Art. 1.
Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a), b), c), d) ed al n. 4 dell'articolo 5 della tariffa allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , e successive modificazioni, sulle cambiali ed altri effetti di commercio sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:
n. 1) cambiali ed altri effetti di commercio qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, imposta proporzionale di lire 5;
n. 4) vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria e degli Istituti ed Enti contemplati dall'articolo 41 di detta legge e dall' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 , qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, imposta proporzionale di lire 4.
Restano ferme l'aliquota d'imposta prevista dallo articolo 5, n. 3, della citata tariffa e quelle previste da leggi speciali.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 16/11/1963, n. 298 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a), b), c), d) ed al n. 4 dell'articolo 5 della tariffa allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , e successive modificazioni, sulle cambiali ed altri effetti di commercio sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:
n. 1) cambiali ed altri effetti di commercio qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, imposta proporzionale di lire 5;
n. 4) vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria e degli Istituti ed Enti contemplati dall'articolo 41 di detta legge e dall' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 , qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, imposta proporzionale di lire 4.
Restano ferme l'aliquota d'imposta prevista dallo articolo 5, n. 3, della citata tariffa e quelle previste da leggi speciali.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 16/11/1963, n. 298 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.