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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 859/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
FR TO, EL
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3563/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via G. Capranesi, 60 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1579/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14
e pubblicata il 06/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJB030100003 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1579/14/2023 pronunciata il 13.01.2023 e depositata in segreteria il successivo 06.02.2023 nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 12928/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, compensando le spese di giudizio, accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_1 SPA avverso l'avviso di accertamento nr. TJB030100003/2020 (parzialmente rettificato in autotutela nel corso del giudizio di I grado), emesso dal AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO – UFFICIO GRANDI
CONTRIBUENTI e notificato in data 13.09.2021, con il quale, ai sensi degli art. 39, comma 1, e 41-bis del
DPR. nr. 600/73 nonché ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.lgs. nr. 446/97, accertava per il periodo d'imposta
2015, una maggiore IRAP dovuta tenuto conto della tassazione del valore della produzione netta operata dall'ufficio con l'aliquota del 5,12% come da art. 16, comma 1 bis – lettera a) del D.lgs. 446/1997, in luogo della tassazione illegittima sulla base dell'aliquota del 4,8%, ex all'art. 16 comma 1. Stesso D.lgs., applicata dalla società
Avverso detta pronuncia, non notificata, proponeva appello l'ente il quale, previa ricostruzione dei fatti di processo, reiterava in fatto e diritto quanto già dedotto in sede di giudizio di primo grado con particolare riferimento alla applicabilità nella fattispecie in esame della tassazione applicabile ai soggetti prevista per le imprese che esercitano l'attività in regime di concessione di servizi piuttosto che quella contemplata dalla norma per le diverse imprese di costruzione e gestione di autostrade e trasporti in regime di appalto.
Contestava, altresì, la statuizione attinente l'annullamento delle sanzioni.
Sulla scorta dei motivi di appello formulati, chiedeva la riforma integrale della sentenza gravata e la conferma della legittimità dell'operato ufficio e dell'avviso di accertamento impugnato come già rettificato in autotutela nel corso del giudizio di I grado, con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio, come da nota spese che allegava.
Si costituiva in giudizio la società contribuente la quale, previa eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame per tardività in quanto proposto oltre i termini di cui all'art. 51, comma 1, del D.lgs. nr. 546/92 (nr.
105 TUGT) e, quindi, in violazione dell'art. 327 cpc così come disposto dall'art. 38, comma 3, del D.lgs. nr.
546/92 (nr. 87 TUGT), insisteva per la correttezza e legittimità della pronuncia deducendo avverso ogni singolo motivo di doglianza formulato dalla parte appellante. Allegava giurisprudenza sia di merito che di legittimità di segno aad essa favorevole.
Concludeva, in via pregiudiziale, per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, mentre, in via principale e tuzioristica, chiedeva la conferma della gravata sentenza, l'annullamento dell'avviso di accertamento come già rettificato in autotutela nonché la condanna alle competenze e spese di lite.
Con memorie illustrative del 09.1.2026 meglio precisava le proprie deduzioni e conclusioni
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
La Corte osserva come l'appello sia inammissibile per tardività in quanto proposto oltre i termini di cui all'art. 51, comma 1, del D.lgs. nr. 546/92 (nr. 105 TUGT) e, quindi, in violazione dell'art. 327 cpc così come disposto dall'art. 38, comma 3, del D.lgs. nr. 546/92 (nr. 87 TUGT).
Dagli atti di causa emerge, infatti, che la sentenza gravata è stata depositata in segreteria il 06.02.2023 nel mentre l'appello è stato proposto e notificato a mezzo pec all'appellante in data 17.07.2024 allorquando quando i termini di legge previsti per l'impugnazione erano ormai ampiamente elassi.
Tanto osta all'esame nel merito della controversia.
Si condanna la parte appellante alla refusione del spese del presente grado di giudizio che qui si liquidano in € 2.500,00 oltre oneri come per legge.
