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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4920 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2943/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione Collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice
Dott. Maderna Valentina Giudice Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 da
1) Parte_1
Nata il 03/10/1971 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]16 20026 NOVATE MILANESE ITALIA con l'Avv. COLOMBO MARINELLA elettivamente domiciliata VIA PRIVATA DELLA PASSARELLA, 4 a MILANO
Parte ricorrente
2) Controparte_1
Nato il 11/10/1973 a TEMPIO PAUSANIA (SS) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]16 20026 NOVATE MILANESE ITALIA con l'Avv. SPINELLA BARBARA elettivamente domiciliato in VIALE GRAN SASSO 11 a MILANO Parte resistente
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VIGEVANO (PV) il 11/05/2013 anno 2013 -atto N. 24 - parte 2 - serie C - Comune di VIGEVANO (PV)
In regime di separazione dei beni. con i seguenti con i seguenti figli: ato a Milano il 29.8.2005, cf: Persona_1 C.F._3 ato a Milano il 06.08.2009, cf: Parte_2 C.F._4
FATTO
La Signora con ricorso ex art. 473 bis c.p.c. depositato in data 24/01/2025, Parte_1
pagina 1 di 3 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, richiedeva al Tribunale di ottenere la pronuncia di separazione con addebito e di regolamentare i rapporti genitoriali in ordine al collocamento ed al mantenimento dei figli, nonché riconoscimento di assegno di mantenimento per sè.
Si costituiva nel termine assegnato il marito, Signor che contestava le richieste di Controparte_1 parte ricorrente e depositava agli atti la documentazione reddituale, patrimoniale contenente gli oneri a carico delle parti.
Le parti sono comparse in data 15.05.2025 avanti il GOT, Dott.ssa Nardo, ed all'esito dell'udienza hanno confermato di non volersi riconciliare e congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione e la regolamentazione dei rapporti genitoriali in ordine al collocamento ed al mantenimento dei figli seguenti condizioni:
1) affido condiviso del minore di anni 15 ad entrambi i genitori con collocamento Pt_2 prevalente dello stesso presso la madre in Novate Milanese, Via Gran Sasso 16.
2) La casa coniugale in comproprietà al 50% tra le parti resta assegnata alla madre che la abiterà coi figli.
3) Il Sig. si farà interamente carico della rata mensile del mutuo della casa Controparte_1 coniugale.
4) Il Sig. terrà il minore almeno una volta al mese in Italia dal giovedì alla Controparte_1 domenica. Nel caso in cui fossero i figli raggiungere il padre a Londra, per un week end o un breve periodo, previamente accordato col padre, tutte le spese di trasferta saranno a carico del padre.
5) Per le festività Natalizie e Pasquali il minore starà col padre e con la madre col criterio dell'alternanza.
6) Per le vacanze estive il minore starà col padre almeno due settimane consecutive nel mese di agosto e, in alternanza, con la madre per lo stesso periodo.
7) Il Sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile di € 900,00 Controparte_1 Parte_1 complessivi (€ 450,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli stessi, a mezzo
BB continuativo entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di giugno 2025, somma rivalutabile secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno a carico del padre nella misura del 65% e a carico della madre nella misura del 35%. La Sig.ra percepirà Parte_1
l'assegno unico Inps interamente, come già accade, ad esclusivo interesse dei figli.
8) La Sig.ra rinuncia alla richiesta di addebito e di mantenimento. Parte_1
9) Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. pagina 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Vigevano (PV) il 11/05/2013 (anno 2013 -atto N. 24 - parte 2 - serie C).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vigevano (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 28 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Amato Maria Laura
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