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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1291/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AG ANDREA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1669/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249013423091 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170001745967000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate e alla Agenzia delle Entrate -RI,
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, limitatamente alla pretesa per tasse automobilistiche anno 2016, incorporata, unitamente a ruoli di altra natura, nella cartella n.
29520170001745967000, eccependo la prescrizione dei crediti tributari.
L'ADER non si è costituita, mentre l'ufficio impositore, costituendosi, ha rappresentato di aver provveduto a sgravare i ruoli, ritenendo fondato il ricorso. Ha concluso, dunque, per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Con successiva memoria, il ricorrente ha insistito per la condanna alle spese delle controparti, in solido.
All'esito dell'udienza odierna, celebrata come da verbale, è stata assunta la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che, a fronte dell'avvenuto sgravio del ruolo, si profila senz'altro la cessazione della materia del contendere.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza virtuale, che impone di porre le stesse a carico delle resistenti, in solido. Infatti, l'opposta tesi secondo cui l'esattore, essendo estraneo alla formazione del ruolo, dovrebbe andare esente dal carico delle spese nel giudizio concernente la cartella caducata per effetto dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo, risulta radicalmente smentita dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018). La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-RI, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dal contribuente, liquidate in € 280,00 per onorari, oltre oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Messina, il 23 febbraio 2026
Il giudice monocratico
EA AN
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AG ANDREA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1669/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249013423091 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170001745967000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate e alla Agenzia delle Entrate -RI,
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, limitatamente alla pretesa per tasse automobilistiche anno 2016, incorporata, unitamente a ruoli di altra natura, nella cartella n.
29520170001745967000, eccependo la prescrizione dei crediti tributari.
L'ADER non si è costituita, mentre l'ufficio impositore, costituendosi, ha rappresentato di aver provveduto a sgravare i ruoli, ritenendo fondato il ricorso. Ha concluso, dunque, per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Con successiva memoria, il ricorrente ha insistito per la condanna alle spese delle controparti, in solido.
All'esito dell'udienza odierna, celebrata come da verbale, è stata assunta la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che, a fronte dell'avvenuto sgravio del ruolo, si profila senz'altro la cessazione della materia del contendere.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza virtuale, che impone di porre le stesse a carico delle resistenti, in solido. Infatti, l'opposta tesi secondo cui l'esattore, essendo estraneo alla formazione del ruolo, dovrebbe andare esente dal carico delle spese nel giudizio concernente la cartella caducata per effetto dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo, risulta radicalmente smentita dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018). La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-RI, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dal contribuente, liquidate in € 280,00 per onorari, oltre oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Messina, il 23 febbraio 2026
Il giudice monocratico
EA AN