Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00183/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00850/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 850 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Guazzarotti e Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
a) della nota dell’Università degli Studi di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stato comunicato il diniego all’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 presentata dal sig. -OMISSIS- il 24.9.2025;
b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche tacito, con cui l’Università degli Studi di -OMISSIS- ha negato l’accesso agli atti richiesti;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad accedere e acquisire tutti gli atti e documenti richiesti con l’istanza di accesso del 24.9.2025
e la conseguente condanna
dell’Università degli Studi di -OMISSIS- a fornire al sig. -OMISSIS- gli atti e i documenti richiesti entro un termine congruo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. OM PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- agisce in questa sede per conseguire la condanna dell’intimata Università degli Studi “-OMISSIS-” di -OMISSIS- all’ostensione degli atti di cui all’istanza presentata da esso ricorrente in data 24 settembre 2025.
2. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.
2.1. Il sig. -OMISSIS- contraeva matrimonio con la sig.ra -OMISSIS- e da tale unione nasceva, il 2 gennaio 1999, la figlia -OMISSIS--. Venuta meno l’ affectio coniugalis , la coppia si separava consensualmente dinanzi al Tribunale di -OMISSIS-, omologava la separazione alle condizioni di seguito indicate: la casa coniugale, di proprietà del marito, veniva assegnata alla moglie per abitarvi con la figlia; contestualmente il sig. -OMISSIS- cedeva e trasferiva tale immobile, con tutti gli arredi, che diventava in comproprietà tra madre e figlia, con usufrutto della madre sulla quota della figlia; il medesimo sig. -OMISSIS- si impegnava, inoltre, a pagare le rate residue dei mutui gravanti sull’immobile, nonché a corrispondere in favore della sig.ra -OMISSIS- un assegno di mantenimento di € 1.300,00 mensili ed in favore della figlia -OMISSIS- un contributo mensile al mantenimento di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2.2. L’odierno ricorrente riusciva a mantenere tali impegni economici sino a quando, a partire dall’anno 2018, la sua situazione personale e reddituale mutava drasticamente in senso peggiorativo. Ed infatti, il sig. -OMISSIS-, che sin dal 2011 risiedeva in -OMISSIS-per lavoro, nell’agosto 2017 era costretto ad interrompere il rapporto lavorativo con la ditta di cui era dipendente in quanto non riceveva la retribuzione concordata, e ad instaurare un contenzioso presso il Tribunale di -OMISSIS-. Il medesimo, rimasto senza arretrati e senza stipendio, pur essendo riuscito a reperire una nuova occupazione da gennaio 2018, si vedeva costretto a ridurre a € 1.000,00 l’assegno mensile in favore della moglie a decorrere dal mese di maggio 2018, non essendo più in grado di corrisponderle l’importo stabilito dal Tribunale di -OMISSIS-. Il sig. -OMISSIS- rappresentava alla moglie le sue difficoltà economiche nonché i sopravvenuti gravi problemi di salute, ma la sig.ra -OMISSIS- procedeva nel gennaio 2019 a sporgere querela, facendo subire all’odierno ricorrente un giudizio penale che si concludeva a gennaio 2022 con sentenza di patteggiamento della pena. Nel frattempo, nel mese di maggio 2019, anche a causa dei continui ritardi nei pagamenti del suo stipendio, si interrompeva pure il rapporto di lavoro tra il sig. -OMISSIS- e il nuovo datore di lavoro, per cui sig. -OMISSIS- tentava di avviare un’attività di lavoro autonomo, sempre a -OMISSIS-. Ma, anche a causa della nota pandemia, questa attività non decollava, per cui, nell’arco di pochi anni, il reddito medio mensile dell’odierno ricorrente, che nel 2016 si attestava su un importo di quasi € 10.800,00, precipitava a € 2.800,00 nel 2019 e infine, nel 2020, a € 800,00.
2.3. Per questo il sig. -OMISSIS- era costretto anche ad attingere ai propri risparmi e in seguito a contrarre finanziamenti e un mutuo bancario per l’acquisto di un appartamento a -OMISSIS-, ma ciononostante continuava ad onorare gli obblighi assunti in sede di separazione, versando € 7.700,00 nell’anno 2018, € 8.050,00 nell’anno 2019, € 12.000,00 nell’anno 2020, € 1.000,00 nell’anno 2021 e a gennaio 2022 ulteriori € 1.500,00. Inoltre, l’odierno ricorrente sosteneva integralmente alcune delle spese straordinarie per la figlia e soprattutto le tasse universitarie, pagate con propria carta di credito mediante accesso diretto al profilo della studentessa sull’apposita piattaforma dell’Università di -OMISSIS-.
Non essendo più nelle condizioni di poter adempiere agli impegni economici assunti in sede di separazione, a gennaio 2022 il sig. -OMISSIS- instaurava innanzi al Tribunale di -OMISSIS- il giudizio di divorzio, chiedendo la riduzione del contributo al mantenimento per la figlia e l’esclusione di qualsivoglia assegno in favore della moglie, occupata come docente in una scuola pubblica. La sig.ra -OMISSIS- si costituiva in giudizio instando per il rigetto delle richieste del coniuge e chiedendo di contro l’aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento. In pendenza del giudizio, ossia nel settembre 2023, la casa di -OMISSIS- del sig. -OMISSIS- veniva venduta all’asta su azione esecutiva promossa dalla moglie, la quale così recuperava tutti gli arretrati relativi al mantenimento per un importo pari a quasi € 100.000,00.
2.4. Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di -OMISSIS-, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in parziale accoglimento della domanda attorea, stabiliva a favore dell’ ex moglie un assegno mensile di € 800,00 e quale contributo al mantenimento della figlia -OMISSIS-, all’epoca di 25 anni - ma non economicamente autosufficiente, frequentando la medesima ancora l’università - un ulteriore assegno di € 1.000,00 mensili da versarsi alla madre, oltre al 70% delle spese straordinarie, ivi incluse quelle universitarie da sostenere per tasse di iscrizione e libri di testo.
Il sig. -OMISSIS- proponeva appello avverso la suddetta sentenza e la sig.ra -OMISSIS- si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e spiegando impugnazione incidentale. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. -OMISSIS- del 10 maggio 2025, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale e confermava in toto la pronuncia di primo grado, anche sulla scorta della ritenuta permanenza dello status di studentessa universitaria in capo alla figlia -OMISSIS-, non ancora economicamente indipendente.
2.5. Successivamente alla pubblicazione della sentenza di secondo grado, il sig. -OMISSIS- - nutrendo il fondato sospetto che, in realtà, la figlia -OMISSIS-, iscritta all’incirca nel 2017 al corso di laurea triennale “-OMISSIS-” presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-, avesse abbandonato nel frattempo gli studi universitari, senza tuttavia cercare un lavoro adeguato in modo da rendersi economicamente autonoma - con istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 del 24 settembre 2025 chiedeva all’Ateneo-OMISSIS- “ …1) di ricevere un certificato degli esami sostenuti dalla figlia-OMISSIS- (…), con data; 2) di sapere se la figlia è ancora iscritta all’università; 3) di sapere se si è laureata o meno ”. A sostegno della suddetta istanza, corredata da puntuale documentazione (ed in particolare dal certificato di stato di famiglia e dai provvedimenti del Tribunale di -OMISSIS- di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio), veniva chiaramente evidenziato che il richiedente - obbligato a continuare a contribuire al mantenimento della figlia per gli importi e le quote giudizialmente statuite da ultimo in sede di divorzio - non aveva “ …più ricevuto da tempo chiare notizie sul percorso universitario della figlia, su quanti esami abbia sostenuto, se sia ancora iscritta, se si sia laureata o meno… ” e che, pertanto, il medesimo aveva “ …specifico e concreto interesse a conoscere tali informazioni, in quanto, tenuto conto che la figlia ha compiuto ormai 26 anni e dovendo valutare la possibilità di chiedere una revisione delle condizioni di mantenimento poste a suo carico, ha quindi diritto ad avere accesso agli atti e alle informazioni, non potendo essere opposto alcun diritto alla privacy… ”, come riconosciuto anche in recenti sentenze del giudice amministrativo.
2.6. Con nota prot. n. -OMISSIS-, l’Università provvedeva a notiziare le controinteressate dell’istanza, informandole anche della facoltà di proporre opposizione.
