Art. 147.
(Navi mercantili nemiche incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra).
Le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati e incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra, possono essere autorizzate a raggiungere, con salvacondotto, la propria destinazione o altro porto, che sia loro designato.
Se detta autorizzazione non e' concessa, e' intimato alla nave di recarsi in un porto determinato per gli effetti preveduti dall'articolo 149.
(Navi mercantili nemiche incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra).
Le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati e incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra, possono essere autorizzate a raggiungere, con salvacondotto, la propria destinazione o altro porto, che sia loro designato.
Se detta autorizzazione non e' concessa, e' intimato alla nave di recarsi in un porto determinato per gli effetti preveduti dall'articolo 149.