Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 14/04/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00467/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00575/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2021, proposto da
AO PP & Figlio Autolinee S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato PP AP, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Andrea Da Bari, 141;
contro
Comune di Bitonto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato RA LO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bitonto, corso Vittorio Emanuele II, 41;
nei confronti
Sailing Tour S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti di annullamento delle autorizzazioni per l’attività di noleggio da rimessa con conducente e dei relativi nulla osta Prot. n. 0010401/2021 (autorizzazione n. 121), Prot. n. 0010413/2021 (autorizzazione n. 112), Prot. n. 0010414/2021 (autorizzazione n. 123), Prot. n. 0010411/2021 (autorizzazione n. 128), Prot. n. 0010405/2021 (autorizzazione n. 129), Prot. n. 0010407/2021 (autorizzazione n. 130), Prot. n. 0010403/2021 1 (autorizzazione n. 131), tutte comunicate in data 11 marzo 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto;
Vista la memoria del 17 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. ZO ND e uditi per le parti i difensori PP AP per la parte ricorrente e RA LO per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame l’istante ha impugnato i provvedimenti adottati dal Comune di Bitonto in data 11 marzo 2021, di annullamento delle autorizzazioni rilasciate alla stessa per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente (NCC), indicati in epigrafe.
Con memoria depositata in data 28 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 73 c.p.a., il Comune di Bitonto ha comunicato di avere adottato, il precedente 24 febbraio 2026, sette distinti provvedimenti di annullamento d'ufficio degli atti impugnati, motivando tale intervento in autotutela con l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 6, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 137 del 19 luglio 2024.
Sul presupposto di tale annullamento in autotutela, l'Amministrazione resistente ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e che le spese processuali vengano integralmente compensate tra le parti, osservando a tale riguardo che occorrerebbe tenere in considerazione il fatto che l’attuale responsabile del Servizio per il Territorio (il secondo a succedere al funzionario che ebbe ad adottare gli atti impugnati) avrebbe preso atto della sussistenza dei sopraggiunti presupposti di annullabilità solo in prossimità dell’udienza di discussione.
L’impresa ricorrente in replica, con memoria del 17 marzo 2026, ha preso atto della rimozione degli atti gravati e ha dichiarato di non opporsi alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, stante il soddisfacimento in forma specifica della pretesa sostanziale azionata nel presente giudizio.
Inoltre, ha contestato le argomentazioni svolte dal Comune di Bitonto a sostegno della richiesta di compensazione integrale delle spese di lite, chiedendone la condanna al pagamento.
Infine, con la medesima memoria ha formulato “espressa riserva di non rinuncia alla domanda risarcitoria generica proposta nell'atto introduttivo del giudizio”.
All’udienza del 8 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In relazione a quanto esposto in precedenza appare evidente come la pretesa della deducente risulti completamente soddisfatta dal Comune di Bitonto, onde non resta al Collegio che dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame.
L’azienda ricorrente con memoria del 17 marzo 2026 tuttavia ha insistito per la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale e ha dichiarato di non rinunciare alla domanda risarcitoria, formulando espressa riserva in tal senso.
In merito alla riserva con la quale parte ricorrente precisa di non rinunciare alla richiesta di risarcimento la stessa, tenuto conto del tenore complessivo dell'atto e del comportamento processuale di parte ricorrente, deve essere intesa come rinuncia agli atti del presente giudizio, affinché parte ricorrente possa valutare ed eventualmente “…azionare la pretesa risarcitoria in separato giudizio - anche dinanzi al Giudice ordinario per i profili di rispettiva competenza” (cfr. memoria del 17.3.2026 dell’istante).
Per quanto concerne la richiesta di condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del Comune di Bitonto, la stessa deve essere disattesa.
Alla luce del principio della soccombenza virtuale, invocato da parte ricorrente, deve infatti ritenersi che nella vicenda in esame le censure proposte non possano essere condivise.
In particolare i provvedimenti impugnati – con i quali erano state annullate d’ufficio le autorizzazioni per l’attività di noleggio da rimessa con conducente e dei relativi nulla osta già concessi alla ricorrente – alla data della loro adozione devono considerarsi legittimi, poiché le stesse autorizzazioni erano state rilasciate in data successiva all’entrata in vigore del d.l. 14.12.2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12) e, quindi, in violazione dell’art. 10- bis , comma 6, del medesimo d.l., secondo cui «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante».
Né sussistono i profili di difetto di motivazione e di istruttoria dedotti con il ricorso, posto che dagli atti impugnati si ricava che il Comune, a suo tempo, ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento alla ditta interessata, valutando le osservazioni da questa prodotte nel corso del procedimento ritenendole non idonee a superare le ragioni dell’annullamento (osservazioni peraltro nemmeno depositate in questo giudizio).
Sotto il profilo della motivazione, gli impugnati atti di annullamento delle autorizzazioni indicano quale presupposto la circostanza che le stesse autorizzazioni erano state rilasciate dopo l’entrata in vigore del d.l. 14.12.2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12), che aveva sospeso il rilascio delle nuove autorizzazioni per noleggio con conducente fino alla istituzione dell’archivio informatico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e noleggio con conducente, per cui anche sotto tale profilo deve essere disatteso il difetto di istruttoria e di motivazione, dedotto nel ricorso.
In conclusione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere;
prende atto della rinuncia agli atti del giudizio nella parte riguardante la richiesta di risarcimento del danno, come da motivazione;
compensa tra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO ND, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZO ND |
IL SEGRETARIO