Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2025, proposto da
IN IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Angelo Di Iorio e Francesca Scarpantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'ottemperanza:
- della sentenza n.658/2022 del Tribunale di Teramo – r.g. n. 265/2022, notificata come per legge in data 20/10/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RI DE;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. 658/2022 del Tribunale di Teramo – sezione lavoro che ha “ dichiara [to] che la parte ricorrente ha diritto di percepire la retribuzione professionale docente per i periodi di prestazione dell’attività lavorativa alle dipendenze del Ministero resistente indicati in ricorso [e] condanna [to] pertanto l’Amministrazione convenuta alla corresponsione delle differenze rispetto alla retribuzione erogata alla parte ricorrente per i predetti periodi, nella misura di €.3.705,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al soddisfo, nei limiti di cui all’art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 ”.
Il Ministero intimato si è costituito con memoria di stile e ha prodotto documenti e una relazione nella quale ha riconosciuto di non aver ancora provveduto al pagamento dell’importo dovuto, essendo ancora in corso le procedure di stanziamento dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio e di attivazione delle piattaforme informatiche necessarie per la liquidazione.
Alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
Il ricorso è ammissibile, in quanto la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione è stata notificata in data 20.10.2023 al MIM presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni ex art. 7 d.m. n. 44/2011, ed è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Teramo del 14.4.2025.
Sussiste anche la condizione di procedibilità di cui all'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996 essendo decorso, alla data della notifica del ricorso, il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
La domanda di ottemperanza è altresì fondata nel merito in quanto il credito vantato è stato accertato con sentenza definitiva alla data del deposito del ricorso non risultava ancora soddisfatto.
Nel corso del giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto al pagamento di quanto liquidato dal giudicato.
Sull’esattezza dell’adempimento il ricorrente non ha mosso contestazioni ed ha insistito per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite.
Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza, in quanto la parte intimata ha provveduto a dare esecuzione al giudicato solo dopo la notifica e il deposito del ricorso per l’ottemperanza.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore dell’avv. Marcello Angelo Di Iorio, dichiaratosi antistatario, in € 800,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE IR, Presidente
RI DE, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI DE | GE IR |
IL SEGRETARIO