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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/12/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 865/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CHECH Parte_1 C.F._1
NA
E
AL UC (C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. MORISCO C.F._2
SIMONA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni indicate nelle congiunte depositare il 20.10.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 08/12/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 181, anno 1996), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del 29/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte. Dall'unione della coppia è nata la figlia (il 31/07/2007). Per_1
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole, “fatta eccezione per il trasferimento immobiliare, mancando i requisiti richiesti dalla legge;
tale patto di trasferimento potrà pertanto avere soltanto effetti obbligatori”.
Con le note congiunte depositare il 20.10.2025, le parti hanno modificato la pattuizione fatta oggetto di censura da parte del P.M. mutandone la natura da reale a obbligatoria.
Ebbene, deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come modificate all'udienza del
29/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Anche a fronte della modifica alle condizioni di cui si è detto sopra, la domanda congiunta merita accoglimento indicando compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi e non ponendosi in alcun modo in contrasto con norme di legge, tenuto anche conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 181, anno 1996), contratto tra
, in data 08/12/1996; Parte_2
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così modificate con le note depositate il 20.10.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CHECH Parte_1 C.F._1
NA
E
AL UC (C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. MORISCO C.F._2
SIMONA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni indicate nelle congiunte depositare il 20.10.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 08/12/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 181, anno 1996), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del 29/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte. Dall'unione della coppia è nata la figlia (il 31/07/2007). Per_1
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole, “fatta eccezione per il trasferimento immobiliare, mancando i requisiti richiesti dalla legge;
tale patto di trasferimento potrà pertanto avere soltanto effetti obbligatori”.
Con le note congiunte depositare il 20.10.2025, le parti hanno modificato la pattuizione fatta oggetto di censura da parte del P.M. mutandone la natura da reale a obbligatoria.
Ebbene, deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come modificate all'udienza del
29/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Anche a fronte della modifica alle condizioni di cui si è detto sopra, la domanda congiunta merita accoglimento indicando compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi e non ponendosi in alcun modo in contrasto con norme di legge, tenuto anche conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 181, anno 1996), contratto tra
, in data 08/12/1996; Parte_2
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così modificate con le note depositate il 20.10.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti