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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente
CERVALE MARIA CRISTINA, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 589/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 29/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 85632 BOLLO AUTO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante della SO.G.E.T. si riporta al ricorso in appello e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: Il rappresentante del contribuente si riporta alla comparsa di costituzione e chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 aprile 2024 il contribuente Resistente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo sulla vettura targata Targa_1 di sua proprietà, emesso dalla SO.G.E.T. Spa per la somma complessiva € 447,80 (notificato il 4 marzo 2024), riguardante il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'annualità 2009.
Nell'impugnativa si prospettava l'illegittimità dell'atto in ragione della preclusione normativa prevista dall'art. 86, d.P.R. n. 602/73 (trattandosi di bene strumentale all'attività professionale del ricorrente) e dell'estinzione del credito azionato per intervenuta prescrizione.
In data 12 giugno 2024 la SO.G.E.T. S.p.a. si costituiva in giudizio, insistendo per la correttezza del proprio operato e per il rigetto del ricorso proposto.
Con sentenza n. 29/2025 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila, pubblicata il
22 gennaio 2025, la Corte adìta accoglieva il ricorso sia perchè parte resistente non aveva fornito adeguata documentazione circa la prospettata estinzione del diritto tributario vantato dalla Regione Abruzzo, non avendo depositato il prodromico avviso di accertamento n. 931029677696, asseritamente notificato al contribuente in data 29 gennaio 2019 e spedito il "18 dicembre 2028" (rectius, 18 dicembre 2018) sia perchè le circostanze relative alla disabilità del contribuente ed alla finalità strumentale del bene rispetto all'esercizio della professione erano state provate in sede di giudizio di primo grado mediante offerta in valutazione della seguente documentazione: libretto di circolazione, tessera di riconoscimento dell'iscrizione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, copia del contrassegno di disabilità e relativa documentazione sanitaria. In ragione della natura della controversia (riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica) e del mancato adempimento all'onere sopra indicato da parte del ricorrente, le spese del giudizio venivano compensate.
La SO.G.E.T. Spa ha proposto appello avverso la sopra citata decisione sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle già esposte in primo grado, provvedendo però al deposito della copia di avviso di accertamento n. 931029677696 del "31.12.2028" (rectius, 31 dicembre 2018), notificato il 29 gennaio 2019. All'udienza del 22 gennaio 2026, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto la SO.G.E.T. Spa, con l'atto di appello, insista nelle proprie ragioni, i motivi di gravame non meritano di essere accolti sia perché, e come già rilevato correttamente dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila, si ritengono sussistenti i requisiti della strumentalità del bene e della disabilità del contribuente, sia perchè la società appellante non ha depositato in primo grado, nei modi e termini di rito,
l'atto prodromico, ossia l'avviso di accertamento notificato che avrebbe consentito di verificare le argomentazioni relative all'invocata interruzione della prescrizione.
Ai sensi dell'art. 58, d.lgs. n. 546/1992, di regola in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie, l'appellante non ha provato la impossibilità di non aver potuto produrre prima - ossia nel giudizio di primo grado - l'avviso di accertamento de quo, limitandosi a depositare il documento in giudizio senza alcuna specifica motivazione in merito al ritardo. Ciò fa ritenere che la copia dell'avviso avrebbe potuto essere prodotta in primo grado nei modi e termini di rito. In proposito, rispetto alla notificazione degli atti tributari non appare configurabile, sul piano logico, nè l'ipotesi in cui il documento venga ad esistenza successivamente allo spirare dei termini per le deduzioni istruttorie del giudizio di primo grado in cui è in contestazione l'atto notificato, né quella in cui l'amministrazione venga a conoscenza della sua esistenza solo dopo che sia maturata detta preclusione (da ultimo, Corte cost., 27 marzo 2025, n. 36).
A ciò si aggiunga che sussiste una incongruenza di date indicate nell'atto di appello con riferimento alla data della notifica (più volte dalla SO.G.E.T. Spa è citata la data del 18 dicembre 2028); e ancora, nelle conclusioni dell'atto di appello, si chiede la integrale riforma "della sentenza n. 297/2023 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Teramo e depositata in data 29.12.2023" che nulla a che fare con il giudizio che ci occupa.
Parimenti, non può essere accolto l'appello incidentale proposto dal contribuente in merito alle spese del giudizio di primo grado, condividendosi totalmente le ragioni esposte dal giudice di prime cure sul punto.
La reciproca soccombenza, relativa sia all'appello principale sia all'appello incidentale, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II^ dell'Abruzzo, definitivamente pronunciando così provvede: Rigetta
l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in L'Aquila il 22.01.2026 Il Presidente Avv. Enrico Di Marcotullio La Relatrice Avv. Maria Cristina Cervale
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente
CERVALE MARIA CRISTINA, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 589/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 29/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 85632 BOLLO AUTO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante della SO.G.E.T. si riporta al ricorso in appello e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: Il rappresentante del contribuente si riporta alla comparsa di costituzione e chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 aprile 2024 il contribuente Resistente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo sulla vettura targata Targa_1 di sua proprietà, emesso dalla SO.G.E.T. Spa per la somma complessiva € 447,80 (notificato il 4 marzo 2024), riguardante il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'annualità 2009.
Nell'impugnativa si prospettava l'illegittimità dell'atto in ragione della preclusione normativa prevista dall'art. 86, d.P.R. n. 602/73 (trattandosi di bene strumentale all'attività professionale del ricorrente) e dell'estinzione del credito azionato per intervenuta prescrizione.
In data 12 giugno 2024 la SO.G.E.T. S.p.a. si costituiva in giudizio, insistendo per la correttezza del proprio operato e per il rigetto del ricorso proposto.
Con sentenza n. 29/2025 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila, pubblicata il
22 gennaio 2025, la Corte adìta accoglieva il ricorso sia perchè parte resistente non aveva fornito adeguata documentazione circa la prospettata estinzione del diritto tributario vantato dalla Regione Abruzzo, non avendo depositato il prodromico avviso di accertamento n. 931029677696, asseritamente notificato al contribuente in data 29 gennaio 2019 e spedito il "18 dicembre 2028" (rectius, 18 dicembre 2018) sia perchè le circostanze relative alla disabilità del contribuente ed alla finalità strumentale del bene rispetto all'esercizio della professione erano state provate in sede di giudizio di primo grado mediante offerta in valutazione della seguente documentazione: libretto di circolazione, tessera di riconoscimento dell'iscrizione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, copia del contrassegno di disabilità e relativa documentazione sanitaria. In ragione della natura della controversia (riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica) e del mancato adempimento all'onere sopra indicato da parte del ricorrente, le spese del giudizio venivano compensate.
La SO.G.E.T. Spa ha proposto appello avverso la sopra citata decisione sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle già esposte in primo grado, provvedendo però al deposito della copia di avviso di accertamento n. 931029677696 del "31.12.2028" (rectius, 31 dicembre 2018), notificato il 29 gennaio 2019. All'udienza del 22 gennaio 2026, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto la SO.G.E.T. Spa, con l'atto di appello, insista nelle proprie ragioni, i motivi di gravame non meritano di essere accolti sia perché, e come già rilevato correttamente dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila, si ritengono sussistenti i requisiti della strumentalità del bene e della disabilità del contribuente, sia perchè la società appellante non ha depositato in primo grado, nei modi e termini di rito,
l'atto prodromico, ossia l'avviso di accertamento notificato che avrebbe consentito di verificare le argomentazioni relative all'invocata interruzione della prescrizione.
Ai sensi dell'art. 58, d.lgs. n. 546/1992, di regola in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie, l'appellante non ha provato la impossibilità di non aver potuto produrre prima - ossia nel giudizio di primo grado - l'avviso di accertamento de quo, limitandosi a depositare il documento in giudizio senza alcuna specifica motivazione in merito al ritardo. Ciò fa ritenere che la copia dell'avviso avrebbe potuto essere prodotta in primo grado nei modi e termini di rito. In proposito, rispetto alla notificazione degli atti tributari non appare configurabile, sul piano logico, nè l'ipotesi in cui il documento venga ad esistenza successivamente allo spirare dei termini per le deduzioni istruttorie del giudizio di primo grado in cui è in contestazione l'atto notificato, né quella in cui l'amministrazione venga a conoscenza della sua esistenza solo dopo che sia maturata detta preclusione (da ultimo, Corte cost., 27 marzo 2025, n. 36).
A ciò si aggiunga che sussiste una incongruenza di date indicate nell'atto di appello con riferimento alla data della notifica (più volte dalla SO.G.E.T. Spa è citata la data del 18 dicembre 2028); e ancora, nelle conclusioni dell'atto di appello, si chiede la integrale riforma "della sentenza n. 297/2023 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Teramo e depositata in data 29.12.2023" che nulla a che fare con il giudizio che ci occupa.
Parimenti, non può essere accolto l'appello incidentale proposto dal contribuente in merito alle spese del giudizio di primo grado, condividendosi totalmente le ragioni esposte dal giudice di prime cure sul punto.
La reciproca soccombenza, relativa sia all'appello principale sia all'appello incidentale, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II^ dell'Abruzzo, definitivamente pronunciando così provvede: Rigetta
l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in L'Aquila il 22.01.2026 Il Presidente Avv. Enrico Di Marcotullio La Relatrice Avv. Maria Cristina Cervale