P.Q.M.
dichiara l'appello inammissibile. Spese come in parte motiva
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
FR TO, EL
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3563/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via G. Capranesi, 60 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1579/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14
e pubblicata il 06/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJB030100003 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1579/14/2023 pronunciata il 13.01.2023 e depositata in segreteria il successivo 06.02.2023 nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 12928/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, compensando le spese di giudizio, accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_1 SPA avverso l'avviso di accertamento nr. TJB030100003/2020 (parzialmente rettificato in autotutela nel corso del giudizio di I grado), emesso dal AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO – UFFICIO GRANDI
CONTRIBUENTI e notificato in data 13.09.2021, con il quale, ai sensi degli art. 39, comma 1, e 41-bis del
DPR. nr. 600/73 nonché ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.lgs. nr. 446/97, accertava per il periodo d'imposta
2015, una maggiore IRAP dovuta tenuto conto della tassazione del valore della produzione netta operata dall'ufficio con l'aliquota del 5,12% come da art. 16, comma 1 bis – lettera a) del D.lgs. 446/1997, in luogo della tassazione illegittima sulla base dell'aliquota del 4,8%, ex all'art. 16 comma 1. Stesso D.lgs., applicata dalla società
Avverso detta pronuncia, non notificata, proponeva appello l'ente il quale, previa ricostruzione dei fatti di processo, reiterava in fatto e diritto quanto già dedotto in sede di giudizio di primo grado con particolare riferimento alla applicabilità nella fattispecie in esame della tassazione applicabile ai soggetti prevista per le imprese che esercitano l'attività in regime di concessione di servizi piuttosto che quella contemplata dalla norma per le diverse imprese di costruzione e gestione di autostrade e trasporti in regime di appalto.
Contestava, altresì, la statuizione attinente l'annullamento delle sanzioni.
Sulla scorta dei motivi di appello formulati, chiedeva la riforma integrale della sentenza gravata e la conferma della legittimità dell'operato ufficio e dell'avviso di accertamento impugnato come già rettificato in autotutela nel corso del giudizio di I grado, con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio, come da nota spese che allegava.
Si costituiva in giudizio la società contribuente la quale, previa eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame per tardività in quanto proposto oltre i termini di cui all'art. 51, comma 1, del D.lgs. nr. 546/92 (nr.
105 TUGT) e, quindi, in violazione dell'art. 327 cpc così come disposto dall'art. 38, comma 3, del D.lgs. nr.
546/92 (nr. 87 TUGT), insisteva per la correttezza e legittimità della pronuncia deducendo avverso ogni singolo motivo di doglianza formulato dalla parte appellante. Allegava giurisprudenza sia di merito che di legittimità di segno aad essa favorevole.
Concludeva, in via pregiudiziale, per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, mentre, in via principale e tuzioristica, chiedeva la conferma della gravata sentenza, l'annullamento dell'avviso di accertamento come già rettificato in autotutela nonché la condanna alle competenze e spese di lite.
Con memorie illustrative del 09.1.2026 meglio precisava le proprie deduzioni e conclusioni
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
La Corte osserva come l'appello sia inammissibile per tardività in quanto proposto oltre i termini di cui all'art. 51, comma 1, del D.lgs. nr. 546/92 (nr. 105 TUGT) e, quindi, in violazione dell'art. 327 cpc così come disposto dall'art. 38, comma 3, del D.lgs. nr. 546/92 (nr. 87 TUGT).
Dagli atti di causa emerge, infatti, che la sentenza gravata è stata depositata in segreteria il 06.02.2023 nel mentre l'appello è stato proposto e notificato a mezzo pec all'appellante in data 17.07.2024 allorquando quando i termini di legge previsti per l'impugnazione erano ormai ampiamente elassi.
Tanto osta all'esame nel merito della controversia.
Si condanna la parte appellante alla refusione del spese del presente grado di giudizio che qui si liquidano in € 2.500,00 oltre oneri come per legge.
P.Q.M.
dichiara l'appello inammissibile. Spese come in parte motiva