in giudizio ed ha assunto netta CP_1 posizione su tutti i motivi di appello.
Ne consegue che, pur volendo prescindere dalle condivisibili deduzioni dell'A.Q.P. S.p.A. esposte nelle note di trattazione scritta, redatte per l'udienza del 23.4.2025, il comportamento processuale dell'appellante ha sanato l'eventuale nullità della notifica.
Ciò premesso, si può passare all'esame dell'unico motivo di appello, sollevato dall' , che è CP_2
pagina 4 di 7 fondato e va accolto.
Ai fini della disamina del gravame, occorre richiamare la C.T.U. e le valutazioni esposte dal consulente in relazione al quesito postogli dal Tribunale.
Ebbene, effettivamente il C.T.U. ha rilevato che: “…Circa le cause che hanno provocato i danneggiamenti effettivamente presenti nel vano visitato, è parere del C.T.U. che essi derivino da infiltrazioni di acque meteoriche in gran parte provenienti dal marciapiede superiore e dall'ammasso stradale;
tale convinzione è avvalorata dall'osservazione delle fotografie (versate in atti) che mostrano lo stato di manutenzione sia del marciapiede sia della sede stradale antecedente alla realizzazione dell'intercapedine da parte dell'attrice e dei lavori eseguiti da AQP sul proprio tronco idrico: si rilevano chiaramente rotture ramificate sia della pavimentazione del marciapiede sia del manto stradale che non sembrano essersi prodotte in tempi brevi, ma createsi nel corso di molti anni di mancata manutenzione. Quanto sopra trova riscontro anche nella osservazione dello stato in cui si trova il solaio di copertura del vano interrato il quale è apparso interessato da degrado strutturale provocato dalla permanenza, per periodi molto lunghi, in ambiente saturo di umidità (…)” (cfr. perizia d'ufficio, pagg. 8 e 9).
Il perito d'ufficio ha, poi, evidenziato che: “(…) le cause che hanno determinato principalmente lo stato di degrado per umidità del locale seminterrato di proprietà e dei paramenti verticali CP_1 perimetrali sono individuabili principalmente nelle acque di circolazione all'interno del terreno circostante le fondazioni del fabbricato, non adeguatamente protette con opere capaci di contrastare la situazione odierna ed impedire la risalita per capillarità nelle murature, frutto anche e soprattutto delle edificazioni e dell'urbanizzazione avvenute nell'ultimo mezzo secolo” (cfr. pag. 9).
Cionondimeno, nella determinazione dei danni per cui è causa, sempre secondo il C.T.U.: “(…) non può certamente negarsi che la perdita dalla tubazione idrica riparata nel 2021 abbia contribuito a peggiorare repentinamente lo stato del locale seminterrato, ma ad essa non sembra possa ascriversi
l'intera responsabilità dello stato generale. E' opinione del sottoscritto C.T.U., quindi, che la perdita verificatasi dal tronco di competenza dell'AQP possa aver inciso solo ed esclusivamente sull'ammaloramento del locale interrato indirettamente, aumentando lo stato di saturazione del terreno circostante e di fondazione e favorendo il prodursi di infiltrazioni e umidità sui muri perimetrali e sul pavimento” (cfr. pagg. 9 e 10).
pagina 5 di 7 Sulla base di tali attestazioni, va, però, evidenziato che il nominato C.T.U., nel quantificare il danno lamentato dalla , non ha tenuto conto della concorrente responsabilità dei diversi fattori su CP_1 indicati.
Ragion per cui, fondatamente, l'Ente idrico appellante ha sostenuto che: “.. all' Parte_1
può riconoscersi soltanto una circoscritta corresponsabilità notevolmente ridotta, da individuarsi
[...] nel solo aggravamento che ne può essere derivato……attribuendogli ….il solo 50% della responsabilità del danno, pari ad € 5.300 rispetto alla quantificazione operata dal Perito di Ufficio…” ed ha quindi, concluso chiedendo che fosse riconosciuto in capo ad essa appellante solo l'aggravamento del danno: “….in favore dell'attrice nella misura del 50% o di quell'altra misura che il
Collegio riterrà equa e di giustizia” (cfr. pag. 11).
Alla luce delle emergenze processuali, pertanto, questa Corte ritiene che il concorso eziologico della rottura della tubazione di proprietà dell'A.Q.P. S.p.A. possa essere quantificata nella misura del 50% del totale stimato dal CTU, in considerazione del fatto che la detta rottura ha concorso, senza dubbio:
“….a peggiorare repentinamente lo stato del locale seminterrato”.
Conclusivamente, l'appello va accolto per quanto di ragione e l'A.Q.P. S.p.A., in persona del legale rappresentante, va condannata al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno, della somma di € 5.350,00, pari al 50% delle somme quantificate dal C.T.U., sul cui ammontare complessivo non vi è stata contestazione alcuna.
Considerando la causa nel complesso, il pur parziale accoglimento del gravame, comporta che le spese del doppio grado di giudizio, compensate per la metà in ragione della presente pronuncia, vengano poste a carico dell'A.Q.P. S.p.A., in virtù del generale principio di soccombenza, e vadano quantificate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi della tariffa ex D.M. 55/2014, attesa la linearità e semplicità delle questioni trattate e l'attività difensiva svolta dalle parti, con esclusione della fase istruttoria, per il solo grado di appello.
Le spese di C.T.U., invece, restano a totale carico dell'appellante, atteso che l'accertamento tecnico si è reso necessario al fine di accertare la sua responsabilità, ancorché concorrente, nella determinazione dell'occorso.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto pagina 6 di 7 dall' in persona del legale rappresentante, nei confronti di Parte_1 CP_1
, per la riforma della sentenza n. 4800/2024, resa dal Tribunale di Bari in data 25/11/2024, così
[...] provvede:
1) accoglie l'appello, per quanto di ragione, e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento, in Parte_1 favore di , della somma di € 5.350,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi Controparte_1 legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda;
2) condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che, Parte_1 compensate per la metà, vengono liquidate, per il primo grado di giudizio, in € 180,00 per esborsi ed
€ 1.270,00 per compensi e, per il presente grado, in € 190, per esborsi ed € 992,00;
3) Pone definitivamente a carico del l' le spese di C.T.U., come liquidate in Parte_1 primo grado.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 01 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere ausiliario relatore
Avv. Lucia Sardone
pagina 7 di 7