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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/11/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Marianna Serrao Giudice dott. Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di Parte_1
C.F.: )
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.9.2025, il debitore a chiesto l'apertura della Parte_1 procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39
CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC dott. che espone una valutazione sulla Per_1 completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo, ovvero che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica.
3. Il ricorrente non svolge attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
tuttavia, il ricorrente ha riferito che le cause del sovraindebitamento sono da individuarsi nei debiti contratti in qualità di socio illimitatamente responsabile della società Autocarrozzeria IA snc di IL IA & C., società poi cancellata dal registro delle imprese in data 4.3.2019 (v. all. n e d); il ricorrente ha altresì riferito che
è presente una fideiussione in favore dell'intermediario per garanzie personali di Parte_2 prima istanza nei confronti della suddetta società per un valore di € 136.000,00 ed un valore garantito di € 118.811,00.
4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare,
- il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa 740.097,47 euro, svolge attività di lavoro dipendente nella società Siena Ambiente S.p.A. con contratto a tempo indeterminato ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di una somma che varia negli ultimi anni da euro 1.500,00 circa a € 2.000 circa.
Il ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di euro 350,00, è proprietario di un rimorchio per trasporto cose tg AE63374 e per recarsi a lavoro usufruisce dell'autovettura intestata alla propria madre, di cui sostiene le spese (bollo, assicurazione, carburante ecc..); il nucleo familiare è composto anche dalla convivente
[...]
, la quale partecipa alla spese mensili;
tuttavia, il ricorrente contribuisce altresì al Persona_2 mantenimento del figlio (Montepulciano, 19.12.2006) nato da una precedente Persona_3 relazione di fatto, per l'importo mensile di 250,00 euro.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione, depositata a seguito di richiesta di integrazione, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, eventualmente anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
O.C.C. dott. Per_1
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4
CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.
b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il liquidatore CP_1 dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Parte_1
. C.F._2
a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
b) nomina liquidatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro due Per_1 giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori e) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti del ricorrente e verrà acquisito l'intero attivo della procedura, detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
f) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
g) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
h) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
i) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
j) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Siena il 04/11/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Marianna Serrao Giudice dott. Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di Parte_1
C.F.: )
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.9.2025, il debitore a chiesto l'apertura della Parte_1 procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39
CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC dott. che espone una valutazione sulla Per_1 completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo, ovvero che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica.
3. Il ricorrente non svolge attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
tuttavia, il ricorrente ha riferito che le cause del sovraindebitamento sono da individuarsi nei debiti contratti in qualità di socio illimitatamente responsabile della società Autocarrozzeria IA snc di IL IA & C., società poi cancellata dal registro delle imprese in data 4.3.2019 (v. all. n e d); il ricorrente ha altresì riferito che
è presente una fideiussione in favore dell'intermediario per garanzie personali di Parte_2 prima istanza nei confronti della suddetta società per un valore di € 136.000,00 ed un valore garantito di € 118.811,00.
4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare,
- il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa 740.097,47 euro, svolge attività di lavoro dipendente nella società Siena Ambiente S.p.A. con contratto a tempo indeterminato ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di una somma che varia negli ultimi anni da euro 1.500,00 circa a € 2.000 circa.
Il ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di euro 350,00, è proprietario di un rimorchio per trasporto cose tg AE63374 e per recarsi a lavoro usufruisce dell'autovettura intestata alla propria madre, di cui sostiene le spese (bollo, assicurazione, carburante ecc..); il nucleo familiare è composto anche dalla convivente
[...]
, la quale partecipa alla spese mensili;
tuttavia, il ricorrente contribuisce altresì al Persona_2 mantenimento del figlio (Montepulciano, 19.12.2006) nato da una precedente Persona_3 relazione di fatto, per l'importo mensile di 250,00 euro.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione, depositata a seguito di richiesta di integrazione, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, eventualmente anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
O.C.C. dott. Per_1
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4
CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.
b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il liquidatore CP_1 dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Parte_1
. C.F._2
a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
b) nomina liquidatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro due Per_1 giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori e) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti del ricorrente e verrà acquisito l'intero attivo della procedura, detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
f) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
g) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
h) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
i) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
j) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Siena il 04/11/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Gianmarco Marinai