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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1124/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259000131035 SPESE DI GIUDIZ 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259000131035 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259000131035 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di intimazione n. 29120259000131035000 notificato il 5.2.2025 riferito a sei cartelle per: omesso pagamento Contributo Unificato, spese processuali,
IMU, credito d'imposta, imposta di successione e IRPEF (cfr. provvedimenti in atti).
Ha dedotto il difetto di notifica;
l' omessa notifica delle cartelle;
l' omessa notifica degli atti prodromici;
la prescrizione nonchè il difetto di motivazione (cfr. ricorso in atti).
Ha concluso per l'annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale con controdeduzioni e memoria ha contestato la fondatezza del ricorso.
La contribuente ha versato in atti memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, accolta l'eccezione di parziale “difetto di giurisdizione” con riferimento alla cartella n. 29120200025966130000 (euro 381,22) afferente “spese di giudizio”: competenza del Giudice Ordinario
(Giudice di pace).
Il ricorso, per il resto –in disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà - va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La notifica a mezzo pec degli atti della riscossione trova riferimento normativo nell'art. 26 c. 2 del Dpr
602/1973.
La disposizione in parola prevede che l'indirizzo di “destinazione” debba risultare dai pubblici elenchi: la riconducibilità del documento al mittente, infatti, è comprovata, anche dai dati di certificazione contenuti nelle “buste di trasporto” nonché dal “dominio” di provenienza la cui titolarità è liberamente consultabile sugli appositi pubblici registri.
Ogni eventuale “vizio” di notifica deve comunque ritenersi “sanato” ex artt. 160 e 156, c. 3, c.p.c.
L' “inesistenza” della notifica può, quindi, essere ritenuta soltanto nell'ipotesi di una “totale estraneità” delle modalità di esecuzione al modello processuale.
2.- Dalla documentazione versata in atti emerge che le cartelle sottese sono state notificate secondo la seguente scansione cronologica:
cartella n. 29120190010058392000 (omesso pagamento Contributo unificato - prescrizione decennale): notificata a mezzo pec il 14.10.2019 (indirizzo:” Email_3”);
cartella n. 29120200025966130000 (spese di giudizio - prescrizione decennale): notificata a mezzo pec (all'indirizzo di cui sopra) il 13.10.2022;
cartella n. 29120230011375179000 (IMU - prescrizione quinquennale) : notificata (a seguito di un tentativo a mezzo pec rimasto privo di esito) ex art. 60, c. 7 del Dpr n. 600/73 - mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 s.c.p.a. in data 17.05.2023 e pubblicazione del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni (dal 17.05.2023 al 01.06.2023).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha dato notizia al destinatario a mezzo raccomandata n. 57293183636-3
(cfr. documentazione in atti);
cartella n. 29120230014515953000 (credito d'imposta - prescrizione decennale):notificata (all'esito di un tentativo di notifica a mezzo pec rimasto privo di esito) mediante deposito telematico nell'area riservata del sito internet della società Società_1 s.c.p.a. in data 26.06.2023 e pubblicazione del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni (dal 26.06.2023 al 10.07.2023).
L' Agenzia delle entrate riscossione ha, quindi, dato notizia al destinatario a mezzo raccomandata n.
57293378605-0 (cfr. documentazione in atti);
cartella n. 29120230024696827004 (Imposta di successione - prescrizione decennale): notificata (a seguito di infruttuoso tentativo a mezzo pec) mediante deposito telematico nell'area riservata del sito internet della società Società_1 s.c.p.a. in data 25.10.2023 e pubblicazione del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni (dal 25.10.2023 al 09.11.2023).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha dato notizia a mezzo lettera raccomandata n. 52754809332-2 (cfr. documentazione in atti);
cartella n. 29120240007020439000 (IRPEF prescrizione decennale): è stata notificata a seguito di un primo tentativo di notifica a mezzo pec rimasto privo di esito mediante deposito telematico nell'area riservata del sito internet della società Società_1 s.c.p.a. in data 24.04.2024 e pubblicazione del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni (dal 24.04.2024 al 09.05.2024).