La sig.na -OMISSIS-- si avvaleva di tale facoltà, eccependo l’insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del padre, anche in ragione delle vicende che hanno connotato il giudizio di divorzio tanto in primo quanto in secondo grado.
L’Università concludeva il procedimento con il diniego qui impugnato, che si fonda sulle seguenti argomentazioni:
- risultava pubblicata la sentenza della Corte di Appello di Ancona con la quale era “ …confermata, in ogni sua parte, la sentenza di primo grado… ” ed era dichiarata “ …inammissibile l’istanza di revoca dell’obbligo di mantenimento del padre nei confronti della figlia… ” e “ …infondata anche la richiesta di riduzione dell’assegno… ”, avendo il Giudice di primo grado “ …quantificato in maniera equa e congrua l’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne sulla base dei criteri indicati dall’art. 337-ter c.p.c., tenuto conto dei rispettivi redditi dei genitori […], considerato che -OMISSIS- ha il diritto di iniziare e/o proseguire un percorso formativo… ”;
- l’amministrazione investita di un’istanza di accesso deve “ …operare un bilanciamento tra l’interesse all’accesso e quello alla riservatezza dei controinteressati… ”,
- nel caso di specie non esiste “ …allo stato attuale un interesse giuridicamente rilevante, diretto, concreto da parte del richiedente che possa giustificare l’ostensione degli atti richiesti… ”, né si può ritenere “ …a oggi, che le esigenze difensive del medesimo possano prevalere sul diritto alla riservatezza della controinteressata, anche in considerazione della pronuncia della Corte d’Appello che ha confermato, con la citata pronuncia del 10 maggio scorso, la correttezza e l’equità dell’assegno di mantenimento in essere ”.
3. Il sig. -OMISSIS- censura l’operato dell’Università evidenziando che:
- ai sensi del combinato disposto fra l’art. 22, comma 1, let. b) e l’art. 24, commi 6 e 7, della L. n. 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso solo in casi tassativamente previsti, fra i quali non è ricompreso quello odierno. Questo anche per il fatto che, ai sensi dell’art. 24, comma 7, l’accesso deve essere consentito anche con prevalenza sugli interessi contrapposti quando esso è necessario per difendere diritti o interessi legittimi del richiedente;
- del resto, proprio con riguardo al c.d. diritto di accesso difensivo, è sufficiente richiamare i principi di diritto affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4 del 2021, in cui si ribadisce che né l’amministrazione né il giudice adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. devono svolgere alcuna particolare valutazione circa l’utilizzo che il richiedente intende fare dei documenti oggetto di istanza di accesso. L’Adunanza Plenaria si è pronunciata anche sulla questione del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza, statuendo che ai fini di tale bilanciamento “ …non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) né il criterio dell’indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili), ma il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali, di cui si è detto, dell’accesso documenta di tipo difensivo… ”;
- in ragione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non può non concludersi nel senso che il diniego opposto dall’Università è illegittimo sotto vari profili. In primo luogo, l’Ateneo ha del tutto omesso di considerare che il sig. -OMISSIS- ha comprovato l’esistenza di un interesse diretto e attuale legato alla regolazione dei rapporti patrimoniali fra gli ex coniugi e fra il ricorrente e la figlia risultante dalle sentenze del Tribunale di -OMISSIS- e della Corte di Appello. In particolare, poiché una parte dell’assegno di mantenimento fissato dal giudice civile è finalizzato al pagamento delle tasse e delle altre spese universitarie della sig.ra -OMISSIS-- e poiché esiste un fondato dubbio circa il fatto che la stessa non è più iscritta all’Università. ne consegue che il ricorrente ha diritto di acquisire i documenti idonei a dirimere, in un senso o in un altro, tale sospetto;
- né a ciò si può opporre l’inoppugnabilità delle statuizioni del Tribunale di -OMISSIS-, essendo noto che i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli di genitori separati o divorziati, pur essendo formalmente suscettibili di passare in giudicato, sono sempre rivedibili in caso di modifica della situazione patrimoniale dei coniugi obbligati.
