(Navi mercantili nemiche incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra).
Le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati e incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra, possono essere autorizzate a raggiungere, con salvacondotto, la propria destinazione o altro porto, che sia loro designato.
Se detta autorizzazione non e' concessa, e' intimato alla nave di recarsi in un porto determinato per gli effetti preveduti dall'articolo 149.