L' Agenzia delle entrate riscossione ha informato il destinatario a mezzo raccomandata semplice n.
52755837436-8 (cfr. documentazione in atti).
3.- Le cartelle di che trattasi non sono state opposte.
La rituale notifica delle cartelle e la mancata impugnazione hanno determinato la “definitività” dei relativi crediti nonché l'inammissibilità delle eccezione relative alla regolarità dell' iscrizione a ruolo (art. 21 D.Lgs.
n. 546/92).
La notifica di un atto antecedente non impugnato impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero dovuto essere mosse con l' opposizione all'atto precedentemente notificato (artt. 19 e 21 d.lgs. 546/92).
La giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020) ha ritenuto che “ … risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
4.- Con riguardo ai profili prescrizionali va richiamata la normativa emergenziale Covid-19 ex D.L. n. 18/2020 che ha determinato la “sospensione” tra l'8 marzo 2020 ed il 30 giugno 2021 (termine ulteriormente prorogato al 31.08.2021 dal D.L. 73/2021).
Tale “sospensione” ha avuto una durata complessiva di 541 giorni.
Con riguardo, inoltre, ai profili motivazionali va evidenziato che tale adempimento può ritenersi assolto con il solo richiamo al titolo esecutivo sottostante, considerata la sua natura “vincolata” (Cassazione, n.
12140/2021).
Gli interessi di mora sono previsti dall'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973 e sono stati calcolati conformemente alla relativa disciplina di riferimento.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011) ha evidenziato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile in quanto determinato con provvedimento generale.
I compensi di riscossione (“aggio”) sono disciplinati dall'art. 17 D.lgs. 112 del 1999, il quale prevede che parte dell'aggio venga posto a carico del debitore.
Per le argomentazioni che precedono:
va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione in favore del Giudice di Pace per la cartella n.
29120200025966130000;
Il ricorso – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto - va rigettato per il resto.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione in favore del Giudice di Pace per la cartella n.
29120200025966130000;
Rigetta per il resto.
Condanna la contribuente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IO NA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1124/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259000131035 SPESE DI GIUDIZ 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259000131035 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259000131035 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di intimazione n. 29120259000131035000 notificato il 5.2.2025 riferito a sei cartelle per: omesso pagamento Contributo Unificato, spese processuali,
IMU, credito d'imposta, imposta di successione e IRPEF (cfr. provvedimenti in atti).
Ha dedotto il difetto di notifica;
l' omessa notifica delle cartelle;
l' omessa notifica degli atti prodromici;
la prescrizione nonchè il difetto di motivazione (cfr. ricorso in atti).
Ha concluso per l'annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale con controdeduzioni e memoria ha contestato la fondatezza del ricorso.
La contribuente ha versato in atti memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, accolta l'eccezione di parziale “difetto di giurisdizione” con riferimento alla cartella n. 29120200025966130000 (euro 381,22) afferente “spese di giudizio”: competenza del Giudice Ordinario
(Giudice di pace).
Il ricorso, per il resto –in disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà - va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La notifica a mezzo pec degli atti della riscossione trova riferimento normativo nell'art. 26 c. 2 del Dpr
602/1973.
La disposizione in parola prevede che l'indirizzo di “destinazione” debba risultare dai pubblici elenchi: la riconducibilità del documento al mittente, infatti, è comprovata, anche dai dati di certificazione contenuti nelle “buste di trasporto” nonché dal “dominio” di provenienza la cui titolarità è liberamente consultabile sugli appositi pubblici registri.
Ogni eventuale “vizio” di notifica deve comunque ritenersi “sanato” ex artt. 160 e 156, c. 3, c.p.c.
L' “inesistenza” della notifica può, quindi, essere ritenuta soltanto nell'ipotesi di una “totale estraneità” delle modalità di esecuzione al modello processuale.