E, del resto, negli ultimi anni la Corte di Cassazione, modificando gli orientamenti più risalenti, ha sempre più attributo valore rilevante all’età dei figli maggiorenni ma ancora economicamente non autosufficienti, evidenziando che a carico di questi esiste l’obbligo di ricercare un’occupazione, obbligo che diventa tanto più cogente in proporzione all’età (e la situazione della figlia del ricorrente rientra in queste casistiche, trattandosi di una donna di 26 anni);
- in casi del genere, quindi, l’obbligo economico gravante sul genitore non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
In questo senso le informazioni (rivelanti anche il livello di impegno profuso) relative alla carriera universitaria, che peraltro l’istante ha scoperto essere interrotta (così come rivelato dalla sig.na -OMISSIS-- nella propria opposizione all’accesso) legittimerebbero dunque senz’altro il sig. -OMISSIS- a chiedere una revisione delle condizioni economiche di divorzio ex art. 337- quinquies c.c.;
- tuttavia, malgrado queste circostanze fossero state esplicitate nella domanda, l’Università ha inopinatamente negato l’accesso, oltretutto sulla base di una soggettiva e indebita (e comunque errata) prognosi circa l’ammissibilità di una domanda di revisione dell’assegno di mantenimento. L’Università è incorsa in un ulteriore ed altrettanto palese errore, laddove ha ritenuto di dover operare, in concreto, un bilanciamento tra il diritto di difesa del sig. -OMISSIS- e le esigenze di riservatezza della figlia. E l’errore consiste nell’aver ravvisato nella specie l’esistenza di dati “sensibili” o addirittura “sensibilissimi”, ex se prevalenti sul diritto di accesso difensivo;
- ma, del resto, esistono recenti sentenze del G.A. che in casi del tutto analoghi hanno ritenuto sussistente il diritto di accesso (così T.A.R. Toscana, n. 121/2025 e T.A.R. Veneto, n. 1116/2025). Sempre la giurisprudenza più recente ha chiarito che l’accesso va riconosciuto non solo quando l’istante ha già avviato un giudizio, ma anche nei casi in cui la conoscenza di determinati documenti gli è indispensabile per valutare se sia opportuno o meno agire in sede giudiziaria o stragiudiziale (così le citate sentenze del T.A.R. Toscana e del T.A.R. Veneto).
4. Si è costituita in giudizio solo l’Università degli Studi di -OMISSIS-, ribadendo la legittimità del proprio operato.
La causa è passata in decisione alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
5. Il ricorso va accolto, alla luce delle seguenti considerazioni.
5.1. Da un punto di vista generale, possono essere richiamate, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., le considerazioni espresse dal Tribunale nella recentissima sentenza n. 55/2026, ossia:
“ …- il diritto di accesso, come confermano le disposizioni del D.P.R. n. 184/2006 relative al contraddittorio procedimentale, può essere esercitato anche nei riguardi di soggetti terzi rispetto al rapporto giuridico sottostante;
- come insegna una giurisprudenza ormai consolidata (…), i documenti di cui la ricorrente chiede l’ostensione non sono sottratti ex se all’accesso e non contengono, almeno in astratto, dati sensibili o supersensibili;
- la ricorrente ha fornito ampia prova dell’esistenza di un giudizio civile pendente nel quale i documenti in parola assumono rilievo in relazione al diritto di difesa. Non si è dunque in presenza di una istanza di accesso meramente esplorativa. […].
- peraltro, non compete né all’amministrazione né al giudice amministrativo procedere ad una verifica preventiva dell’utilità degli atti rispetto alle esigenze difensive del soggetto che formula l’istanza di accesso, fatto salvo il caso in cui l’istanza riguardi documenti palesemente inconferenti. E nella specie, per quanto ciò sia stato fatto in maniera giuridicamente pregevole, non si può negare che l’amministrazione resistente abbia svolto considerazioni relative proprio all’asserita inutilità dei documenti de quibus nell’ambito del giudizio di divorzio che vede come parte la ricorrente;
- sempre per giurisprudenza consolidata (ex multis, si veda la sentenza di questo T.A.R. n. 658/2019) il fatto che il giudice civile possa essere investito della domanda di cui all’art. 210 c.p.c. non esclude che l’interessato possa utilizzare contestualmente anche il rimedio di cui all’art. 25 della L. n. 241/1990… ”.