2.- Dalla documentazione versata in atti emerge che le cartelle sottese sono state notificate secondo la seguente scansione cronologica:
cartella n. 29120190010058392000 (omesso pagamento Contributo unificato - prescrizione decennale): notificata a mezzo pec il 14.10.2019 (indirizzo:” Email_3”);
cartella n. 29120200025966130000 (spese di giudizio - prescrizione decennale): notificata a mezzo pec (all'indirizzo di cui sopra) il 13.10.2022;
cartella n. 29120230011375179000 (IMU - prescrizione quinquennale) : notificata (a seguito di un tentativo a mezzo pec rimasto privo di esito) ex art. 60, c. 7 del Dpr n. 600/73 - mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 s.c.p.a. in data 17.05.2023 e pubblicazione del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni (dal 17.05.2023 al 01.06.2023).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha dato notizia al destinatario a mezzo raccomandata n. 57293183636-3
(cfr. documentazione in atti);
cartella n. 29120230014515953000 (credito d'imposta - prescrizione decennale):notificata (all'esito di un tentativo di notifica a mezzo pec rimasto privo di esito) mediante deposito telematico nell'area riservata del sito internet della società Società_1 s.c.p.a. in data 26.06.2023 e pubblicazione del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni (dal 26.06.2023 al 10.07.2023).
L' Agenzia delle entrate riscossione ha, quindi, dato notizia al destinatario a mezzo raccomandata n.
57293378605-0 (cfr. documentazione in atti);
cartella n. 29120230024696827004 (Imposta di successione - prescrizione decennale): notificata (a seguito di infruttuoso tentativo a mezzo pec) mediante deposito telematico nell'area riservata del sito internet della società Società_1 s.c.p.a. in data 25.10.2023 e pubblicazione del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni (dal 25.10.2023 al 09.11.2023).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha dato notizia a mezzo lettera raccomandata n. 52754809332-2 (cfr. documentazione in atti);
cartella n. 29120240007020439000 (IRPEF prescrizione decennale): è stata notificata a seguito di un primo tentativo di notifica a mezzo pec rimasto privo di esito mediante deposito telematico nell'area riservata del sito internet della società Società_1 s.c.p.a. in data 24.04.2024 e pubblicazione del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni (dal 24.04.2024 al 09.05.2024).
L' Agenzia delle entrate riscossione ha informato il destinatario a mezzo raccomandata semplice n.
52755837436-8 (cfr. documentazione in atti).
3.- Le cartelle di che trattasi non sono state opposte.
La rituale notifica delle cartelle e la mancata impugnazione hanno determinato la “definitività” dei relativi crediti nonché l'inammissibilità delle eccezione relative alla regolarità dell' iscrizione a ruolo (art. 21 D.Lgs.
n. 546/92).
La notifica di un atto antecedente non impugnato impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero dovuto essere mosse con l' opposizione all'atto precedentemente notificato (artt. 19 e 21 d.lgs. 546/92).
La giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020) ha ritenuto che “ … risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
4.- Con riguardo ai profili prescrizionali va richiamata la normativa emergenziale Covid-19 ex D.L. n. 18/2020 che ha determinato la “sospensione” tra l'8 marzo 2020 ed il 30 giugno 2021 (termine ulteriormente prorogato al 31.08.2021 dal D.L. 73/2021).
Tale “sospensione” ha avuto una durata complessiva di 541 giorni.
Con riguardo, inoltre, ai profili motivazionali va evidenziato che tale adempimento può ritenersi assolto con il solo richiamo al titolo esecutivo sottostante, considerata la sua natura “vincolata” (Cassazione, n.
12140/2021).
Gli interessi di mora sono previsti dall'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973 e sono stati calcolati conformemente alla relativa disciplina di riferimento.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011) ha evidenziato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile in quanto determinato con provvedimento generale.
I compensi di riscossione (“aggio”) sono disciplinati dall'art. 17 D.lgs. 112 del 1999, il quale prevede che parte dell'aggio venga posto a carico del debitore.
Per le argomentazioni che precedono:
va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione in favore del Giudice di Pace per la cartella n.
29120200025966130000;
Il ricorso – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto - va rigettato per il resto.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione in favore del Giudice di Pace per la cartella n.
29120200025966130000;
Rigetta per il resto.
Condanna la contribuente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IO NA