5.2. Applicando i suddetti principi al caso di specie, si può osservare che:
- il riferimento al fatto che l’accesso può essere esercitato anche nei riguardi di un soggetto terzo rispetto a quelli che sono parti del rapporto giuridico sottostante nella vicenda odierna si riferisce alla figlia del ricorrente (la quale non è parte in senso tecnico del giudizio di divorzio che ha visti contrapposto il sig. -OMISSIS- e la sua ex moglie);
- il certificato di iscrizione (o di non iscrizione) ad una scuola o università e il certificato relativo agli esami sostenuti non contengono dati sensibili né tantomeno supersensibili. Ne consegue che nel caso odierno non viene in rilievo alcun bilanciamento fra diritto di accesso e diritto alla riservatezza;
- il ricorrente ha allegato la circostanza (pacifica, ai sensi delle pertinenti norme del codice civile e della giurisprudenza che su tali disposizioni si è formata nel corso degli ultimi cinquanta anni) per cui le statuizioni del giudice relative alle condizioni economiche della separazione e del divorzio sono sempre modificabili su ricorso di uno o di entrambi gli ex coniugi in cui si alleghino comprovate modificazioni della situazione patrimoniale del soggetto obbligato, e questo vale anche nei casi in cui su tali statuizioni è sceso il giudicato formale. Il ricorrente, dunque, essendo obbligato civilmente nei riguardi anche della figlia, è legittimato ad accedere agli atti che comprovano, direttamente o indirettamente, la posizione di studente e/o la situazione lavorativa della sig.na -OMISSIS--;
- in ragione di quanto detto a proposito della modificabilità delle condizioni di separazione o di divorzio, l’Università di -OMISSIS- non era legittimata a svolgere considerazioni in merito all’utilità che i documenti de quibus potrebbero rivestire in un ipotetico giudizio civile che il sig. -OMISSIS- decidesse di incardinare per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento.
A ciò va aggiunto che, sempre per giurisprudenza consolidata, la conoscenza dei documenti di cui si chiede l’ostensione può essere utile anche solo per valutare l’opportunità di azionare rimedi giurisdizionali. Con riguardo al caso di specie va evidenziato che, in effetti, laddove dai documenti che l’Ateneo resistente dovrà ostendere dovesse risultare che la sig.na -OMISSIS-- è ancora iscritta all’Università, ben difficilmente il ricorrente potrà chiedere la modifica in riduzione dell’assegno di mantenimento.
Da ultimo va evidenziata l’assoluta irrilevanza dell’argomento, introdotto in sede amministrativa dal difensore della sig.na -OMISSIS-, circa il fatto che dalle sentenze del Tribunale di -OMISSIS- e della Corte di Appello risulta già accertato che la controinteressata ha lasciato gli studi universitari. Tale argomento è infondato in punto di fatto e comunque irrilevante.
Infatti:
- l’avv. -OMISSIS-, nell’opposizione all’ostensione degli atti, afferma che nella memoria di costituzione in appello la sig.ra -OMISSIS- aveva eccepito che la figlia non fosse più iscritta all’Università a causa dell’impossibilità di pagare le tasse annuali;
- a pag. 15 della sentenza della Corte di Appello n. -OMISSIS- si dice però che la stessa sig.ra -OMISSIS- aveva eccepito che la figlia frequenta ancora l’Università;
- in ogni caso, poiché nella sentenza della Corte di Appello manca un espresso accertamento di tale circostanza (visto che la relativa domanda è stata giudicata inammissibile sia perché formulata solo in secondo grado sia perché dedotta in modo generico - pag.- 14 della sentenza), solo la documentazione ufficiale in possesso dell’Università può fugare ogni dubbio.
6. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente ordine all’Università degli Studi di -OMISSIS- di consentire al ricorrente la visione e l’estrazione di copia dei documenti di cui all’istanza presentata il 24 settembre 2025, e ciò entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio vanno però compensate, stante la parziale novità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone fisiche menzionate nella presente sentenza e negli atti di causa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TT Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
OM PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM PI | TT Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.